Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16057/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRATICO' FILIPPA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PRATICO' MARIA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, per non essere stato notificato allo Stato "interessato", al quale i beni sono stati devoluti per effetto della disposta confisca a seguito di condanna penale, l'avviso dell'udienza del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto della medesima Corte di revoca della confisca del terzo piano di un'unità immobiliare in località Fontanelle di Catona, disposta con decreto del 21/3/2006.

Detta confisca era stata adottata ai sensi dell'art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992, in danno di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione ha confermato il provvedimento ablativo, respin- gendo la tesi difensiva che indicava nel padre delle ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], il soggetto che - con redditi derivanti da evasione fiscale sugli introiti percepiti dall'attività di taxista - aveva edificato l'immobile in cui si situava la porzione sottoposta a confisca, ritenendolo a sua volta incapiente.

Peraltro, il dato che l'istanza di condono fiscale fosse stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e che fosse assodato che detto appartamento era stato destinato ad abitazione della famiglia Molinetti - Praticò, nucleo privo di redditi dal 1986 al 1998, e successivamente dotato di redditi insufficienti, sono gli elementi in base ai quali il cespite è stato ricondotto al Molinetti, condannato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza Filippa e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza di una nullità rilevabile di ufficio, consistente nell'avere mancato il giudice dell'esecuzione di notificare allo Stato, in qualità di terzo interessato, l'avviso di procedimento ex art. 666 cod. proc. pen.

Il contraddittorio, dunque, non sarebbe stato regolarmente costituito, in mancanza di detto avviso.

2.2. Il secondo motivo di impugnazione deduce violazione di legge per mancanza della motivazione sulle argomentazioni proposte dalla difesa nell'incidente dell'esecuzione (il cui ricorso introduttivo è stato integralmente trascritto nel presente ricorso).

In particolare, si rileva che nulla si è osservato sul dato che [OSCURATO:PERSONA], padre delle ricorrenti, fosse il proprietario formale del bene per accessione, essendo stato l'immobile edificato su terreno di sua proprietà.

Se non si fosse ritenuta tale formale titolarità, le odierne ricorrenti non potrebbero ritenersi terze interessate in qualità di eredi del Praticò, e la loro opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.Si è contestata la ritenuta incapienza reddituale di [OSCURATO:PERSONA], padre delle ricorrenti (alle quali il bene è pervenuto per successione ereditaria), rimarcando che nell'incidente di esecuzione grava sull'accusa l'onere della prova della fittizietà dell'intestazione.

Nella specie, invece, si è ritenuta esistente una presunzione di titolarità del bene in capo al Molinetti, senza considerare che l'appartamento era stato realizzato tra il 1992 ed il 1996, mentre Molinetti era stato arrestato nel 1989, restando ininterrottamente detenuto da allora.

Inoltre, si è trascurata l'attività di tassista svolta da [OSCURATO:PERSONA], attività notoria- mente redditizia e ad alto tasso di evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato l'immobile per le esigenze familiari sue e dei figli, e se non fosse stato capiente sotto il profilo economico non avrebbe potuto realizzare l'intera costruzione e non soltanto l'appartamento del terzo piano, sottoposto a confisca.

Così ragionando, le ricorrenti ritengono che si sia determinata una inde- bita estensione della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale anche nei confronti di soggetti non attinti da condanne penali, e dunque non rientranti nell'ambito della previsione legislativa che autorizza detta presunzione.

Nella specie, non vi è luogo alla paventata elusione della normativa sulla confisca allargata, in quanto - prima di porsi il problema della capienza patri- moniale del titolare formale del bene - il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dare dimostrazione della fittizietà dell'intestazione in capo al terzo e della effettiva titolarità del cespite in capo al condannato.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, si è espresso nel senso della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato, attualmente titolare del bene confiscato, e quindi ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, nei seguenti termini.

Sotto un primo profilo, si rileva - d'ufficio, non rientrando nell'orbita dell'interesse ad impugnare delle ricorrenti - la nullità del procedimento conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che all'attualità risulta l'ente titolare del bene confiscato con ordinanza del 21/3/2006 a seguito del procedimento ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992.Invero, questa Corte ha già affermato che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa.

Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990, Pecorella, Rv. 185772; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667; Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 275446; Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, ANBSC, Rv. 282654).

2. Quanto alle doglianze espresse dalle ricorrenti, si evidenzia che dovrà essere riconsiderato dal giudice dell'esecuzione il profilo attinente ai presupposti dell'operata confisca, con specifico riferimento alla posizione del dante causa delle sorelle Praticò, eredi di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo sul quale è stato costruito l'immobile di cui il cespite confiscato costituisce una porzione.

Infatti, costui è un terzo estraneo rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], condan- nato ex art. 416 bis cod. pen. e ritenuto l'effettivo titolare del bene confiscato.

Le sorelle Praticò hanno invece allegato di avere ricevuto l'appartamento in qualità di eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva di provvista derivante da evasione fiscale sui redditi della documentata attività di taxista.

Orbene, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, il terzo estraneo ben potrebbe invocare tale fonte di provvista, che è inibita soltanto all'imputato o al condannato, ritenuto l'effettivo titolare del cespite.

Inoltre, non opera nei confronti del terzo estraneo la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che invece opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177).

3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, previa integrazione del contrad- dittorio all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e considerando i principi che si sono indicati, pur nella piena autonomia decisionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: PRATICO' FILIPPA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PRATICO' MARIA, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, per non essere stato notificato allo Stato "interessato", al quale i beni sono stati devoluti per effetto della disposta confisca a seguito di condanna penale, l'avviso dell'udienza del giudizio di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto della medesima Corte di revoca della confisca del terzo piano di un'unità immobiliare in località Fontanelle di Catona, disposta con decreto del 21/3/2006. Detta confisca era stata adottata ai sensi dell'art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992, in danno di [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha confermato il provvedimento ablativo, respin- gendo la tesi difensiva che indicava nel padre delle ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], il soggetto che - con redditi derivanti da evasione fiscale sugli introiti percepiti dall'attività di taxista - aveva edificato l'immobile in cui si situava la porzione sottoposta a confisca, ritenendolo a sua volta incapiente. Peraltro, il dato che l'istanza di condono fiscale fosse stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e che fosse assodato che detto appartamento era stato destinato ad abitazione della famiglia Molinetti - Praticò, nucleo privo di redditi dal 1986 al 1998, e successivamente dotato di redditi insufficienti, sono gli elementi in base ai quali il cespite è stato ricondotto al Molinetti, condannato per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza Filippa e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Il primo motivo denuncia la ricorrenza di una nullità rilevabile di ufficio, consistente nell'avere mancato il giudice dell'esecuzione di notificare allo Stato, in qualità di terzo interessato, l'avviso di procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. Il contraddittorio, dunque, non sarebbe stato regolarmente costituito, in mancanza di detto avviso. 2.2. Il secondo motivo di impugnazione deduce violazione di legge per mancanza della motivazione sulle argomentazioni proposte dalla difesa nell'incidente dell'esecuzione (il cui ricorso introduttivo è stato integralmente trascritto nel presente ricorso). In particolare, si rileva che nulla si è osservato sul dato che [OSCURATO:PERSONA], padre delle ricorrenti, fosse il proprietario formale del bene per accessione, essendo stato l'immobile edificato su terreno di sua proprietà. Se non si fosse ritenuta tale formale titolarità, le odierne ricorrenti non potrebbero ritenersi terze interessate in qualità di eredi del Praticò, e la loro opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.Si è contestata la ritenuta incapienza reddituale di [OSCURATO:PERSONA], padre delle ricorrenti (alle quali il bene è pervenuto per successione ereditaria), rimarcando che nell'incidente di esecuzione grava sull'accusa l'onere della prova della fittizietà dell'intestazione. Nella specie, invece, si è ritenuta esistente una presunzione di titolarità del bene in capo al Molinetti, senza considerare che l'appartamento era stato realizzato tra il 1992 ed il 1996, mentre Molinetti era stato arrestato nel 1989, restando ininterrottamente detenuto da allora. Inoltre, si è trascurata l'attività di tassista svolta da [OSCURATO:PERSONA], attività notoria- mente redditizia e ad alto tasso di evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] aveva realizzato l'immobile per le esigenze familiari sue e dei figli, e se non fosse stato capiente sotto il profilo economico non avrebbe potuto realizzare l'intera costruzione e non soltanto l'appartamento del terzo piano, sottoposto a confisca. Così ragionando, le ricorrenti ritengono che si sia determinata una inde- bita estensione della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale anche nei confronti di soggetti non attinti da condanne penali, e dunque non rientranti nell'ambito della previsione legislativa che autorizza detta presunzione. Nella specie, non vi è luogo alla paventata elusione della normativa sulla confisca allargata, in quanto - prima di porsi il problema della capienza patri- moniale del titolare formale del bene - il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dare dimostrazione della fittizietà dell'intestazione in capo al terzo e della effettiva titolarità del cespite in capo al condannato. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, si è espresso nel senso della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato, attualmente titolare del bene confiscato, e quindi ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei seguenti termini. Sotto un primo profilo, si rileva - d'ufficio, non rientrando nell'orbita dell'interesse ad impugnare delle ricorrenti - la nullità del procedimento conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che all'attualità risulta l'ente titolare del bene confiscato con ordinanza del 21/3/2006 a seguito del procedimento ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992.Invero, questa Corte ha già affermato che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa. Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990, Pecorella, Rv. 185772; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667; Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 275446; Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, ANBSC, Rv. 282654). 2. Quanto alle doglianze espresse dalle ricorrenti, si evidenzia che dovrà essere riconsiderato dal giudice dell'esecuzione il profilo attinente ai presupposti dell'operata confisca, con specifico riferimento alla posizione del dante causa delle sorelle Praticò, eredi di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo sul quale è stato costruito l'immobile di cui il cespite confiscato costituisce una porzione. Infatti, costui è un terzo estraneo rispetto ad [OSCURATO:PERSONA], condan- nato ex art. 416 bis cod. pen. e ritenuto l'effettivo titolare del bene confiscato. Le sorelle Praticò hanno invece allegato di avere ricevuto l'appartamento in qualità di eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale disponeva di provvista derivante da evasione fiscale sui redditi della documentata attività di taxista. Orbene, come già osservato dal giudice dell'esecuzione, il terzo estraneo ben potrebbe invocare tale fonte di provvista, che è inibita soltanto all'imputato o al condannato, ritenuto l'effettivo titolare del cespite. Inoltre, non opera nei confronti del terzo estraneo la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, che invece opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). 3. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione, previa integrazione del contrad- dittorio all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e considerando i principi che si sono indicati, pur nella piena autonomia decisionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Assise di appello di [OSCURATO:PERSONA].
Decreto Cassazione n. 16057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris