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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26984/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22444/2020R.G. proposto da Comune di Paese, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 58 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1187/19 depositata il 25 novembre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento in rettifica (n.16877 del 21 dicembre 2015) riguardante l’ICI dovuta per l’anno 2010, emesso dal comune di Paese (d’ora in poi ricorrente) nei confronti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (d’ora in poi controricorrente); - la CTP ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando il valore del terreno in € 80 al metro quadro; - la CTR, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: • nel corso del giudizio d i appello la società contribuente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la determinazione del valore del terreno come concordato nel verbale di accertamento con adesione dell'11 maggio 2017, riguardante il successivo anno di imposta (2011); in tal senso ha depositato istanza di conciliazione giudiziale cui il comune non ha ritenuto di aderire; • il comune non ha chiarito, né allegato documentazione per giustificare la diversa valutazione della stessa area edificabile in due anni conseguenti; • esso non ha fornito elementi utili per giustificare un valore diverso del terreno nei due anni 2010 e 2011 - il ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi , il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d i impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Si duole che la sentenza impugnata abbia sostanzialmente accolto l'istanza di conciliazione avanzata dalla odierna ricorrente.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 50 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, degli artt. 1, 3, 7, 9 e 13 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Contesta che l’accertamento con adesione avente ad oggetto l’Ici del 2011 non poteva essere esteso anche alla diversa annualità del 2010.

Così facendo, ad avviso del ricorrente, vi è stata violazione dei principi fissati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sopra richiamato.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per violazione dell’art. degli artt. 132, cod. proc. civ.,18 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Si duole che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo risposto alle censure sollevate alla sentenza diprimo grado.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, cod. civ. e per travisamento della domanda.

Censura che la CTR abbia sostanzialmente esulato dal thema decidendum come fissato dalle parti.

4. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Deduce che l’informazione probatoria utilizzata nella sentenza impugnata, rappresentata dal valore concordato per l’anno 2011 è diversa e inconciliabile, non solo con le prescrizioni di legge, ma anche con le informazioni contenute nell’avviso di accertamento.

5. Il secondo motivo è fondato.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. Sez. 5, n. 363/2019 , Rv. 652184 – 01 , Sez. 5, n. 11458/2018,Rv. 648510 - 01 ) .

Per la determinazione della base imponibile l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 dispone che: « Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.».

I parametri fissati dal legislatore sono tassativi e il giudice del merito avrebbe dovuto decidere sulla base di questi, in assenza di volontà conciliativa. ( Cass.Sez. 5, n. 13567/2017, Rv. 644355-01) La sentenza impugnata ha sostanzialmente adottato una soluzione equitativa che è preclusa laddove sussistano disposizioni normative specifiche per la soluzione della controversia.

6. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri.

7. Si osserva, tuttavia, che nell’avviso di accertamento, come trascritto in ricorso(pag. 11 e 12), è stato fatto riferimento ad atti di compravendita per la determinazione dei prezzi medi e tale elemento è da ritenere sufficiente, sia per il rispetto dell’obbligo motivazionale, sia per la verifica della congruità del valore attribuito, ex art 5, co. 5, del d.lgs. n. 504 del 1992.

Di converso, la controricorrente non ha opposto nulla di specifico per superare i dati utilizzati dall’ente impositore.

8. Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il rigetto dell’originario ricorso.

Le spese del merito compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.

Condanna la controricorrente a pagare in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22444/2020R.G. proposto da Comune di Paese, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 58 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1187/19 depositata il 25 novembre 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Ici - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento in rettifica (n.16877 del 21 dicembre 2015) riguardante l’ICI dovuta per l’anno 2010, emesso dal comune di Paese (d’ora in poi ricorrente) nei confronti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (d’ora in poi controricorrente); - la CTP ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando il valore del terreno in € 80 al metro quadro; - la CTR, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente, sulla base delle seguenti ragioni: • nel corso del giudizio d i appello la società contribuente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la determinazione del valore del terreno come concordato nel verbale di accertamento con adesione dell'11 maggio 2017, riguardante il successivo anno di imposta (2011); in tal senso ha depositato istanza di conciliazione giudiziale cui il comune non ha ritenuto di aderire; • il comune non ha chiarito, né allegato documentazione per giustificare la diversa valutazione della stessa area edificabile in due anni conseguenti; • esso non ha fornito elementi utili per giustificare un valore diverso del terreno nei due anni 2010 e 2011 - il ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi , il controricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d i impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole che la sentenza impugnata abbia sostanzialmente accolto l'istanza di conciliazione avanzata dalla odierna ricorrente. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 50 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, degli artt. 1, 3, 7, 9 e 13 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Contesta che l’accertamento con adesione avente ad oggetto l’Ici del 2011 non poteva essere esteso anche alla diversa annualità del 2010. Così facendo, ad avviso del ricorrente, vi è stata violazione dei principi fissati dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sopra richiamato. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, per violazione dell’art. degli artt. 132, cod. proc. civ.,18 disp. att. cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si duole che la sentenza impugnata non abbia in alcun modo risposto alle censure sollevate alla sentenza diprimo grado. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, cod. civ. e per travisamento della domanda. Censura che la CTR abbia sostanzialmente esulato dal thema decidendum come fissato dalle parti. 4. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Deduce che l’informazione probatoria utilizzata nella sentenza impugnata, rappresentata dal valore concordato per l’anno 2011 è diversa e inconciliabile, non solo con le prescrizioni di legge, ma anche con le informazioni contenute nell’avviso di accertamento. 5. Il secondo motivo è fondato. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. Sez. 5, n. 363/2019 , Rv. 652184 – 01 , Sez. 5, n. 11458/2018,Rv. 648510 - 01 ) . Per la determinazione della base imponibile l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 dispone che: « Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.». I parametri fissati dal legislatore sono tassativi e il giudice del merito avrebbe dovuto decidere sulla base di questi, in assenza di volontà conciliativa. ( Cass.Sez. 5, n. 13567/2017, Rv. 644355-01) La sentenza impugnata ha sostanzialmente adottato una soluzione equitativa che è preclusa laddove sussistano disposizioni normative specifiche per la soluzione della controversia. 6. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri. 7. Si osserva, tuttavia, che nell’avviso di accertamento, come trascritto in ricorso(pag. 11 e 12), è stato fatto riferimento ad atti di compravendita per la determinazione dei prezzi medi e tale elemento è da ritenere sufficiente, sia per il rispetto dell’obbligo motivazionale, sia per la verifica della congruità del valore attribuito, ex art 5, co. 5, del d.lgs. n. 504 del 1992. Di converso, la controricorrente non ha opposto nulla di specifico per superare i dati utilizzati dall’ente impositore. 8. Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il rigetto dell’originario ricorso. Le spese del merito compensate, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso. Condanna la controricorrente a pagare in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell
Sentenza Cassazione n. 26984/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris