CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 1971
Cassazione n. 04525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Assise di Appello di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo - inflittagli dalla medesima Corte territoriale con sentenza del 20 aprile 2001 - con quella di 30 anni di reclusione. Premetteva la Corte distrettuale che il Caforio, nel corso del giudizio di primo grado, aveva presentato richiesta di rito abbreviato, che gli era stata, però, rigettata in applicazione della preclusione derivate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 1991. Era stato condannato, in esito al successivo dibattimento, con sentenza emessa in data anteriore alla modifica legislativa introdotta dal d.I., 24 novembre 2000, n. 341. Aveva, con l'atto di appello, depositato in data 13 aprile 2000, presentato nuovamente richiesta di accesso al rito speciale, questa volta ai sensi dell'art. 4-ter della legge, 5 giugno 2000, n. 144 (in vigore dall'8 giugno 2000). Anche questa richiesta era stata respinta, con ordinanza del 2 marzo 2001, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata disposta la riapertura dell'istruttoria dibattimentale a mente dell'art. 603 cod. proc. pen. Riteneva, pertanto, non fosse applicabile al Caforio il principio discendente dalla sentenza 17 settembre 2009 della Corte EDU (nel caso Scoppola c. Italia). La sua peculiare situazione non era sovrapponibile a quella trattata dalla Corte europea (ammissione al rito abbreviato tra il 2.1.2000 e il 24.11.2000). L'istante, infatti, non era mai stato ammesso al rito abbreviato, in quanto la richiesta da lui avanzata nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 4-ter L. n. 144/2000, era stata rigettata per il difetto della prescritta condizione normativa che fosse stata riaperta l'istruttoria dibattimentale e questa fosse ancora in corso di svolgimento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Caforio, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 30, comma 1 lett. b) legge, 16 dicembre 1999, n. 479 nonché all'art. 30 della legge, 11 marzo 1953 n. 87 nonché vizio della motivazione sulla ritenuta natura processuale degli istituti previsti da tali nome pur attinenti direttamente al trattamento sanzionatorio. In sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente interpretato, fondandosi sul mero dato letterale, l'art. 4-ter, comma 3 lett. b), L. n. 144 del 2000, laddove richiede, ai fini dell'ammissione all'abbreviato, che la rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., debba essere accolta quale condizione preclusiva dell'applicazione della diminuzione premiale. Ad avviso del difensore, invece, doveva pervenirsi all'opposta conclusione valorizzando non solo i vantaggi all'economia del processo e all'ordinamento nel suo complesso determinati dalla scelta dell'imputato di accettare il giudizio abbreviato, ma soprattutto il momento in cui il Caforio aveva scelto di accedere a tale rito ossia durante la pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado quando, appena approvato il dl. n. 82 del 2000, non vi era alcun ostacolo all'applicazione della disciplina più favorevole né erano previsti incombenti processuali per esercitare la scelta. Non rilevava, invece, che il Caforio nell'atto di appello non avesse chiesto la riapertura dell'istruttoria e non avesse, nel successivo giudizio, sollecitato i poteri di ufficio ex art. 603 cod. proc. pen. atteso che l'ulteriore condizione processuale introdotta dalla normativa per rendere accoglibile la richiesta non era operante nei suoi confronti.La diversa interpretazione accolta dall'ordinanza impugnata determina una sostanziale ingiustizia nei confronti degli imputati che, come il Caforio, hanno visto sbarrata la strada per l'accesso al rito premiale per circostanze meramente casuali e indipendenti dalla loro volontà, quale la capacità dell'organo giudicante di decidere allo stato degli atti. Per quanto la vicenda processuale del Caforio non sia in senso stretto sovrapponibile a quella del caso Scoppola è indubbio che i principi espressi dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 17 settembre 2009 debbano ugualmente trovare applicazione in suo favore legittimando il giudice dell'esecuzione ad adeguare l'ordinamento interno a quello sovrannazionale. In particolare, deve darsi attuazione al principio della lex mitior che assicura il trattamento penale più favorevole tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento della realizzazione del fatto e quello previste dalle leggi successive purché precedenti la sentenza di condanna. D'altra parte, la normativa transitoria che ha inciso in maniera peggiorativa sui presupposti di accesso al rito e sull'applicabilità della riduzione di pena ha valenza sostanziale sicché non può avere effetti retroattivi sfavorevoli in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Tali principi di recente sono stati riaffermati dalla sentenza n. 32 del 2020 della Corte Costituzionale e sono stati posti a fondamento di una nuova questione di legittimità costituzionale della citata normativa transitoria sollevata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va rigettato, perché infondato. 1. E' corretta l'affermazione della dalla Corte territoriale, secondo cui il principio discendente dalla sentenza della Corte EDU in data 17 settembre 2009 (nel caso Scoppola c. Italia) è applicabile esclusivamente alle situazioni che siano sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, a quella valutata dalla Corte sopra nazionale. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 235 del 2 luglio 2013 - con la quale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata dal Tribunale di Lecce, in veste di giudice dell'esecuzione, con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ha ribadito che ai principi espressi nella sentenza 17.9.2009 della Corte EDU sul caso Scoppola c. Italia si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia "identico a quello deciso" e "non richieda la riapertura del processo". La conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è, di conseguenza, possibile, in sede esecutiva, solo ove il rito abbreviato sia stato chiesto e sia stato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, e cioè nella vigenza della L. n. 479 del 1999, art. 30, comma 1, lett. b, (che prevedeva che, in esito al rito speciale, all'ergastolo si sostituisse la pena di anni trenta di reclusione), mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24.11.2000, con applicazione del più severo trattamento sanzionatorio introdotto con l'art. 7 D.L. n. 341 del 2000 (norma che ripristinando l'ergastolo senza isolamento diurno è stata giudicata dalla Corte costituzionale, nella decisione n. 210 del 2013, non di "interpretazione autentica" dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., come esplicitamente enunciato dal legislatore, ma norma sostanzialmente innovativa, che andava a modificare in malam partem il contenuto sanzionatorio della disposizione suddetta e non poteva, perciò, avere efficacia retroattiva). Tutti i casi diversi da quello appena delineato, siccome strutturalmente non riconducibili a quello per cui è stato espresso il principio, non possono, dunquè, trovare soluzione positiva (vedi, tra le più recenti, Sez. 1, n. 6004 del 10/1/2014, Papalia, Rv. 250026; Sez. 1, n. 4008 del 10/1/2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17/5/2013, Lombardi, Rv. 256257). Come si evince dalle risultanze evidenziate nella esposizione in fatto, la situazione del Caforio, mai ammesso al rito abbreviato perché richiesto in assenza delle condizioni di cui all'art. 4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, non è sovrapponibile a quella dello Scoppola, sicché del tutto correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la sua istanza. 2. Non può nemmeno dubitarsi della conformità ai principi costituzionali della transitoria di cui all'art. 4-ter, comma 3, L. 5 giugno 2000 n. 144, dettata specificamente per i processi penali in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo per i quali il soggetto non aveva potuto prima avvalersi della più favorevole disposizione del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Tale disposizione limitava la possibilità dell'imputato di proporre la richiesta di giudizio abbreviato "prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale" alle sole fasi di merito, di primo grado, d'appello o di rinvio, mentre un analogo meccanismo recuperatorio dell'attenuazione di pena non era•previsto per i processi ormai pervenuti alla fase del giudizio di cassazione. La lettera b) dell'art. 4-ter, comma 3, prevedeva l'ammissione della richiesta di accesso all'abbreviato nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 c.p.p., e la richiesta fosse stata presentata prima della conclusione dell'istruzione stessa. Il chiaro tenore della norma implica, diversamente da quanto sostenuto dal difensore del ricorrente, che la nuova disciplina in tema di rito abbreviato non poteva avere ingresso nei giudizi di appello in cui o non fosse stata ordinata la riapertura dell'istruttoria dibattimentale oppure, qualora disposta ai sensi dell'art.603 c.p.p., la stessa si fosse esaurita, atteso che, in tale sede, non sarebbe stato possibile l'ipotetico "recupero" di facoltà ormai naturalmente precluse, proprio perché al detto recupero non sarebbe conseguita alcuna rinuncia al diritto alla prova nel contraddittorio di merito, essendo stato tale diritto, per definizione, già integralmente esercitato. La scelta del legislatore che, in presenza del mutato quadro ordinamentale e delle profonde innovazioni che avevano interessato i presupposti e le cadenze, del rito alternativo, ha consentito, in via transitoria, la proposizione di richieste, ormai precluse, ancorandone temporalmente l'ammissibilità ad uno stadio antecedente l'inizio dell'istruttoria dibattimentale è del tutto ragionevole e si salda appieno con la funzione deflattiva che - anche in regime transitorio - ha continuato a caratterizzare il giudizio abbreviato rispetto all'ordinario epilogo dibattimentale e in sé giustifica la speciale diminuzione di pena in ipotesi di condanna. In numerose pronunce questa Corte ha, del resto, sempre affermato la coerenza costituzionale di siffatta disciplina transitoria, rilevando che "la disciplina processuale del rito abbreviato è certamente caratterizzata da innegabili riflessi di natura sostanziale, visto l'effetto premiale, sul piano sanzionatorio, per l'imputato, il che induce istintivamente a pensare a situazioni che, pur simili nella loro struttura sostanziale, finiscono per soggiacere a regole processuali diverse, in dipendenza di eventi meramente casuali. In realtà, però, il riverbero che l'operatività di un istituto processuale può avere su di una situazione sostanziale non è idoneo ad annullare o a svilire la connotazione tipicamente processuale dello stesso istituto, nella specie il giudizio abbreviato. Non va sottaciuto che l'effetto sostanziale della riduzione di pena che a tale giudizio consegue è in stretto ed ineludibile rapporto di dipendenza con una precisa scelta processuale, praticabile solo nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati, con rigida scansione, nel codice di rito. Se, quindi, si è di fronte a norme processuali, le stesse non possono che essere soggette al principio "tempus regit actum", senza che ciò significhi lesione alcuna dei principi costituzionali e, segnatamente, del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 Cost. Né è legittimo fare leva sulla norma dell'art. 2, comma 3, c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, per sostenere le retroattività della sopravvenuta più favorevole normativa in materia di giudizio abbreviato, e ciò per la semplice ragione che tale normativa non integra il concetto di "legge", dovendosi per tale intendere solo quella il cui contenuto incide direttamente sul precetto o sulla sanzione. Conclusivamente, il principio cui soggiace la normativa in esame altro non è che l'applicazione alla materia processuale della regola generale della irretroattività di ogni legge, stabilità dell'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale" (Sez. 6, Sentenza n. 10621 del 4/7/2000 e Sez. 1, n. 43527 del 24.9.2013, Morabito che ha evidenziato che una contraria l'interpretazione determinerebbe "un incoerente "privilegio", rendendo applicabile, senza alcuna giustificazione, la diminuente di pena "totalmente disancorata da qualsiasi riconducibilità al rito speciale ed alle "limitazioni" probatorie che da esso conseguono"). 3. [OSCURATO:PERSONA], più di recente, nella sentenza n. 147 del 2021, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 «nella parte in cui non prevede l'applicabilità dell'istituto nell'ipotesi di un soggetto che abbia tempestivamente avanzato richiesta di giudizio abbreviato in appello in un momento che non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era comunque antecedente l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale», per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha ribadito che la disciplina transitoria in esame, ove già applicata dal giudice della cognizione, non può più essere sottoposta a sindacato di costituzionalità su iniziativa del giudice dell'esecuzione penale, anche in riferimento ai parametri convenzionali, in quanto la fattispecie specifica, come già precisato dalla sentenza n. 210 del 2013 «è estranea alla ratio della sentenza Scoppola contro Italia, atteso che l'imputato non era stato ammesso al giudizio abbreviato in applicazione di una norma di natura processuale, attinente invero ai termini di proposizione della relativa istanza, e peraltro giustificata dalla funzione istituzionale del rito alternativo, che assicura all'imputato una riduzione di pena, nel caso di condanna, quale "contropartita" per la sua rinuncia alla garanzia della formazione della prova in contraddittorio, in quanto idonea a determinare un significativo risparmio di energie processuali». 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.