Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 19056/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo aggravato dalla recidiva (fatto commesso in Napoli l’11 giugno 2024), la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Il ricorso per cassazione,proposto dall’imputato tramite il difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato , nell’operare rimodulazione del trattamento sanzionatorio, la possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, risultando,non solo dalla motivazione della sentenza impugnata,ma anche dal verbale dell’udienza del processo di appello , che nell’accedere all’istituto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., l’imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di gravame avente ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando con il Procuratore Generale esclusivamente la rideterminazione del quantumdi pena.

Donde, deve valere il principio di diritto secondo cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimitàai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 -01).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/04/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo aggravato dalla recidiva (fatto commesso in Napoli l’11 giugno 2024), la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Il ricorso per cassazione,proposto dall’imputato tramite il difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato , nell’operare rimodulazione del trattamento sanzionatorio, la possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, risultando,non solo dalla motivazione della sentenza impugnata,ma anche dal verbale dell’udienza del processo di appello , che nell’accedere all’istituto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., l’imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di gravame avente ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando con il Procuratore Generale esclusivamente la rideterminazione del quantumdi pena. Donde, deve valere il principio di diritto secondo cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimitàai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 -01). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/04/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19056/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris