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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 31461/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22105-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; 'NN-2 l pkt.t.,S10 - ricorrentt.

Lo." coi411-,A,nh' - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., volontariamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 27 agosto 2019 n. 1743.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., per il tramite della propria rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto non risulta mai essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte, come attestato dalla cancelleria stessa con certificato 3 settembre 2020, in atti.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 22105 sez.

M3 - ud. 28-06-2022 -2- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22105-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; 'NN-2 l pkt.t.,S10 - ricorrentt. Lo." coi411-,A,nh' - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., volontariamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1743/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 27 agosto 2019 n. 1743. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., per il tramite della propria rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto non risulta mai essere stato depositato nella cancelleria di questa Corte, come attestato dalla cancelleria stessa con certificato 3 settembre 2020, in atti. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 22105 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 28 giugno
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