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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 16537/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Fermo del 15 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2020.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 3-4) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la pericolosità del ricorrente, delineata dall'essersi egli rivelato disponibile a trasportare quantitativi di stupefacenti di tutto rispetto, ossia circa cinque chili di marijuana, essendo stata ritenuta irrilevante, a fronte di ciò, la confessione dell'imputato, in quanto avvenuta solo al cospetto della conclamata flagranza del reato e del sequestro dello stupefacente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Ilebeg,\Iiemslen,5ore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 3 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Fermo del 15 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 23 dicembre 2020. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti e non illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale (pag. 3-4) è stata rimarcata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., la pericolosità del ricorrente, delineata dall'essersi egli rivelato disponibile a trasportare quantitativi di stupefacenti di tutto rispetto, ossia circa cinque chili di marijuana, essendo stata ritenuta irrilevante, a fronte di ciò, la confessione dell'imputato, in quanto avvenuta solo al cospetto della conclamata flagranza del reato e del sequestro dello stupefacente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Ilebeg,\Iiemslen,5ore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris