CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22105-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; 'NN-2 l pkt.t.,S10 - ricorrentt. Lo." coi411-,A,nh' - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., volontariamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 27 agosto 2019 n. 1743. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., per il tramite della propria rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto non risulta mai essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte, come attestato dalla cancelleria stessa con certificato 3 settembre 2020, in atti. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 22105 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 giugno