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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 gennaio 2026

Cassazione n. 00150/2026

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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1235/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23495/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Monza; udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, che in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 334 cod. pen. per avere sottratto, utilizzandolo, al vincolo del sequestro amministrativo il veicolo del quale era proprietario o custode, come descritto nella imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo che l’imputato, dichiarato assente ex art. 420-bis cod. proc. pen., non ricevette personalmente la notifica dell’udienza davanti al Tribunale di Monza senza che sia provato che il difensore di fiducia, che dismise il mandato, gli avesse comunicato la data dell’udienza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la particolare tenuità del fatto senza vagliare la fattispecie alla luce dei parametri normativi.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 e vizio della motivazione nel negare la conversione della pena detentiva nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 150/2026 Roma, lì, 05/01/2026 corrispondente pena pecuniaria con una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. La Corte di appello ha evidenziato che dal verbale di udienza del 5 giugno 2013 emerge che il difensore di fiducia, nominato il 4 gennaio 2019, ha dichiarato che l’imputato era stato reso edotto della pendenza del procedimento di primo grado prima che egli rinunciasse al mandato difensivo.

Considerando l’esistenza della nomina di un difensore di fiducia e quanto dallo stesso dichiarato, la Corte ha ritenuto provato, nonostante l’infruttuosità delle notifiche all’imputato, che questi fosse a conoscenza del processo.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Monza ha proceduto in absentia violando il comma 2 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel ritenere ingiustificatamente che [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto volontariamente al processo soltanto perché, nel corso delle indagini, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza e nominato un difensore di fiducia.

Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini, nel rinunciare al mandato aveva dato atto di avere reso edotto di tale circostanza il proprio assistito e, su questo stesso presupposto, la Corte d’appello, ha rigettato il primo motivo di appello.

Nel ricorso in esame si assume che la dichiarazione del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] fu travisata perché questi, nel dismettere il mandato, si limitò a rendere edotto il Tribunale di avere informato il proprio assistito della dismissione del mandato e che né il Tribunale, né la Corte di appello hanno approfondito questo aspetto.

In realtà, si è trascurato che lo stesso difensore di fiducia aveva dichiarato che le notifiche presso il domicilio non erano andate a buon fine e che egli non era riuscito a mettersi in contatto con l’imputato perché le raccomandate inviate alla residenza e al domicilio dichiarato gli furono restituite per irreperibilità del destinatario sicché aveva dismesso il mandato difensivo anteriormente alla celebrazione della prima udienza (infatti il secondo decreto di citazione fu notificato ex art. 161 comma, 4 cod. proc. pen. e tre giorni prima dell’udienza il Tribunale nominò un difensore d’Ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.).

1.2. Va ribadito che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo se mancano elementi concreti da cui desumere che l’imputato abbia avuto notizia della vocatio in iudicium.

Infatti, la negligenza mostrata dall’imputato nel non tenersi informato degli sviluppi del procedimento non costituisce di per sé prova del suo volontario sottrarsi alla conoscenza del processo (Sez. 5 Sent. n. 23670 del 3/06/2025, Rv. 288209; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, Rv. 287298; Sez. 6 Sent. 24729 del 7/3/2024, Rv. 286712), se non risulta dimostrato che il rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante si sia effettivamente mantenuto.

2. Da quanto precede consegue che va dichiarata ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. la nullità sia della sentenza impugnata che della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso, sicché perdono rilevanza il secondo e il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nonchè quella del Tribunale di Monza del 15/4/2024.

Trasmette gli atti al Tribunale di Monza per il giudizio.

Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1235/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23495/2025 [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Monza; udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, che in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si associa alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Monza a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 334 cod. pen. per avere sottratto, utilizzandolo, al vincolo del sequestro amministrativo il veicolo del quale era proprietario o custode, come descritto nella imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo che l’imputato, dichiarato assente ex art. 420-bis cod. proc. pen., non ricevette personalmente la notifica dell’udienza davanti al Tribunale di Monza senza che sia provato che il difensore di fiducia, che dismise il mandato, gli avesse comunicato la data dell’udienza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la particolare tenuità del fatto senza vagliare la fattispecie alla luce dei parametri normativi. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell’art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 e vizio della motivazione nel negare la conversione della pena detentiva nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 150/2026 Roma, lì, 05/01/2026 corrispondente pena pecuniaria con una motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha evidenziato che dal verbale di udienza del 5 giugno 2013 emerge che il difensore di fiducia, nominato il 4 gennaio 2019, ha dichiarato che l’imputato era stato reso edotto della pendenza del procedimento di primo grado prima che egli rinunciasse al mandato difensivo. Considerando l’esistenza della nomina di un difensore di fiducia e quanto dallo stesso dichiarato, la Corte ha ritenuto provato, nonostante l’infruttuosità delle notifiche all’imputato, che questi fosse a conoscenza del processo. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Monza ha proceduto in absentia violando il comma 2 dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel ritenere ingiustificatamente che [OSCURATO:PERSONA] si fosse sottratto volontariamente al processo soltanto perché, nel corso delle indagini, aveva dichiarato domicilio presso la sua residenza e nominato un difensore di fiducia. Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini, nel rinunciare al mandato aveva dato atto di avere reso edotto di tale circostanza il proprio assistito e, su questo stesso presupposto, la Corte d’appello, ha rigettato il primo motivo di appello. Nel ricorso in esame si assume che la dichiarazione del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] fu travisata perché questi, nel dismettere il mandato, si limitò a rendere edotto il Tribunale di avere informato il proprio assistito della dismissione del mandato e che né il Tribunale, né la Corte di appello hanno approfondito questo aspetto. In realtà, si è trascurato che lo stesso difensore di fiducia aveva dichiarato che le notifiche presso il domicilio non erano andate a buon fine e che egli non era riuscito a mettersi in contatto con l’imputato perché le raccomandate inviate alla residenza e al domicilio dichiarato gli furono restituite per irreperibilità del destinatario sicché aveva dismesso il mandato difensivo anteriormente alla celebrazione della prima udienza (infatti il secondo decreto di citazione fu notificato ex art. 161 comma, 4 cod. proc. pen. e tre giorni prima dell’udienza il Tribunale nominò un difensore d’Ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.). 1.2. Va ribadito che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo se mancano elementi concreti da cui desumere che l’imputato abbia avuto notizia della vocatio in iudicium. Infatti, la negligenza mostrata dall’imputato nel non tenersi informato degli sviluppi del procedimento non costituisce di per sé prova del suo volontario sottrarsi alla conoscenza del processo (Sez. 5 Sent. n. 23670 del 3/06/2025, Rv. 288209; Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, Rv. 287298; Sez. 6 Sent. 24729 del 7/3/2024, Rv. 286712), se non risulta dimostrato che il rapporto professionale tra l’imputato e il difensore rinunciante si sia effettivamente mantenuto. 2. Da quanto precede consegue che va dichiarata ex art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. la nullità sia della sentenza impugnata che della sentenza di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso, sicché perdono rilevanza il secondo e il terzo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nonchè quella del Tribunale di Monza del 15/4/2024. Trasmette gli atti al Tribunale di Monza per il giudizio. Così deciso il 30/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte
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