CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 34535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5868/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - ricorrente - CO ntro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 31, n. 16/31/14, pronunciata il 4/12/2013, depositata il 9/01/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio. Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla CTP di Pisa, l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, maggiori ricavi non dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA] (trasformata in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]), derivanti dalla vendita di alcuni immobili, notificato alla ricorrente, quale socia accomandataria. 2. Nelle more del giudizio, l'Agenzia notificò alla contribuente un avviso di accertamento per il maggiore reddito di partecipazione, conseguente al recupero fiscale verso la società, e Carmassi impugnò, innanzi alla CTP di Pisa, anche questo secondo atto impositivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria pisana, con due distinte sentenze (nn. 63/2010, 83/2010), emesse nella stessa udienza (11/12/2009), per un verso dichiarò inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso avverso l'atto impositivo diretto alla società; per altro verso accolse l'opposizione contro l'avviso di accertamento del reddito di partecipazione della socia, ritenendolo non sufficientemente motivato. 4. La contribuente e l'Amministrazione finanziaria appellarono la sentenza di rispettiva soccombenza e la CTR della Toscana, riuniti i processi, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato la nullità dei r.g. n. 5868/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizi primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio, e ha rimesso gli atti alla CTP di Pisa. 5. La contribuente ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione di questa sentenza della CTR; l'Agenzia ha resistito con atto di costituzione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 6. Con memoria ex art. 378, cod. proc. civ., la ricorrente, dato atto che, pendente il giudizio di cassazione, ha presentato domanda di definizione agevolata relativa ad entrambi gli avvisi, ha chiesto che sia dichiarata, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 118 del 20218, l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. 7. In effetti, questa Corte, alla pubblica udienza del 14/05/2019, su istanza della ricorrente, aveva sospeso il giudizio ed aveva rinviato la causa a nuovo ruolo ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 8. Vista la documentazione depositata dalla contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6, del di. n. 119 del 2018, la Corte rileva che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), e che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Anzi, l'Avvocatura generale dello Stato, con istanza datata 31/03/2020 — corredata della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di Pisa del 31/01/2020, di regolarità della domanda di definizione della lite ex art. 6, del d.l. n. 119 del 2018 —, ha chiesto la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell'avvenuto integrale e tempestivo pagamento dell'importo previsto per il detto "condono". r.g. n. 5868/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9. Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6, del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo e cessata la mat