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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26752/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 ottobre 1971; avverso la sentenza del 27 ottobre 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 24 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'innpugnazionp e,la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condann pronunciata in primo grado (riformata solo quanto alla determinazione delle pene accessorie fallimentari), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (dichiarata fallita il 4 luglio 2006), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto i beni mobili dettagliatamente indicati nel capo d'imputazione) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari).

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di sei motivi di censura.

2.1. Con il primo si deduce, sotto i profili di cui alle lett. b) e d) dell'art.606 cod. proc. pen., che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'assorbimento dei reati contestati in precedenti sentenze (relative a reati di truffa e insolvenza fraudolenta) in quelli oggetto del presente giudizio.

E ciò nonostante l'identità naturalistica dei fatti storici contestati e la circostanza per cui i fatti già giudicati nelle precedenti sentenze fossero stati commessi tutti a ridosso della dichiarazione di fallimento.

2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione (sub specie di contraddittorietà estrinseca), deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità.

Ritenuta nonostante le evidenti lacune investigative (emerse dalla deposizione del m.11o Giuffrè), i carenti accertamenti svolti dalla curatela e l'oggettiva svalutazione dei beni sottratti.

2.3. Il terzo, formulato sotto il profilo di cui alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, con essa, la mancata assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa, in ipotesi necessarie per accertare l'effettiva destinazione delle merci e il reale valore dell'esposizione economica dell'impresa fallita.

2.4. Il quarto, il quinto e il sesto attengono al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena irrogati in ragione delle aggravanti contestate e, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie (fallimentari e comuni). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato Il ricorrente deduce che i fatti di truffa e di insolvenza fraudolenta, già giudicati in precedenti sentenze, dovrebbero ritenersi assorbiti in quelli di bancarotta, oggetto della contestazione.

Ma dimentica l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta concorre con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010, Rv. 248652; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Rv. 229907).

Cosicché le due condotte si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo e logicamente (con)sequenziale, precludendo, in tal guisa, la unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum (Sez. 5, n. 13399 del 08/02/2019, Rv. 275094).

Ed analoghe considerazioni valgono anche in relazione al reato di insolvenza fraudolenta, strutturata intorno alla semplice assunzione di un'obbligazione e alla parallela condotta (positiva o negativa) di dissimulazione del proprio stato (attuale) di insolvenza, colorata, sotto il profilo soggettivo, dal preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione.

Cosicché, il fatto tipico previsto dalla norma presuppone, da un canto, lo stato di insolvenza, che deve sussistere nel momento in cui la parte, successivamente inadempiente, contrae l'obbligazione (rimanendo estranei alla previsione normativa tutti i casi in cui l'inadempimento si ricolleghi ad uno stato d'insolvenza, ancorché preordinato e imputabile al debitore, che sia però soltanto sopravvenuto: Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv. 262570) e, dall'altro, il preordinato proposito di non adempiere all'obbligazione.

Entrambi elementi estranei al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, strutturate intorno alla condotta di sottrazione delle consistenze patrimoniali alla garanzia dei creditori.

Ciò considerato e accertata la possibilità di un concorso formale fra i diversi reati, la nuova formulazione dell'art. 649 cod. proc. pen., conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale), impone la valutazione del profilo attinente all'eventuale applicazione del principio del ne bis in idem, e, quindi, la ricostruzione della conformazione naturalistica del fatto storico contestato nei rispettivi capi d'imputazione, avuto riguardo a tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc.

Donati, Rv 231799).

Ciò considerato, dalla lettura dei rispettivi capi d'imputazione, i fatti oggetto di contestazione (per i quali è intervenuta pronuncia di condanna o applicazione concordata di pena) attengono tutti a condotte acquisitive poste in essere dal Vicentini, fraudolentemente, mediante artifici e raggiri (nelle truffe), o attraverso il preordinato inadempimento (per le insolvenze fraudolente).

E tanto, all'evidenza, non è sovrapponibile con le condotte distrattive contestate che, secondo la prospettazione accusatoria, sono dirette alla (successiva) sottrazione dei beni ormai (illecitamente) acquisiti.

Cosicché, le conclusioni alle quali si è giunti in relazione all'ipotizzato concorso formale valgono anche sotto la diversa angolazione della valutazione storico- fattuale delle imputazioni: anche sotto il profilo della conformazione naturalistica del fatto, le diverse condotte appaiono autonome e logicamente non sovrapponibili, ponendosi su piani distinti e storicamente consequenziali.

E tanto esclude la possibilità di un'unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum.

2. Ad analoghe conclusioni può giungersi anche con riferimento al secondo motivo, atteso che la corte territoriale, escludendo, alla luce dell'importo della distrazione, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 1.500.000 euro, ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte, quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541).

Il ricorrente, in realtà, deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante, alla luce delle lacune investigative, dei carenti accertamenti svolti dalla curatela e dell'oggettiva svalutazione dei beni sottratti.

Ma la censura è del tutto generica, perché, a fronte del dato evidenziato nel capo d'imputazione, non deduce, neanche in questa sede, il presunto valore dei predetti beni, rispetto ai quali la corte territoriale rileva come anche una svalutazione del 70% rispetto al valore di costo indicato, proprio in ragione della particolare rilevanza di quest'ultimo, condurrebbe comunque alla medesima conclusione.

E da ciò la genericità della censura e la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.

3. E anche il terzo è manifestamente infondato.

Come si è detto, il ricorrente lamenta la mancata assunzione delle testimonianze, richieste dalla difesa, in ipotesi necessarie per accertare l'effettiva destinazione delle merci e il reale valore dell'esposizione economica dell'impresa fallita.

Si chiedeva, in particolare l'assunzione dei testi Mayer e Martelli, che avrebbero potuto riferire in ordine all'acquisto e all'utilizzo delle merci e sul reale valore dell'esposizione economica della fallita.

Ebbene, sotto tale profilo, appare opportuno premettere che, in primo luogo, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995).

Ed in questa sede, tale circostanza non risulta neanche dedotta e tanto è in sé sufficiente a rendere la censura inammissibile.

Ma la Corte territoriale ha dato anche conto dell'assoluta irrilevanza delle circostanze dedotte con il relativo motivo d'appello e della conseguente inutilità dell'invocata rinnovazione.

L'imputato, invero, dopo aver falsamente riferito al curatore di aver restituito i beni alle società di leasing, ha poi dovuto riconoscere che tali beni erano stati noleggiati a terzi, senza, tuttavia, fornire né la relativa documentazione, né le indicazioni indispensabili per reperire detti soggetti, né tantomeno l'utile ricavato.

Cosicché, la circostanza che non siano state compiute o che non abbiano avuto esito le indagini per individuare i destinatari delle merci appare del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato di bancarotta distrattiva, così come correttamente evidenziato dalla corte territoriale.

Né, peraltro, appare prospettabile alcun vizio di motivazione, atteso che il sindacato che questa Corte può esercitare non può attingere alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373).

E la corte territoriale, per come si è detto, ha ampiamente giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria e, alla luce di ciò, l'irrilevanza delle circostanze oggetto delle prove testimoniali richieste.

4. Gli ultimi tre motivi attengono, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio.

E sono tutti manifestamente infondati.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivarne il diniego, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

E, in concreto, la corte territoriale ha rilevato, quale elemento dirimente, la significativa capacità a delinquere (avuto riguardo ai precedenti emersi a carico dell'imputato), le modalità della condotta e la gravità del danno (nei termini in precedenza evidenziati) e lo stesso comportamento dell'imputato (del tutto indifferente rispetto al danno causato al ceto creditorio).

Motivazione, alla luce di quanto evidenziato, ampiamente sufficiente a giustificare, di per sé, il diniego delle invocate circostanze.

Quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base e relativi aumenti), la corte territoriale si richiama alla motivazione offerta in primo grado evidenziando come l'imputato non si sia confrontato con essa.

E, in realtà, continua a non confrontarsi, atteso che neanche in questa sede indica quali siano le ragioni per le quali il trattamento irrogato (ampiamente motivato in primo grado) non sia corretto o correttamente motivato.

Da ciò l'inammissibilità della censura.

Quanto alle pene accessorie, è sufficiente rilevare come la corte territoriale, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non ha rideterminato anche le pene accessorie di cui agli artt. 28 e ss. cod. pen., ma si è limitata a ridurre le quelle fallimentari, adeguandole alla pena principale e, quindi, correttamente utilizzando i medesimi criteri applicati per la determinazione di quest'ultima.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 13 ottobre 1971; avverso la sentenza del 27 ottobre 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 24 marzo 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'innpugnazionp e,la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condann pronunciata in primo grado (riformata solo quanto alla determinazione delle pene accessorie fallimentari), ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (dichiarata fallita il 4 luglio 2006), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto i beni mobili dettagliatamente indicati nel capo d'imputazione) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di sei motivi di censura. 2.1. Con il primo si deduce, sotto i profili di cui alle lett. b) e d) dell'art.606 cod. proc. pen., che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'assorbimento dei reati contestati in precedenti sentenze (relative a reati di truffa e insolvenza fraudolenta) in quelli oggetto del presente giudizio. E ciò nonostante l'identità naturalistica dei fatti storici contestati e la circostanza per cui i fatti già giudicati nelle precedenti sentenze fossero stati commessi tutti a ridosso della dichiarazione di fallimento. 2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione (sub specie di contraddittorietà estrinseca), deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità. Ritenuta nonostante le evidenti lacune investigative (emerse dalla deposizione del m.11o Giuffrè), i carenti accertamenti svolti dalla curatela e l'oggettiva svalutazione dei beni sottratti. 2.3. Il terzo, formulato sotto il profilo di cui alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, con essa, la mancata assunzione delle testimonianze richieste dalla difesa, in ipotesi necessarie per accertare l'effettiva destinazione delle merci e il reale valore dell'esposizione economica dell'impresa fallita. 2.4. Il quarto, il quinto e il sesto attengono al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione degli aumenti di pena irrogati in ragione delle aggravanti contestate e, in ultimo, alla determinazione delle pene accessorie (fallimentari e comuni). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato Il ricorrente deduce che i fatti di truffa e di insolvenza fraudolenta, già giudicati in precedenti sentenze, dovrebbero ritenersi assorbiti in quelli di bancarotta, oggetto della contestazione. Ma dimentica l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta concorre con quello di truffa, sia perché l'obiettività giuridica delle distinte ipotesi delittuose è diversa, sia perché l'iter criminis della seconda si esaurisce con l'acquisizione di beni mediante mezzi fraudolenti, mentre il fatto dell'imprenditore truffaldino, che sottragga successivamente alla garanzia patrimoniale le entità economiche illecitamente acquisite al suo patrimonio, costituisce un'azione distinta ed autonoma, punita a titolo di bancarotta fraudolenta, se viene dichiarato il fallimento (Sez. 5, n. 39610 del 21/09/2010, Rv. 248652; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, Rv. 229907). Cosicché le due condotte si pongono su di un piano cronologicamente distinto e progressivo e logicamente (con)sequenziale, precludendo, in tal guisa, la unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum (Sez. 5, n. 13399 del 08/02/2019, Rv. 275094). Ed analoghe considerazioni valgono anche in relazione al reato di insolvenza fraudolenta, strutturata intorno alla semplice assunzione di un'obbligazione e alla parallela condotta (positiva o negativa) di dissimulazione del proprio stato (attuale) di insolvenza, colorata, sotto il profilo soggettivo, dal preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione. Cosicché, il fatto tipico previsto dalla norma presuppone, da un canto, lo stato di insolvenza, che deve sussistere nel momento in cui la parte, successivamente inadempiente, contrae l'obbligazione (rimanendo estranei alla previsione normativa tutti i casi in cui l'inadempimento si ricolleghi ad uno stato d'insolvenza, ancorché preordinato e imputabile al debitore, che sia però soltanto sopravvenuto: Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Rv. 262570) e, dall'altro, il preordinato proposito di non adempiere all'obbligazione. Entrambi elementi estranei al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, strutturate intorno alla condotta di sottrazione delle consistenze patrimoniali alla garanzia dei creditori. Ciò considerato e accertata la possibilità di un concorso formale fra i diversi reati, la nuova formulazione dell'art. 649 cod. proc. pen., conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale), impone la valutazione del profilo attinente all'eventuale applicazione del principio del ne bis in idem, e, quindi, la ricostruzione della conformazione naturalistica del fatto storico contestato nei rispettivi capi d'imputazione, avuto riguardo a tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento e nesso causale) e alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, P.G. in proc. Donati, Rv 231799). Ciò considerato, dalla lettura dei rispettivi capi d'imputazione, i fatti oggetto di contestazione (per i quali è intervenuta pronuncia di condanna o applicazione concordata di pena) attengono tutti a condotte acquisitive poste in essere dal Vicentini, fraudolentemente, mediante artifici e raggiri (nelle truffe), o attraverso il preordinato inadempimento (per le insolvenze fraudolente). E tanto, all'evidenza, non è sovrapponibile con le condotte distrattive contestate che, secondo la prospettazione accusatoria, sono dirette alla (successiva) sottrazione dei beni ormai (illecitamente) acquisiti. Cosicché, le conclusioni alle quali si è giunti in relazione all'ipotizzato concorso formale valgono anche sotto la diversa angolazione della valutazione storico- fattuale delle imputazioni: anche sotto il profilo della conformazione naturalistica del fatto, le diverse condotte appaiono autonome e logicamente non sovrapponibili, ponendosi su piani distinti e storicamente consequenziali. E tanto esclude la possibilità di un'unitaria riconduzione delle fattispecie all'idem factum. 2. Ad analoghe conclusioni può giungersi anche con riferimento al secondo motivo, atteso che la corte territoriale, escludendo, alla luce dell'importo della distrazione, la possibilità di considerare lieve una diminuzione patrimoniale di oltre 1.500.000 euro, ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte, quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541). Il ricorrente, in realtà, deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante, alla luce delle lacune investigative, dei carenti accertamenti svolti dalla curatela e dell'oggettiva svalutazione dei beni sottratti. Ma la censura è del tutto generica, perché, a fronte del dato evidenziato nel capo d'imputazione, non deduce, neanche in questa sede, il presunto valore dei predetti beni, rispetto ai quali la corte territoriale rileva come anche una svalutazione del 70% rispetto al valore di costo indicato, proprio in ragione della particolare rilevanza di quest'ultimo, condurrebbe comunque alla medesima conclusione. E da ciò la genericità della censura e la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso. 3. E anche il terzo è manifestamente infondato. Come si è detto, il ricorrente lamenta la mancata assunzione delle testimonianze, richieste dalla difesa, in ipotesi necessarie per accertare l'effettiva destinazione delle merci e il reale valore dell'esposizione economica dell'impresa fallita. Si chiedeva, in particolare l'assunzione dei testi Mayer e Martelli, che avrebbero potuto riferire in ordine all'acquisto e all'utilizzo delle merci e sul reale valore dell'esposizione economica della fallita. Ebbene, sotto tale profilo, appare opportuno premettere che, in primo luogo, che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995). Ed in questa sede, tale circostanza non risulta neanche dedotta e tanto è in sé sufficiente a rendere la censura inammissibile. Ma la Corte territoriale ha dato anche conto dell'assoluta irrilevanza delle circostanze dedotte con il relativo motivo d'appello e della conseguente inutilità dell'invocata rinnovazione. L'imputato, invero, dopo aver falsamente riferito al curatore di aver restituito i beni alle società di leasing, ha poi dovuto riconoscere che tali beni erano stati noleggiati a terzi, senza, tuttavia, fornire né la relativa documentazione, né le indicazioni indispensabili per reperire detti soggetti, né tantomeno l'utile ricavato. Cosicché, la circostanza che non siano state compiute o che non abbiano avuto esito le indagini per individuare i destinatari delle merci appare del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato di bancarotta distrattiva, così come correttamente evidenziato dalla corte territoriale. Né, peraltro, appare prospettabile alcun vizio di motivazione, atteso che il sindacato che questa Corte può esercitare non può attingere alla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, dovendosi esaurire nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373). E la corte territoriale, per come si è detto, ha ampiamente giustificato le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria e, alla luce di ciò, l'irrilevanza delle circostanze oggetto delle prove testimoniali richieste. 4. Gli ultimi tre motivi attengono, per come si è detto, al trattamento sanzionatorio. E sono tutti manifestamente infondati. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivarne il diniego, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). E, in concreto, la corte territoriale ha rilevato, quale elemento dirimente, la significativa capacità a delinquere (avuto riguardo ai precedenti emersi a carico dell'imputato), le modalità della condotta e la gravità del danno (nei termini in precedenza evidenziati) e lo stesso comportamento dell'imputato (del tutto indifferente rispetto al danno causato al ceto creditorio). Motivazione, alla luce di quanto evidenziato, ampiamente sufficiente a giustificare, di per sé, il diniego delle invocate circostanze. Quanto alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base e relativi aumenti), la corte territoriale si richiama alla motivazione offerta in primo grado evidenziando come l'imputato non si sia confrontato con essa. E, in realtà, continua a non confrontarsi, atteso che neanche in questa sede indica quali siano le ragioni per le quali il trattamento irrogato (ampiamente motivato in primo grado) non sia corretto o correttamente motivato. Da ciò l'inammissibilità della censura. Quanto alle pene accessorie, è sufficiente rilevare come la corte territoriale, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non ha rideterminato anche le pene accessorie di cui agli artt. 28 e ss. cod. pen., ma si è limitata a ridurre le quelle fallimentari, adeguandole alla pena principale e, quindi, correttamente utilizzando i medesimi criteri applicati per la determinazione di quest'ultima. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
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