CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata, rideterminando la pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, che svolge quattro motivi, con i quali si duole dei vizi di motivazione della sentenza impugnata con riguardo a: - affermazione di responsabilità, non essendo stato accertato, né vi è motivata replica alla doglianza dell'appellante sul punto, che il ricorrente sia stato l'autore del furto; - mancato inquadramento del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; - mancata declaratortsdi prescrizione del reato, maturata in data 07/07/2022, dure la pendenza del termine di deposito della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione è stato irritualmente proposto dall'imputato, personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. 1.1. Giova aggiungere che le Sezioni Unite 'Aiello' hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010). 2. La conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità ( Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333 ), che deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. (tosi deciso in Roma, il 23