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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38279/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 38279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris