CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia del 26/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, ha concludo chiedendo l'annullamento con rinvio; la difesa, avv. D. Maggi, ha fatto pervenire memoria, con motivi nuovi, con la quale, ulteriormente argomentando i motivi principali, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., resa il 10 febbraio 2017 dal Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 25 febbraio 2017, che applicava all'imputato la pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione ai reati di fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte ai sensi dell'art 11 d. Igs. n. 74 del 2000 (capo A), di bancarotta fraudolenta distrattiva, preferenziale e impropria (capo B), trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, ex art. 12-quinquies, d. I. n. 306 del 1992 (capo C), unificati tra loro ai sensi dell'art. 81 cod. pen., con applicazione delle pene accessorie di legge. La richiesta di revisione riguarda il potenziale contrasto di giudicati rispetto alla sentenza, emessa, il 10 febbraio 2020, dalla Corte di appello di Milano di conferma della pronuncia assolutoria, resa dal Tribunale in sede, all'esito del dibattimento svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tratto a giudizio, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per rispondere dei reati di cui ai capi A e B nell'originaria formulazione, stante la riferibilità, al solo [OSCURATO:PERSONA], della contestazione suppletiva di cui al capo B, relativa alle distrazioni in favore della Società con sede in Panama, riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti, ai capi A e B limitatamente alle condotte distrattive in favore di [OSCURATO:SOCIETA] :s.r.l. e all'ipotesi di bancarotta preferenziale per insussistenza del fatto, nonché, con riguardo alla contestata distrazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e alla bancarotta impropria di cui al capo B, per non aver commesso il fatto. In particolare, con riferimento alle iniziative di [OSCURATO:PERSONA] relal:ive a contestazioni estranee ai rapporti tra le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quanto a queste ultime si riteneva che esse, improntate a trasparenza ed evidenza nei rapporti con l'Agenzia delle entrate e gli altri creditori, non avessero valenza distrattiva e fossero volte a proseguire l'attività della fallita, [OSCURATO:SOCIETA]. al netto dell'evasione fiscale. Secondo l'istanza di revisione, gli accertamenti giudiziali che avevano condotto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] si ponevano in termini di inconciliabilità rispetto alla sentenza di applicazione di pena pronunciata nei confronti dell'odierno ricorrente per gli stessi fatti. Tanto, con specifico riferimento all'operazione [OSCURATO:SOCIETA]. la quale non può che essere un elemento materiale, un fatto storico non suscettibile di valutazione diversa a seconda dei soggetti operanti e pertanto non ricostruita, in maniera così discordante e totalmente confliggente per i due imputati, laddove nella sentenza resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che quella operazione aveva finalità non distrattiva ma di garanzia della continuità aziendale in favore dei dipendenti dei creditori e dei fornitori. Del resto, l'inconciliabilità dei fatti storici consente di attivare il mezzo straordinario di impugnazione per contrasto di giudicati che si può riferire anche all'elemento psicologico del reato, ove la prova di quest'ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia. Si chiedeva pertanto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione sub A e dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria ex artt. 216 comma 1, 217, 219, 223 legge fall. La Corte territoriale ha ritenuto, quanto alla vicenda Eyergreen s.r.I., che i profili distrattivi e quanto alla bancarotta preferenziale, anche all'ipotesi di cui all'art 11 cit, l'assoluzione dibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] sia fondata sull'accertamento di circostanze di fatto non incompatibili con la sentenza di applicazione di pena pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, il condannato, per il tramite del difensore, avv. D. Maggi, affidandosi a due motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione ed errata considerazione delle sentenze di assoluzione d& computato, con particolare riferimento all'omissione dell'analisi della testimonianza del consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che esiste un'oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui si fondano le sentenze emesse a carico dei due imputati. Si premette che, alla data della assoluzione del computato, il ricorrente aveva già espiato la pena irrogata con la sentenza di applicazione di cui si chiede la revisione tramite l'istituto dell'affidamento in prova. L'istanza di revisione si fondava sul fatto che l'assoluzione a favore di [OSCURATO:PERSONA] acclarava che l'operazione, contestata come disti -attiva e che aveva contemporaneamente cagionato un'evasione tributaria, non era causativa del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA].; né d'altra parte, questa era diretta alla sottrazione al pagamento coattivo dell'agenzia delle entrate. Di qui l'assoluzione del computato per gli stessi capi contestati a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla diversa posizione soggettiva degli imputati, il ricorrente rileva che i commercialisti e i consulenti possono rispondere dei reati attribuiti agli amministratori se si dimostra il loro effettivo coinvolgimento della società, come amministratore di fatto.Lo stesso Tribunale di Milano, nell'assolvere [OSCURATO:PERSONA]„ ha riconosciuto la liceità dell'operazione [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., rispetto alla quale, essenzialmente, si contestavano due diversi tipi di operazioni: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per la società [OSCURATO:SOCIETA] concretizzatasi nella costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. e il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione all'attivo di liquidità della [OSCURATO:SOCIETA], proprio alla [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo la Corte di appello, non vi sono, tra le due sentenze, dati fattuali effettivamente inconciliabili, in quanto si sottolinea la diversa qualità del rito prescelto dagli imputati e, si rileva la formula assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] per il capo B, in quanto si sottolinea che questo è stato assolto per non aver commesso il fatto. È smentita dalla stessa motivazione della pronuncia allegata al ricorso da parte del Tribunale di Milano, la circostanza riferita dalla Corte di appello di Brescia secondo la quale erano già presenti, al momento della presentazione dell'istanza di applicazione di pena, da parte di [OSCURATO:PERSONA], le evidenze assolutorie nei confronti del coimputato. Invece, l'istruttoria del processo [OSCURATO:PERSONA] intercorse in epoca successiva, come riepilogato dal Tribunale di Milano. Il compendio probatorio non era ancora completo; anzi, fino al momento in cui c'è stata l'istanza di applicazione di pena, erano stati sentiti solo i testimoni dell'accusa e neanche uno dei testimoni della difesa, tra i quali quello ritenuto fondamentale per la tesi della difesa [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Questi ha spiegato e argomentato i documenti che supportavano l'analisi dettagliata svolta nella relazione scritta. Si riporta il contenuto della sentenza di assoluzione del coimputato perché il fatto non sussiste con riferimento all'operazione [OSCURATO:SOCIETA]. e si precisa che era stata dichiarata per il capo B, l'assoluzione perché il fatto non sussiste con la formula piena. Sulla contestazione tributaria di cui al capo A, il Tribunale argomentava citando la testimonianza del consulente della difesa, [OSCURATO:PERSONA], quale prova a base dell'assoluzione; l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta, nella sentenza a favore del coimputato, ragionevole e motivata, giustificata dall'esigenza di mantenere ancora la [OSCURATO:SOCIETA] in attività, tramite il contratto di affitto di un ramo di azienda senza alcun tipo di scopo distrattivo in favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. Sicché, l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] è stata diversamente valutata dalle due sentenze, con insanabile contrasto rispetto al fatto accertato. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione e omessa considerazione della giurisprudenza sul tema. 4 Ttc)') Si richiamano precedenti di legittimità in particolare la sentenza emessa il 5 ottobre 2023 dalla sezione Quinta penale n. 43631 del 2023. Si sostiene che la Corte di appello di Brescia nel provvedere al rigetto ha voluto escludere la compiuta valutazione dell'istruttoria eL primo grado del Tribunale di Milano, manifestando l'erroneo convincimento che il materiale positivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], fosse già presente agli atti del processo al momento della istanza di applicazione di pena. Anzi, la Corte territoriale ha richiamato unicamente la scelta processuale dell'imputato e si è sottratta all'esame e al confronto del dato fattuale proveniente dal compendio probatorio all'attenzione delle diverse autorità giudiziarie, in particolare con riferimento alla relazione del consulente di parte, presentata al Tribunale soltanto dopo lo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA] che aveva proposto istanza ex art. 444 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. La difesa ha fatto pervenire memoria, con motivi nuovi, con la quale, producendo documentazione, ha ulteriormente argomentato i motivi principali di ricorso e ha dedotto erronea applicazione di legge penale. L'operazione descritta ai capi di imputazione sub A e E3 è stata ideata e attuata dal consulente [OSCURATO:PERSONA], secondo un complesso di condotte di cui il ricorrente non aveva minima capacità di attuazione perché richiedevano un apporto specialistico, di un esperto nella materia, che non era [OSCURATO:PERSONA], mero rappresentante legale dell'ente. La Corte territoriale, poi, evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesi:o l'applicazione di pena soltanto per i capi di imputazione che erano ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il consulente fiscale era entrato nella vicenda per il contenzioso tributario con l'Agenzia delle entrate, relativo al debito maturato da [OSCURATO:SOCIETA]. e questi aveva prospettato, al legale rappresentante della società, prima in liquidazione e, poi, fallita, un'attività e degli interventi diretti solo al risanamento dell'azienda, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tanto che il bene principale appartenente alla fallita, era stato lasciato nella titolarità della [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, si sostiene che l'operazione, riconosciuta come distrattiva per [OSCURATO:PERSONA], nelle sentenze di merito che riguardano il consulente [OSCURATO:PERSONA], suo coimputato, vengono ritenute efficaci e sostenibili in quanto dirette al risanamento della fallenda (cfr. p. 8). [OSCURATO:PERSONA] a LI motivi di ricorso sono fondati, nei limiti di seguito indicati. 2.Va premesso che è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di applicazione di pena per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio, nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, a prescindere dal fatto che il canone fissato, dal punto di vista della pronuncia liberatoria, è quello di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tuttavia, è necessario che l'inconciliabilità denunciata si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, Ligresti, Rv. 284559, che, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, ha affermato che, nel caso di proscioglimento all'esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell'errore giudiziario). La revisione per contrasto fra giudicati, dunque, presuppone che i fatti, posti a base delle decisioni tra concorrenti del medesimo reato, siano stati ricostruiti, dal punto di vista del loro accadimento oggettivo, con un diverso epilogo giudiziale, dovendo intendersi il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, non in termini di meno contrasto tra le decisioni, bensì con riferimento a un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici. Va, poi, precisato che, in tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere a una rivalutazione, congiunta e unitaria, del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523 - 01). Quindi, secondo quest'impostazione, da ultimo ribadita anche da Sez. 5 n. 43631 del 5/10/2023, Rv. 285320 — 01, va verificato se la motivazione offerta dalla Corte territoriale, a prescindere dalla natura della pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., di natura ontologicamente debole quanto all'accertamento sotteso alla sentenza di cui si chiede la revisione, abbia o meno le caratteristiche di quella rafforzata che richiede la giurisprudenza di legittimità.Infine, rileva il Collegio che l'eventuale decisione nel senso del proscioglimento parziale, non è preclusa dai limiti alla revisione imposti dall'art. 631, comma 5, cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione, infatti, non è tale da imporre la necessità di un proscioglimento "totale" perché, se così fosse, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il condannato per un solo reato e il soggetto che, con un'unica sentenza, riporta condanne per più reati, uniti o meno fra loro dal vincolo della continuazione (cfr. Sez. 6, n. 40685 del 30/1.0/2006, Tomilina, Rv. 235437 - 01, nel senso che, in tema di revisione, non c:ostituisce causa di inammissibilità dell'istanza di revisione il fatto che la stessa sia diretta ad ottenere il proscioglimento del condannato per uno soltanto dei delitti a lui attribuiti e unificati nella sentenza con il vincolo della continuazione). 3.Tanto premesso, si osserva che la motivazione della Corte territoriale è carente, con riferimento al capo di imputazione sub A e, per il capo B limitatamente all'operazione [OSCURATO:SOCIETA], fatti compresi tra altre condotte per le quali è stata pronunciata sentenza di applicazione di pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Effettivamente, come afferma la Corte d'appello, le posizioni dei due coimputati sono diverse non solo perché [OSCURATO:PERSONA] è titolare della società fallita, nonché suo liquidatore, quindi, in tale veste, al corrente delle consistenze dei debiti dell'ente. [OSCURATO:PERSONA], infatti è amministratore unico della s.p.a. dal 5 novembre 2004 fino al 25 marzo 2005, poi Presidente del Consiglio di amministrazione fino al 31 maggio 2010 e, infine liquidatore sino al fallimento dichiarato il 12 marzo 2013. Il ricorrente, peraltro, ha fatto richiesta di applicazione di pena in relazione ai capi A e B relativo, quest'ultimo, anche alla distrazione della cassa della società, poi, fallita, di somme di danaro che, secondo l'accertamento svolto, confluivano, attraverso conti svizzeri, a una società sempre riferibile a [OSCURATO:PERSONA], con sede a Panama, nonché attraverso contratti assicurativi relativi a società con sede alle Bermuda, condotta contestata in via suppletiva al solo [OSCURATO:PERSONA] per operazioni commesse dal 2007 al 2011 (e che rende evidente il dolo della distrazione da parte del titolare della s. p. a.). A ciò si aggiunga che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena, quanto al capo B, anche per l'attività distrattiva di oltre 13 milioni di euro, attraverso la cd. cartiera [OSCURATO:SOCIETA]., fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto. 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato non si conforma al canone della motivazione rafforzata illustrato al § 2., con riferimento alla contestazione sub A e a quella sub B, limitatamente all'operazione [OSCURATO:SOCIETA]. 7 n5"-b-% Secondo la sentenza emessa, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'operazione [OSCURATO:SOCIETA], esaminata dal punto di vista delle condotte ascritte al consulente, risulta essere stata reputata come diretta, non a distrarre attività della [OSCURATO:SOCIETA]., come contestato, ma a recuperare risorse. Su tale punto, la Corte di appello si limita a considerare che i fatti posti a base della sentenza di applicazione di pena sono l'integrale trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. del patrimonio aziendale della s. p. a., a mezzo di stipulazioni contrattuali che accompagnavano l'affitto di azienda, fal:to indicato come diversamente approfondito, in ambito dibattimentale, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che si trattava di mero consulente che prestava il suo apporto professionale limitatamente alla vicenda [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del tutto estraneo alle ulteriori contestazioni distrattive di ingenti somme dalla cassa della società, contestate al solo [OSCURATO:PERSONA], nonché alle distrazioni di liquidità, per oltre 13 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto cessione di materiale non ferroso emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - società cartiera riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA] - nel corso dell'anno 2007, fatti dai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non aver commesso il fatto. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sentenza di assoluzione, emessa nei confronti del coimputato, con riferimento al capo B, fonda specificamente sulla parte di condotta ascritta al consulente ed è, invero, pienamente liberatoria (perché il fatto non sussiste). In quella pronuncia, il Tribunale di Milano afferma che l'operazione [OSCURATO:SOCIETA] - unica ascritta a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorrenl:e esterno - non ha avuto natura distrattiva, considerate le operazioni poste in essere per la gestione della crisi della società [OSCURATO:SOCIETA]., operazioni reputate ragionevoli e plausibili, oltre che attuate con esito favorevole dal punto di vista fiscale per la s. p. a., tanto che anche per il reato di cui al capo A, interviene l'assoluzione per insussistenza del fatto di [OSCURATO:PERSONA]. A p. 21 e ss. della sentenza, il Tribunale di Milano rileva, con riferimento al delitto di bancarotta sub B, che due delle condotte contestate, provate nella loro oggettiva materialità, non sono soggettivamente riferibili all'imputato [OSCURATO:PERSONA] (quelle relative all'operazione della cd. cartiera [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), perché riguardano un arco temporale ampiamente precedente al momento del suo coinvolgimento nelle vicende relative alla s. p. a. poi fallita e, addirittura, della sua conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 2010. Anzi, si rileva che tutte le vicende e le operazioni attuate dalla s.p.a. prima del 2010, erano state curate da soggetto diverso che accompagnava [OSCURATO:PERSONA] anche in banca in Svizzera, così escludendo la responsabilità del consulente per la distrazione per oltre 13 milioni di euro attuata attraverso il dirottamento di risorse finanziarie della s. p. a. su [OSCURATO:SOCIETA]. per non aver commesso il fatto. Si rileva, tuttavia, che, per la vicenda [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Milano non si è limitato a valutare, come sostenuto dalla Corte territoriale (cfr. p. 8 del provvedimento impugnato) che la strategia attuata dal consulente nel 2010, secondo una prognosi ex ante, ha avuto una plausibile valenza giustificativa solo dal punto di vista soggettivo, nell'ottica di assicurare la continuità aziendale della s. p. a., in vista della definizione del pesante contenzioso tributario già pendente e del pagamento dei debiti della società in sede concordataria. Si sono riportati, invero, fatti e, in particolare: - la stipula di un mero affitto solo per un anno rinnovabile, con garanzia per la s.p.a., onde poter assicurare alla [OSCURATO:SOCIETA]. di tornare nella disponibilità dell'azienda (e dunque, non solo la trasparenza del contratto e il regolare pagamento del canone da parte di [OSCURATO:SOCIETA], che la Corte territoriale indica a p. 8); - l'avvenuto pagamento dei debiti da parte della new-co [OSCURATO:SOCIETA]. (compreso, ma non solo, il trattamento di fine rapporto dei dipendenti); - la conservazione della titolarità, in capo alla s. p. a., del bene immobile (capannone di Corsico), sebbene gravato da mutuo; - nonché l'esito positivo dei contenziosi tributari favorevoli alla società del contribuente, tanto che la pretesa dell'erario, originariamente ammontante a oltre 125 milioni di euro, era stata ridotta a una conciliazione per 3,2 milioni di euro, solo per l'esigenza di non aspettare i tempi dell'esito di un giudizio in Cassazione sulle ultime annualità (cfr. p. 23 della sentenza del Tribunale). Rispetto a tali fatti - secondo la stessa Corte di appello già noti all'esito dell'escussione dibattimentale del curatore fallimentare esaminata ex art. 129 cod. proc. pen. dal giudice dell'applicazione della pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] - alla loro incidenza sulla bancarotta per distrazione, sulla bancarotta preferenziale e sull'ipotesi di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74 del 2000 sub A, la motivazione non è rafforzata. L'ordinanza impugnata, in definitiva,4i limita ad affermare che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non era assimilabile a quella del consulente della società in quanto deus ex machina della vicenda, la cui posizione andava valutata anche alla luce dei fenomeni distrattivi a cui il coimputato era estraneo, tanto, richiamando la nota giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di revisione, non sussiste contrasto di giudicati se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti del medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti.4.Dunque, va disposto l'annullamento con rinvio, perché nella piena libertà quanto all'esito del nuovo esame, sia integrata la motivazione,, al fine di illustrare come, limitatamente all'operazione [OSCURATO:SOCIETA] descritta sul B e con riferimento al capo A, i fatti accertati nel procedimento a carico del coimputato, indicati al § 3.3., che hanno condotto all'assoluzione perché il fatto non sussiste per il concorrente nel reato, consentano, comunque, di non prosciogliere ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla contestazione di aver proceduto allo svuotamento di ogni risorsa della s. p. a. per convogliarla sulla new company [OSCURATO:SOCIETA], libera dalle passività, nonché di aver costituito la new - co [OSCURATO:SOCIETA]. ad hoc, onde