CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 31825/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'assise d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, il qualeha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026, la Corte di assise di appellodi Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanzaproposta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del 23 ottobre 2015 della Corte di appello di Catania,irrevocabile il 12.12.2016, relativa ai reati di cui agli artt. 81, 110,629, comma 2 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991, commesso dal 1994al 2000 in Belpasso;2) sentenza della Corte di appello di Catania del 31 maggio2017, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ai reati di cui all’art. 416-biscod. pen., 582, 585, 577 cod. pen., e 7 d.l. n. 152 del 1991,commessi, il primo, dal maggio 2012 al gennaio 2015 e il secondo il17.10.2014;3) sentenza del 29 febbraio 2024 della Corte di appello diCatania, irrevocabile il 6.12.2024, relativa al reato di cui agli artt. 575,577 n. 3 cod. pen., commesso il 20.11.1996 in Catania;4) sentenza del 12 giugno 2009 della Corte di appello diCatania, irrevocabile il 10.11.2010, relativa al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al gennaio 2003.Motivava il rigetto sulla base delle seguenti considerazioni:- l’episodio estorsivo oggetto della sentenza sub 1) e lacondotta associativa oggetto della sentenza sub 4) erano stati giùunificati ex art. 81 cpv. cod. pen. dal giudice della cognizione consentenza della Corte di appello di Catania del 25 marzo 2004,irrevocabile il 5.5.2005;- la sentenza sub 2) aveva già escluso l’unità del disegnocriminoso tra le condotte delittuose relative al reato associativo e ilreato di lesioni aggravate, sicché, rispetto a tale istanza operava lapreclusione di cui all’art. 671, comma 1 cod. proc. pen.;- la menzionata preclusione si estendeva anche ai reati giàritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con la fattispecieassociativa;- quanto alla possibilità di ravvisare il vincolo dellacontinuazione tra il reato oggetto della sentenza sub 3) e una dellecondotte associative di cui ai punti 2) e 4), osservava che laricostruzione storica dei fatti quale operata nella sentenza diomicidio escludeva la possibilità di ricondurre il grave episodio alprogramma criminoso dell’associazione, essendo emerso che lamotivazione dell’omicidio era da ricercare in contrasti di naturafamiliare, e, quindi, in motivi estranei alla ideazione delprogramma criminoso dell’associazione. Era, piuttosto, emerso cheegli si era determinato a commettere l’omicidio in modoautonomo, su commissione di esponenti di altro gruppo. Infine,rilevava che, in ogni caso, l’omicidio era stato determinato daeventi contingenti e occasionali, non prevedibili al momentodell’associazione alla compagine criminale.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, la quale dichiara di limitare la censura al rigetto relativo alla istanza dicontinuazione tra il delitto di cui alla sentenza sub 3) e quelli relativi allesentenze sub 2) e sub 4).Osserva che la sussistenza del medesimo disegno criminoso può individuarsinella adesione di [OSCURATO:PERSONA] alla criminalità organizzata in quanto implica lavolontà iniziale di ogni reato costituente attuazione del programma criminoso;che, ancor più, si trae conferma della fondatezza dell’istanza dalla circostanzache egli agiva al fine di affermare la propria appartenenza al contesto mafioso eal raggiungimento della posizione apicale mediante l’esecuzione di reatiparticolarmente gravi; che, benché l’omicidio fosse, in ultima analisi, motivato daragioni familiari, era stato realizzato da esponenti del clan Santapaola, tanto cheil giudice della cognizione aveva qualificato il delitto come omicidio di matricemafiosa; che irrilevante era la circostanza che il mandato omicidiario fossederivato da esponenti di altro gruppo mafioso in quanto [OSCURATO:PERSONA], con dettaazione, intendeva affermare la propria posizione nel sodalizio e, quindi attuare ilprogramma criminoso.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti.4.1. Con il primo motivo, osserva che la circostanza che ilmandato omicidiario provenisse da altro gruppo non esclude lariconducibilità ad una ideazione criminosa unitaria, essendo i varigruppi riconducibili all' unico clan Santapaola – Ercolano,ponendosi l’azione come attuativa di un mutuo soccorso traappartenenti ad un medesimo circuito criminale.4.2. Con il secondo, evidenzia che ciò cui occorre attribuirerilevanza non è la matrice originaria dell’azione di sangue, ovveroil dissidio familiare, ma le ragioni per le quali la vicenda è stataportata all’attenzione del clan e la sua esecuzione affidata adassociati. Nella prospettiva difensiva “proprio l’assenza di uninteresse individuale immediato depone nel senso che l’omicidio,per la posizione del ricorrente, costituì esecuzione di una direttivao, comunque, di una aspettativa criminale maturata all’interno delmedesimo contesto associativo.”4.3. Con il terzo motivo, lamenta che la Corte abbiaparcellizzato e selezionato le propalazioni dei collaboratori digiustizia, la cui lettura unitaria e corretta evidenzia, invece, che “ledichiarazioni di Squillaci e [OSCURATO:PERSONA], lungi dal dimostrarel’estraneità del fatto alle dinamiche del clan, dimostrasserosemmai che l’omicidio si inseriva in una logica di relazioni,interlocuzioni e reciproci favori tra appartenenti al medesimouniverso criminale. L’ordinanza non confuta tale rilievo, ma loelude.”4.4. Con il quarto motivo lamenta una scorretta applicazionedel principio che richiede una ideazione criminosa iniziale. Osservache l’omicidio non ha costituito un “episodio casuale di vita privata,ma ... manifestazione della medesima traiettoria criminale delCavallaro, storicamente inserito nel clan, utilizzato per fatti diviolenza funzionali alla propria affermazione e al consolidamentodel proprio credito criminale.... In un simile contesto, il criteriodella estemporaneità non può essere applicato in modo astratto esganciato dalla concreta posizione del correo che ha materialmenteeseguito il fatto.”4.5. Con il quinto motivo, infine, denuncia contraddittorietàdella motivazione in quanto la Corte, da un lato, reputa l’omicidionon programmabile ab inizio perché frutto di una situazionecontingente; dall’altro, riconosce che si sviluppò attraversointerlocuzioni tra esponenti mafiosi, circostanza che esclude laspontaneità individuale e dimostra che l’azione si collocò nell’alveodella sua stabile disponibilità criminale all’interno del sodalizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.Deve preliminarmente osservarsi che questa Corte ha affermatoche «In tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochil’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegareelementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi auna preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod.pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea didemarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere [...]» (Sez.3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01). I singoli reati devonopresentarsi come realizzazione di un programma, delineato - sia purea grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberatenelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni dellavolontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione,sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevoledi un più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacitàa delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di unsingolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate -,investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriorialla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, latipologia di reati commessi, il bene protetto, la modalità dicommissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del 02/07/2015 ) e, di taliindici esteriori, il condannato deve allegare elementi specifici econcreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vitaispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5,n. 21326 del 06/05/2010 - dep. 04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono statiindividuati in plurime e costanti pronunce - tra tutte Sez. U, n. 28659del 18/5/2017, Rv. 270074-01 - nella omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singolecausali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelleabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmatialmeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.Con specifico riferimento alla possibilità di ravvisare il vincolodella continuazione tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corteha espresso il principio ormai consolidato secondo il quale larealizzazione dei reati-fine deve essere stata deliberata non almomento della creazione dell'associazione, «quanto a quello in cui ilpartecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincoloipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe siè determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corteha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione deireati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe perconfigurare una sorta di automatismo nel riconoscimento dellacontinuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quantotutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi incontinuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez.1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984)» (Sez. 1, n. 39858 del28/04/2023, Rv. 285369-01).Con specifico riferimento alla possibilità di ravvisare una ideazioneunitaria tra il delitto associativo e quello di omicidio, si è precisato che«devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati incontinuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambitodi attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini dirafforzamento della consorteria, non potevano però essereprogrammati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi,pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunquenon avrebbero potuto essere immaginati al momento inizialedell'associazione stessa. Così è, in particolare, per gli omicidi chesiano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento dellavita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti,estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto diconcreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (sullo specificopunto, proprio in relazione a reato omicidiario, cfr. Cass. Pen. Sez. 5°,n. 23370 in data 14.05.2008, Rv. 240489, Pagliara) », aggiungendoche «In definitiva, il fatto che un omicidio (così come altro reato fine)sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazionecriminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione deiconflitti interni od esterni, non integra di per sé vincolo dicontinuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisitiessenziali di tale istituto -che dunque non possono essere confusi conil rapporto di strumentalità- in particolare la previsione unitaria especifica ab origine» (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930 –01).3. Ciò posto, e passando in rassegna i motivi di ricorso che, inquanto strettamente connessi possono esaminarsi congiuntamente, siosserva che il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione deiprincipi in precedenza enunciati. Ha osservato che l’omicidiocommesso dall’odierno ricorrente ha una motivazione che prescindetotalmente dalle finalità del clan mafioso di appartenenza, trovando,invece, la propria giustificazione in diatribe familiari, sia pure risoltedeliberazione dei vertici dell’associazione. La circostanza che gliesecutori del crimine siano stati individuati tra gli associati e chel’azione sia stata autorizzata e deliberata ai più alti livelli non consentedi individuare il reato come attuativo del programma, anche in ragionedel fatto che, al momento dell’adesione di [OSCURATO:PERSONA] al clan, non era inalcun modo prevedibile la vicenda che ha dato poi origine al fatto disangue. Ciò vale, a fortiori, ove si consideri che, addirittura, l’omicidioè stato commesso su mandato di altro gruppo criminale, per quantoappartenente al medesimo clan Santapaola - Ercolano, il che escludeche possa costituire attuazione del programma del gruppo diappartenenza.D’altro canto, la circostanza che, attraverso tale grave attocriminale, [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso accreditarsi presso le famigliemafiose o anche solo eseguire il proprio mandato di affiliato, integra,al più, un movente soggettivo che, peraltro, proprio in ragione dellasua peculiarità, identifica, piuttosto, la disponibilità al crimine efferatoe, quindi, la capacità criminale, espressa in termini di recidiva,abitualità etc., piuttosto che unitarietà di ideazione criminosa.Il condannato mostra di confondere il movente con la previaideazione unitaria; al contrario, il movente, inteso come causapersonale determinante, ben si può riproporre in diversi momenti, percircostanze occasionali, e perciò non necessariamente essere sintomodi un'unica ideazione ab origine dei delitti poi commessi in tempi eluoghi diversi. Poiché, ai fini della continuazione, rettamente intesa,quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un'unicapreventiva ideazione, e che la loro programmazione siasufficientemente specifica, è evidente che l'unicità del movente, perquanto elemento da tenere in considerazione, non può però ex seessere decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81cpv. cod.pen. con quell'automaticità che il ricorrente sembra proporre.In tal senso, era, quindi, necessario dimostrare che l'omicidiocommesso nel novembre 1996 era già concretamente delineato evoluto da [OSCURATO:PERSONA], in attuazione del programma associativo.Tale assunto è stato escluso, in corretta applicazione dei principienunciati, avendo il Giudice dell’esecuzione rilevato la sussistenza disignificativi elementi di segno contrario, ovvero la circostanza nellequali maturò l’ideazione omicidiaria, caratterizzate da estemporaneitàin ragione dell’interesse ultimo che l’omicidio andava a soddisfare. Allaluce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]