Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12754/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG ato-14 , Chau, ?-,(10L' C;.

Q--( 1 '/AQ, t• Co. 0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della medesima Corte del 21.9.2020, con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della confisca disposta in relazione alla porzione di appartamento, sito in Qualiano, località Fellapane (iscritto al fl. 5, particella 392 sub 29 i), nell'ambito del processo penale definito con sentenza del 24.6.2017, con cui il predetto era stato condannato, in ordine al reato associativo sub capo B della rubrica, nonché in ordine a quello sub capo D della stessa contestazione, alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione.

A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, era stato offerto dal condannato per suffragare la legittimità dell'acquisto dell'appartamento in parola e che, quindi, doveva ragionevolmente affermarsi che vi era una sicura sproporzione tra il valore del cespite acquistato e gli introiti leciti del Parravano, in particolare tra il valore del mutuo contratto e la situazione reddituale del predetto con riferimento al momento in cui il bene era entrato a fare parte del suo patrimonio e anche negli anni successivi fino al periodo in cui risultava commesso il reato di partecipazione all'associazione finalizzata alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, periodo in cui risultavano corrisposti i ratei del mutuo.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Parravano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 n. 3 cod. proc. pen. e relativamente all'art. 240 cod. pen. in riferimento al proposto incidente di esecuzione con il quale si chiedeva la revoca della confisca dell'abitazione in quota del ricorrente sita in Qualiano (NA)".

Dopo avere esposto le circostanze fattuali rappresentate nella richiesta di revoca della confisca della quota parte dell'immobile di che trattasi, ha sostenuto che la Corte di appello di Napoli sarebbe pervenuta "a conclusioni inaccettabili"; che, in particolare, non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla censura con cui era stato messo in rilievo che l'acquisto era risalente all'anno 2004, mentre la vicinanza al contesto associativo da parte del Parravano riguardava il periodo 22 settembre 2013 - 16 febbraio 2014; inoltre, non sarebbero stati "opportunamente valutati in motivazione i residui argomenti sul valore dell'abitazione e sui redditi da lavoro e altro, indicati dal ricorrente (la valutazione dell'immobile era stata elevata per accedere al mutuo per l'intero della somma corrispondente alla compravendita, pari ad C 60.000,00; dal 1999 e sino al 2014 il Parravano aveva ottenuto ricavi pari a C 220.000,00, cioè pari a C 1.309,00 al mese, a fronte della somma di C. 34.000,00 per i ratei di mutuo versati).3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Va, innanzitutto, osservato che è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, secondo cui la confisca, disposta ai sensi dell'art. 12 - sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza definitiva di condanna, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, in tale ipotesi, la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Rv. 281825; Cass. Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, Rv. 276491; Cass. Sez. 1, n. 26852 del 10(06/2010, Rv. 247726; Cass. Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, Rv. 227330).

E ciò sul presupposto che il fatto che l'art. 676 cod. proc. pen. faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione, in ordine alla confisca, non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in odine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione l'iter processuale che la riguarda.

2. Ebbene detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie; la confisca dell'appartamento, oggetto dell'istanza di revoca proposta dal Parravano alla Corte di appello di Napoli, era stata, infatti, disposta in sede di cognizione, con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto.

Con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta del condannato per manifesta infondatezza e non procedere ad esaminarla nel merito e, quindi, rigettarla con la motivazione in precedenza indicata (motivazione che, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., va corretta). 3.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG ato-14 , Chau, ?-,(10L' C;. Q--( 1 '/AQ, t• Co. 0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della medesima Corte del 21.9.2020, con il quale era stata respinta l'istanza di revoca della confisca disposta in relazione alla porzione di appartamento, sito in Qualiano, località Fellapane (iscritto al fl. 5, particella 392 sub 29 i), nell'ambito del processo penale definito con sentenza del 24.6.2017, con cui il predetto era stato condannato, in ordine al reato associativo sub capo B della rubrica, nonché in ordine a quello sub capo D della stessa contestazione, alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione. A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, era stato offerto dal condannato per suffragare la legittimità dell'acquisto dell'appartamento in parola e che, quindi, doveva ragionevolmente affermarsi che vi era una sicura sproporzione tra il valore del cespite acquistato e gli introiti leciti del Parravano, in particolare tra il valore del mutuo contratto e la situazione reddituale del predetto con riferimento al momento in cui il bene era entrato a fare parte del suo patrimonio e anche negli anni successivi fino al periodo in cui risultava commesso il reato di partecipazione all'associazione finalizzata alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, periodo in cui risultavano corrisposti i ratei del mutuo. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Parravano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per "violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 n. 3 cod. proc. pen. e relativamente all'art. 240 cod. pen. in riferimento al proposto incidente di esecuzione con il quale si chiedeva la revoca della confisca dell'abitazione in quota del ricorrente sita in Qualiano (NA)". Dopo avere esposto le circostanze fattuali rappresentate nella richiesta di revoca della confisca della quota parte dell'immobile di che trattasi, ha sostenuto che la Corte di appello di Napoli sarebbe pervenuta "a conclusioni inaccettabili"; che, in particolare, non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla censura con cui era stato messo in rilievo che l'acquisto era risalente all'anno 2004, mentre la vicinanza al contesto associativo da parte del Parravano riguardava il periodo 22 settembre 2013 - 16 febbraio 2014; inoltre, non sarebbero stati "opportunamente valutati in motivazione i residui argomenti sul valore dell'abitazione e sui redditi da lavoro e altro, indicati dal ricorrente (la valutazione dell'immobile era stata elevata per accedere al mutuo per l'intero della somma corrispondente alla compravendita, pari ad C 60.000,00; dal 1999 e sino al 2014 il Parravano aveva ottenuto ricavi pari a C 220.000,00, cioè pari a C 1.309,00 al mese, a fronte della somma di C. 34.000,00 per i ratei di mutuo versati).3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Va, innanzitutto, osservato che è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio di diritto, secondo cui la confisca, disposta ai sensi dell'art. 12 - sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza definitiva di condanna, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, in tale ipotesi, la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Rv. 281825; Cass. Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, Rv. 276491; Cass. Sez. 1, n. 26852 del 10(06/2010, Rv. 247726; Cass. Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, Rv. 227330). E ciò sul presupposto che il fatto che l'art. 676 cod. proc. pen. faccia espresso riferimento a una competenza del giudice dell'esecuzione, in ordine alla confisca, non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in odine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione l'iter processuale che la riguarda. 2. Ebbene detto principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie; la confisca dell'appartamento, oggetto dell'istanza di revoca proposta dal Parravano alla Corte di appello di Napoli, era stata, infatti, disposta in sede di cognizione, con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto. Con la conseguenza che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta del condannato per manifesta infondatezza e non procedere ad esaminarla nel merito e, quindi, rigettarla con la motivazione in precedenza indicata (motivazione che, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen., va corretta). 3.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 12754/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris