CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11659/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi è prova della data di decorrenza del triennio durante il quale gli è stato, tra l'altro, inibito di rientrare nel territorio di alcuni comuni, atteso, in particolare, che la copia del provvedimento amministrativo versata in atti non reca copia leggibile della data di sua notifica al destinatario, a partire dalla quale il divieto è divenuto operativo; che il ricorso è carente di autosufficienza, perché non accompagnato dall'allegazione del documento che fonderebbe la censura, dovendosi qui ribadire, in ossequio al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, che «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601); che, d'altro canto, la Corte di appello, dato atto dell'obiezione formulata con i motivi nuovi depositati il 17 febbraio 2023, ha espressamente attestato, alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata ed in termini dei quali non vi è ragione di dubitare, che il foglio di via obbligatorio venne «ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2018 a sue mani con piana intellegibilità della firma del [OSCURATO:PERSONA]»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d