CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello dì Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto previsto e punito dall'art. 353, cod. pen., perché, nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva "[OSCURATO:PERSONA]", partecipando alla gara d'appalto bandita dal Comune di Battuda per la gestione della piscina comunale, nella relativa domanda aveva attestato in modo inveritiero l'iscrizione di tale associazione nel relativo registro gestito dal C.O.N.I., così ottenendo un punteggio aggiuntivo, che aveva permesso alla sua associazione di aggiudicarsi l'appalto. Con la stessa sentenza, sono state confermate le statuizioni risarcitorie in favore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., rimasta soccombente nell'anzidetta gara d'appalto. 2. Attraverso il proprio difensore, egli ricorre avverso tale decisione, denunciando il vizio della motivazione con cui sono stati ritenuti sussistenti sia l'elemento oggettivo del reato, sia il dolo. Alla base di entrambe le doglianze vi sono i seguenti dati di fatto non controversi: l'iscrizione della "ASG" al registro del C.O.N.I. che qui viene in rilievo, e che è quella per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, è avvenuta — com'era consentito — su richiesta dell'ente di promozione sportiva "OPES", al quale l'associazione dell'imputato era affiliata; l'affiliazione è avvenuta il 1° settembre 2016; l'iscrizione nel registro, però, da parte dell'ente affiliante, è avvenuta soltanto il 3 marzo 2017; la domanda di partecipazione alla gara d'appalto è stata presentata dall'imputato il 16 febbraio 2017, prima, dunque, della formalizzazione dell'iscrizione. Sulla scorta di tali elementi, la difesa deduce: a) l'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato, perché, retroagendo gli effetti dell'iscrizione nel registro dei C.O.N.I. al 10 settembre 2016, non può ritenersi inveritiera l'allegazione del possesso del relativo titolo, effettuata dall'imputato nella domanda di partecipazione alla gara d'appalto; b) comunque l'insussistenza del dolo, avendo l'imputato agito nella ragionevole convinzione che l'ente affiliante avesse tempestivamente completato la procedura di iscrizione richiestagli. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La stessa richiesta ha avanzato il difensore della parte civile, con conseguente vittoria di spese ed onorari, come da conclusioni scritte e nota spese depositate in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso debba essere accolto, non reputando sufficientemente persuasiva la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha concluso che l'imputato abbia agito con dolo. 2, 2. Esclusa la rilevanza della efficacia retroattiva dell'iscrizione della "ASG" al registro del C.O.N.I., sostenuta in prima battuta dalla difesa, in quanto il dato significativo - ed indiscusso - è piuttosto l'assenza di quel requisito al momento della gara, rimane invece da verificare se !'imputato, attestandone il possesso, abbia o meno agito in buona fede: nella convinzione, cioè, di aver ottemperato alle incombenze su di lui gravanti a quel fine e di avere titolo a quella iscrizione, perciò ragionevolmente confidando nell'esito positivo della relativa pratica. Giova tener presente, in proposito, che, nel reato di turbata libertà degli incanti, il "mezzo fraudolento" richiesto dalla norma incriminatrice consiste in un'attività ingannatoria, idonea ad alterare il regolare funzionamento e pregiudicare la libera partecipazione alla gara (per tutte, Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, dep. 2016, Lazzari, Rv. 266332). La connotazione decettiva della condotta, dunque, costituisce un elemento essenziale della fattispecie. Ma, se è vero che essa nella sua dimensione obiettiva - cioè nella sua capacità di trarre in inganno l'amministrazione aggiudicatrice, in tal modo determinando l'alterazione dell'esito della competizione o, per lo meno, il pericolo concreto che tanto accada - non può essere esclusa dalla buona fede dell'agente, è comunque innegabile che quest'ultima incida, escludendolo, sul dolo di costui. 3. Nel caso in rassegna, dunque, la Corte d'appello ha rinvenuto l'elemento logico di conferma dell'animus decipiendi dell'imputato nel fatto che egli avesse allegato alla propria offerta di gara un'iscrizione analoga a quella mancante, ma relativa ad un'annualità precedente e, quindi, non più efficace, nonché nell'essersi attivato, prima della gara d'appalto, per ottenerne una nuova, nella consapevolezza - se ne deduce - dell'inefficacia di quella prodotta all'ente a ppaltante. Tale inferenza, tuttavia, non è conforme a logica, non trattandosi di comportamenti univocamente concludenti nel senso ritenuto dei giudici d'appello. La pura e semplice allegazione del medesimo titolo relativo ad un'annualità di poco precedente, infatti, se valutata in uno al tempestivo adempimento - anch'esso non controverso - di quanto necessario all'iscrizione, mediante la delega di fatto delle relative formalità all'ente di promozione sportiva affiliante, potrebbe assumere un significato addirittura opposto: quello, cioè, di volere in tal modo dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere detta iscrizione, tanto più se questa - come parrebbe dalle dichiarazioni della funzionaria del C.O.N.I. specificamente indicate in ricorso e ad esso allegate - non richiedeva particolari requisiti.Diversamente dovrebbe concludersi, invece, laddove, ad esempio, quella produzione documentale accessoria all'offerta di gara sia stata accompagnata da accortezze volte a dissimulare l'inefficacia del relativo titolo, ovvero si accerti altrimenti che l'imputato abbia agito con il proposito di creare l'artificiosa apparenza del possesso di tale requisito, non essendo certo del buon esito della procedura d'iscrizione da lui avviata ma non ancora perfezionatasi. Si tratta, però, all'evidenza, di accertamenti di fatto, che, come tali, sono di competenza esclusiva del giudice di merito. Al quale, pertanto, previo annullamento della sentenza impugnata, il processo dev'essere rinviato, per il necessario esame supplementare in tema di sussistenza o meno del dolo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione