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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33067/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della ,CORTE di APPELLO di PERUGIA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni : - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; - dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, "nell'associarsi alla dichiarazione di appello del Sig.

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, e di tutti gli atti consequenziali e successivi, ai sensi dell'art. 601, comma 4, cod. proc. pen., laddove alla parte civile non è stata notificata tale citazione e le è stata così preclusa la partecipazione al giudizio di appello"; - dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, con declaratoria d'inammissibilità o di rigetto del ricorso del Procuratore generale di Perugia, ed, in subordine, con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 27/02/2020, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen. (il primo commesso in data 20/02/2020, il secondo commesso nel maggio 2009) ascritti a [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. (commesso in data 20/02/2020) perché il fatto non sussiste, ed ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 612 cod. pen. (commesso nel maggio 2009).

1.2. Contro quest'ultima decisione ricorrono: - il Procuratore generale distrettuale, che lamenta, ex artt. 606, comma 1, lett.

C) ed E), cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica del reato di cui all'art.640 cod. pen. commesso in data 20/02/2009, dolendosi della conclusiva pronunzia assolutoria; - l'imputato, che lamenta il mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.612 cod. pen., commesso nel maggio 2009, con più favorevole formula di merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2.

Nelle more è pervenuta una nota della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che dichiara di associarsi "alla dichiarazione di appello del Sig.

Procuratore generale" e lamenta l'omessa citazione per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili perché presentati per motivi non consentiti.

1. Deve premettersi che le richieste della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché non consentite.

1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta la parte civile, sembrerebbe non considerare che si celebra attualmente il giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso per cassazione del solo Procuratore generale distrettualnnente competente, il che rende priva di compiuto significato processuale la manifestazione della volontà di associarsi "alla dichiarazione di appello del Sig.

Procuratore generale".

1.2. Inoltre, in difetto di un proprio rituale ricorso per cassazione, non è deducibile all'atto della precisazione delle conclusioni la doglianza inerente alla presunta omessa citazione della parte civile per il giudizio di appello.2.

Il ricorso del Procuratore generale impugna una doppia conforme statuizione riguardante la qualificazione giuridica dell'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in quanto tale, sarebbe ricorribile unicamente ex art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., non anche invocando ex art. 606, comma 1, lett.

C), vizi processuali inesistenti ed ex art. 606, comma 1, lett.

E), vizi di motivazione non deducibili.

2.1. Il P.G. ricorrente contesta, inoltre, la valutazione operata dalla Corte di appello quanto all'inattendibilità della p.o., in difetto di documentati travisamenti e sulla base di argomentazioni non manifestamente illogiche (cfr. pagg. 4 e seguente della sentenza impugnata), il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale.

2.2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché presentato per motivi non consentiti.

3. Il ricorso dell'imputato deduce nella sostanza vizi di motivazione quanto al suo mancato proscioglimento con più favorevole formula di merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che, se pur in ipotesi fossero sussistenti, non potrebbero comunque impedire la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art.612 cod. pen., commesso nel maggio 2009, per intervenuta prescrizione, in difetto di una rituale e tempestiva rinunzia ad essa, non a caso già ritualmente dichiarata.

3.1. Questa Corte (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244275 - 01) ha, invero, già chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale.

3.2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché presentato per motivi non consentiti.

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della ,CORTE di APPELLO di PERUGIA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni : - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; - dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che, "nell'associarsi alla dichiarazione di appello del Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia, eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, e di tutti gli atti consequenziali e successivi, ai sensi dell'art. 601, comma 4, cod. proc. pen., laddove alla parte civile non è stata notificata tale citazione e le è stata così preclusa la partecipazione al giudizio di appello"; - dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, con declaratoria d'inammissibilità o di rigetto del ricorso del Procuratore generale di Perugia, ed, in subordine, con declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 640 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 27/02/2020, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 640 e 612 cod. pen. (il primo commesso in data 20/02/2020, il secondo commesso nel maggio 2009) ascritti a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 640 cod. pen. (commesso in data 20/02/2020) perché il fatto non sussiste, ed ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 612 cod. pen. (commesso nel maggio 2009). 1.2. Contro quest'ultima decisione ricorrono: - il Procuratore generale distrettuale, che lamenta, ex artt. 606, comma 1, lett. C) ed E), cod. proc. pen., l'errata qualificazione giuridica del reato di cui all'art.640 cod. pen. commesso in data 20/02/2009, dolendosi della conclusiva pronunzia assolutoria; - l'imputato, che lamenta il mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.612 cod. pen., commesso nel maggio 2009, con più favorevole formula di merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2. Nelle more è pervenuta una nota della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che dichiara di associarsi "alla dichiarazione di appello del Sig. Procuratore generale" e lamenta l'omessa citazione per il giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili perché presentati per motivi non consentiti. 1. Deve premettersi che le richieste della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché non consentite. 1.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta la parte civile, sembrerebbe non considerare che si celebra attualmente il giudizio di legittimità, instaurato a seguito di ricorso per cassazione del solo Procuratore generale distrettualnnente competente, il che rende priva di compiuto significato processuale la manifestazione della volontà di associarsi "alla dichiarazione di appello del Sig. Procuratore generale". 1.2. Inoltre, in difetto di un proprio rituale ricorso per cassazione, non è deducibile all'atto della precisazione delle conclusioni la doglianza inerente alla presunta omessa citazione della parte civile per il giudizio di appello.2. Il ricorso del Procuratore generale impugna una doppia conforme statuizione riguardante la qualificazione giuridica dell'episodio occorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in quanto tale, sarebbe ricorribile unicamente ex art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., non anche invocando ex art. 606, comma 1, lett. C), vizi processuali inesistenti ed ex art. 606, comma 1, lett. E), vizi di motivazione non deducibili. 2.1. Il P.G. ricorrente contesta, inoltre, la valutazione operata dalla Corte di appello quanto all'inattendibilità della p.o., in difetto di documentati travisamenti e sulla base di argomentazioni non manifestamente illogiche (cfr. pagg. 4 e seguente della sentenza impugnata), il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale. 2.2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché presentato per motivi non consentiti. 3. Il ricorso dell'imputato deduce nella sostanza vizi di motivazione quanto al suo mancato proscioglimento con più favorevole formula di merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che, se pur in ipotesi fossero sussistenti, non potrebbero comunque impedire la declaratoria di estinzione del reato di cui all'art.612 cod. pen., commesso nel maggio 2009, per intervenuta prescrizione, in difetto di una rituale e tempestiva rinunzia ad essa, non a caso già ritualmente dichiarata. 3.1. Questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettarnanti, Rv. 244275 - 01) ha, invero, già chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale. 3.2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché presentato per motivi non consentiti. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Decreto Cassazione n. 33067/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris