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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08154/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5014/2021 R.G. proposto da:COMUNE di MATERA rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGABRIELE ESCALAR-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBASILICATA n. 91/2020 depositata il 09/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 6 luglio 2017 il Comune di Matera notificò alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di concedente in leasing di un’area da edificare a usoNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026industriale sita nel territorio comunale, un avviso d’accertamento relativoalla IMU per l’anno d’imposta 2012.La concedente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Matera lamentando che l’immobile, alla scadenza finale delcontratto il 15 settembre 2011, non era stato restituito dalla locataria [OSCURATO:SOCIETA] che, anzi, l’aveva riscattato il 22 febbraio 2012.Il primo giudice, con sentenza n. 121 del 18 aprile 2019, ritenne che, aisensi dell’art. 9, comma 10, del d.lgs. 23/2011, il soggetto passivodell’imposta dovesse individuarsi, a partire dalla cessazione d’efficacia delcontratto, nel concedente in leasing, ponendo pertanto a carico dellaricorrente in primo grado l’obbligo di pagamento del tributo per il periododal 1° gennaio al 22 febbraio 2012.Su appello di quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata, nel contraddittorio con l’ente locale e con la sentenza indicatain epigrafe, ha accolto il gravame compensando tra le parti le spese delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rilevante, ha ritenuto che,sulla base dell’interpretazione dell’art. 9 citato fornita da questa Corte conla sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019, la titolarità passiva del tributoandasse individuata nel possesso inteso in senso civilistico (art. 1140 cc)ma con l’eccezione specificamente indicata con l’ultimo capoverso delprimo comma di quella disposizione, che addossa il tributo all’utilizzatorein caso di locazione finanziaria, con la conseguenza che la mancatariconsegna del bene farebbe permanere tale titolarità in capo al medesimononostante la scadenza del contratto.Ricorre per cassazione il Comune di Matera con un unico motivo didoglianza.Resiste la società di leasing con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune si duole della violazione degliartt. 8, commi 2 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. lamentando altresì la nullità della sentenza.Sostiene che le norme succitate vadano interpretate nel senso secondo cuila titolarità passiva del tributo spetti al locatario limitatamente al periodoin cui persiste il contratto e ciò indipendentemente dall’avvenuta o menoriconsegna del bene, richiamando a tal fine giurisprudenza di questa Corteche è andata in contrario avviso rispetto a quella posta a base delladecisione impugnata.1.1 Il motivo è ammissibile e fondato.1.2 Non può infatti condividersi l’eccezione d’inammissibilità formulata conil controricorso e volta a sostenere come lo stesso non conterrebbel’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Gli stessi sono indicati conlodevole sintesi alle pagine 3-5 del ricorso.1.3 Del pari infondata è l’eccezione d’inammissibilità per difetto dispecificità.

Il motivo è invece specificamente diretto a censurarel’interpretazione della disposizione di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011criticando analiticamente le considerazioni della CTR sull’ultrattività deicontratti di durata contrapponendovi le argomentazioni che questa stessaCorte ha svolto nella pronuncia Cass. Sez. 5, 19/11/2019, n. 29973, Rv.655919 – 01, di pochi mesi successiva a quella richiamata (n. 19166 del17/7/2019).1.4 Nel merito il motivo è fondato, dovendosi confermare l’orientamento diquesta Corte, più volte ribadito e già espresso al momento della pronunciaimpugnata, secondo cui in tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi dirisoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito lamateriale disponibilità del bene per mancata riconsegna da partedell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è ladetenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza diNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nullarilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672,della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI. (Cass. Sez. 5, 07/03/2023, n.6844, Rv. 667380 – 01; Cass. 34243/2019, Cass. Sez. 5, 19/11/2019, n.29973, Rv. 655919 – 01, Cass. Sez. 5, 09/10/2019, n. 25249, Rv. 655410– 01; Cass. Sez. 5, 22/05/2019, n. 13793, Rv. 654118 - 01).

Il predettocomma 672, infatti, non ha natura interpretativa ed è applicabile al tributoTASI, non potendo essere analogicamente esteso all’IMU, in primo luogoperché il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC(della quale la TASI è una componente) lascia salva la disciplina perl’applicazione dell’IMU , in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivipresupposti applicativi, essendo l’IMU un’imposta patrimoniale riferita allanozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e laTASI un’imposta, invece, destinata al finanziamento dei servizi indivisibiliresi dal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solomaterialmente disponga dell’immobile.1.5 Non può inoltre ritenersi che la cessazione del rapporto contrattualeper regolare adempimento, anziché per risoluzione, possa modificare ilprincipio suindicato venendo meno il medesimo vincolo contrattuale citato.1.6 L'unica e risalente pronuncia contraria già richiamata (Cass. Sez. 5,17/07/2019, n. 19166, Rv. 654521 – 01) si basa su affermazioni che sonostate ripetutamente confutate dalle pronunce successive e, in particolare,la Cass. 14906/20 e 8957/20, a loro volta richiamanti le pronunce Cass.25249 e 29973/19, tutte successive e contrarie a quella favorevole allaconcedente.1.7 Va pertanto ribadito come la disponibilità di fatto del bene non siaelemento dirimente in tal senso, salvi i casi particolari di occupazioneabusiva da parte di terzi che sia stata regolarmente denunciata all’autoritàgiudiziaria (Sez. 5 - Ordinanza n. 10420 del 21/04/2025 (Rv. 674951 -01).Numero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/20261.8 Alla stregua di ciò non pare dirimente che l’utilizzatore abbiaesercitato il proprio diritto di riscatto sin dalla scadenza naturale delcontratto versando un acconto di importo quasi uguale al prezzo relativo,perché il versamento anticipato di tale prezzo non determina iltrasferimento della proprietà dal concedente in leasing all’utilizzatore, néimpedisce la naturale scadenza del contratto e il venir meno del vincoloche giustifica, sulla base delle considerazioni svolte nelle pronunce quirichiamate, il passaggio della titolarità passiva del tributo in capo allaconcedente e la permanenza dello stesso sino al trasferimento diproprietà.1.9 Alla stregua di ciò neppure pare dirimente che le istruzioni ministerialiper la compilazione della dichiarazione IMU 2012 sancissero il termine di90 giorni per la società di leasing “che è il nuovo soggetto passivo e illocatario che ha cessato di esserlo” per la presentazione delladichiarazione IMU, atteso che non si tratta di fonti normative.1.10 Non rilevante è altresì che, una volta intervenuta la risoluzione,permangano obblighi in capo al locatario quali effetti del contrattopredetto atteso che, come già evidenziato, la titolarità passiva in capo allocatario permane fino a che sussista un vincolo contrattuale che nelegittimi la detenzione qualificata e non sino a che non sia adempiutal’ultima delle obbligazioni dal medesimo assunte, attenendo le stesse alrapporto privatistico con il concedente.2.

Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384, commasecondo, c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.3.

Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. occorre provvedere sullespese di tutti i precedenti giudizi.

La controricorrente va pertantocondannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatecome da dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi diNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026merito atteso che, al momento in cui è stato notificato l’appello (novembre2019), la questione non era ancora pacifica in giurisprudenza.

P.Q.MLA CORTEAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore del Comune ricorrente che liquida in € 2.500,00 percompensi oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori dilegge.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5014/2021 R.G. proposto da:COMUNE di MATERA rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGABRIELE ESCALAR-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaBASILICATA n. 91/2020 depositata il 09/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il 6 luglio 2017 il Comune di Matera notificò alla [OSCURATO:PERSONA], in qualità di concedente in leasing di un’area da edificare a usoNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026industriale sita nel territorio comunale, un avviso d’accertamento relativoalla IMU per l’anno d’imposta 2012.La concedente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Matera lamentando che l’immobile, alla scadenza finale delcontratto il 15 settembre 2011, non era stato restituito dalla locataria [OSCURATO:SOCIETA] che, anzi, l’aveva riscattato il 22 febbraio 2012.Il primo giudice, con sentenza n. 121 del 18 aprile 2019, ritenne che, aisensi dell’art. 9, comma 10, del d.lgs. 23/2011, il soggetto passivodell’imposta dovesse individuarsi, a partire dalla cessazione d’efficacia delcontratto, nel concedente in leasing, ponendo pertanto a carico dellaricorrente in primo grado l’obbligo di pagamento del tributo per il periododal 1° gennaio al 22 febbraio 2012.Su appello di quest’ultima la [OSCURATO:PERSONA] dellaBasilicata, nel contraddittorio con l’ente locale e con la sentenza indicatain epigrafe, ha accolto il gravame compensando tra le parti le spese delgiudizio.[OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rilevante, ha ritenuto che,sulla base dell’interpretazione dell’art. 9 citato fornita da questa Corte conla sentenza n. 19166 del 17 luglio 2019, la titolarità passiva del tributoandasse individuata nel possesso inteso in senso civilistico (art. 1140 cc)ma con l’eccezione specificamente indicata con l’ultimo capoverso delprimo comma di quella disposizione, che addossa il tributo all’utilizzatorein caso di locazione finanziaria, con la conseguenza che la mancatariconsegna del bene farebbe permanere tale titolarità in capo al medesimononostante la scadenza del contratto.Ricorre per cassazione il Comune di Matera con un unico motivo didoglianza.Resiste la società di leasing con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con l’unico motivo di ricorso il Comune si duole della violazione degliartt. 8, commi 2 e 9, comma 1, del d.lgs. 23/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. lamentando altresì la nullità della sentenza.Sostiene che le norme succitate vadano interpretate nel senso secondo cuila titolarità passiva del tributo spetti al locatario limitatamente al periodoin cui persiste il contratto e ciò indipendentemente dall’avvenuta o menoriconsegna del bene, richiamando a tal fine giurisprudenza di questa Corteche è andata in contrario avviso rispetto a quella posta a base delladecisione impugnata.1.1 Il motivo è ammissibile e fondato.1.2 Non può infatti condividersi l’eccezione d’inammissibilità formulata conil controricorso e volta a sostenere come lo stesso non conterrebbel’esposizione sommaria dei fatti di causa. Gli stessi sono indicati conlodevole sintesi alle pagine 3-5 del ricorso.1.3 Del pari infondata è l’eccezione d’inammissibilità per difetto dispecificità. Il motivo è invece specificamente diretto a censurarel’interpretazione della disposizione di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011criticando analiticamente le considerazioni della CTR sull’ultrattività deicontratti di durata contrapponendovi le argomentazioni che questa stessaCorte ha svolto nella pronuncia Cass. Sez. 5, 19/11/2019, n. 29973, Rv.655919 – 01, di pochi mesi successiva a quella richiamata (n. 19166 del17/7/2019).1.4 Nel merito il motivo è fondato, dovendosi confermare l’orientamento diquesta Corte, più volte ribadito e già espresso al momento della pronunciaimpugnata, secondo cui in tema di leasing, in base al disposto dell'art. 9del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi dirisoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito lamateriale disponibilità del bene per mancata riconsegna da partedell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è ladetenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza diNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata, a nullarilevando la diversa previsione sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 672,della l. n. 147 del 2013, in tema di TASI. (Cass. Sez. 5, 07/03/2023, n.6844, Rv. 667380 – 01; Cass. 34243/2019, Cass. Sez. 5, 19/11/2019, n.29973, Rv. 655919 – 01, Cass. Sez. 5, 09/10/2019, n. 25249, Rv. 655410– 01; Cass. Sez. 5, 22/05/2019, n. 13793, Rv. 654118 - 01). Il predettocomma 672, infatti, non ha natura interpretativa ed è applicabile al tributoTASI, non potendo essere analogicamente esteso all’IMU, in primo luogoperché il comma 703 della stessa legge precisa che l’istituzione dell’IUC(della quale la TASI è una componente)  lascia salva la disciplina perl’applicazione dell’IMU , in secondo luogo, per l’eterogeneità dei rispettivipresupposti applicativi, essendo l’IMU un’imposta patrimoniale riferita allanozione di possesso e non di mera disponibilità materiale del bene, e laTASI un’imposta, invece, destinata al finanziamento dei servizi indivisibiliresi dal Comune, i quali possono essere utilizzati anche da chi solomaterialmente disponga dell’immobile.1.5 Non può inoltre ritenersi che la cessazione del rapporto contrattualeper regolare adempimento, anziché per risoluzione, possa modificare ilprincipio suindicato venendo meno il medesimo vincolo contrattuale citato.1.6 L'unica e risalente pronuncia contraria già richiamata (Cass. Sez. 5,17/07/2019, n. 19166, Rv. 654521 – 01) si basa su affermazioni che sonostate ripetutamente confutate dalle pronunce successive e, in particolare,la Cass. 14906/20 e 8957/20, a loro volta richiamanti le pronunce Cass.25249 e 29973/19, tutte successive e contrarie a quella favorevole allaconcedente.1.7 Va pertanto ribadito come la disponibilità di fatto del bene non siaelemento dirimente in tal senso, salvi i casi particolari di occupazioneabusiva da parte di terzi che sia stata regolarmente denunciata all’autoritàgiudiziaria (Sez. 5 - Ordinanza n. 10420 del 21/04/2025 (Rv. 674951 -01).Numero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/20261.8 Alla stregua di ciò non pare dirimente che l’utilizzatore abbiaesercitato il proprio diritto di riscatto sin dalla scadenza naturale delcontratto versando un acconto di importo quasi uguale al prezzo relativo,perché il versamento anticipato di tale prezzo non determina iltrasferimento della proprietà dal concedente in leasing all’utilizzatore, néimpedisce la naturale scadenza del contratto e il venir meno del vincoloche giustifica, sulla base delle considerazioni svolte nelle pronunce quirichiamate, il passaggio della titolarità passiva del tributo in capo allaconcedente e la permanenza dello stesso sino al trasferimento diproprietà.1.9 Alla stregua di ciò neppure pare dirimente che le istruzioni ministerialiper la compilazione della dichiarazione IMU 2012 sancissero il termine di90 giorni per la società di leasing “che è il nuovo soggetto passivo e illocatario che ha cessato di esserlo” per la presentazione delladichiarazione IMU, atteso che non si tratta di fonti normative.1.10 Non rilevante è altresì che, una volta intervenuta la risoluzione,permangano obblighi in capo al locatario quali effetti del contrattopredetto atteso che, come già evidenziato, la titolarità passiva in capo allocatario permane fino a che sussista un vincolo contrattuale che nelegittimi la detenzione qualificata e non sino a che non sia adempiutal’ultima delle obbligazioni dal medesimo assunte, attenendo le stesse alrapporto privatistico con il concedente.2. Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384, commasecondo, c.p.c. con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.3. Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. occorre provvedere sullespese di tutti i precedenti giudizi. La controricorrente va pertantocondannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatecome da dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi diNumero registro generale 5014/2021Numero sezionale 2826/2026Numero di raccolta generale 8154/2026Data pubblicazione 01/04/2026merito atteso che, al momento in cui è stato notificato l’appello (novembre2019), la questione non era ancora pacifica in giurisprudenza. P.Q.MLA CORTEAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente.Condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità a favore del Comune ricorrente che liquida in € 2.500,00 percompensi oltre spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e accessori dilegge.Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo
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