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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 17317/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 187, comma 8, e 186 commi 2, lett. b), e 2-sexies, con strada.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla non operata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ragione di principio di diritto sancito e ribadito dalla Suprema Corte, peraltro, consolidatosi antecedentemente alla proposizione del ricorso in oggetto e già ritenuto dalla Consulta compatibile con la costituzione, per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'rt. 186, comma 9-bis, cod. strada, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., oltre che sulla positiva prognosi di svolgimento dal lavoro, come emerge dall'inciso di cui al citato comma 9-bis: «può essere sostituita» (ex plurimis, Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv.

Rv. 269396, che, facendo riferimento a diversi precedenti conformi, già evidenzia il definitivo superamento dell'unico e isolato precedente contrario, costituito da Sez. 3, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv. 254998, oltre che la ritenuta compatibilità costituzionale della norma come innanzi interpretata così come chiarito da Corte cost. n. 43 del 2013, in termini di sostituzione disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen. - così come, del resto, è espressamente stabilito dall'art. 58

I. n. 689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro; per l'assenza di automatismo, ancorché circa la sostituzione con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fisichella, Rv. 279757).

4. Orbene, in applicazione del principio di cui innanzi, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità perché esente da vizi motivazionali, ha ritenuto di escludere l'idoneità della pena sostitutiva in ragione di plurimi precedenti penali non solo per rapina, ricettazione, porto d'armi ma anche per guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 186 cod. strada commessi da parte di soggetto che, nella fattispecie sub iudice, colto in stato di ebbrezza, si è rifiutato anche di sottoporsi agli accertamenti inerenti all'alterazione da sostanze stupefacenti.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 febbraio 2023 Il,Qdhsigtire estensore D E POSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 187, comma 8, e 186 commi 2, lett. b), e 2-sexies, con strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla non operata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ragione di principio di diritto sancito e ribadito dalla Suprema Corte, peraltro, consolidatosi antecedentemente alla proposizione del ricorso in oggetto e già ritenuto dalla Consulta compatibile con la costituzione, per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'rt. 186, comma 9-bis, cod. strada, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen., oltre che sulla positiva prognosi di svolgimento dal lavoro, come emerge dall'inciso di cui al citato comma 9-bis: «può essere sostituita» (ex plurimis, Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. Rv. 269396, che, facendo riferimento a diversi precedenti conformi, già evidenzia il definitivo superamento dell'unico e isolato precedente contrario, costituito da Sez. 3, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv. 254998, oltre che la ritenuta compatibilità costituzionale della norma come innanzi interpretata così come chiarito da Corte cost. n. 43 del 2013, in termini di sostituzione disposta discrezionalmente dal giudice sulla base di una valutazione di meritevolezza che ha quali parametri i criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen. - così come, del resto, è espressamente stabilito dall'art. 58 I. n. 689 del 1981 - oltre che sulla base di una prognosi di positivo svolgimento del lavoro; per l'assenza di automatismo, ancorché circa la sostituzione con i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Fisichella, Rv. 279757). 4. Orbene, in applicazione del principio di cui innanzi, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in sede di legittimità perché esente da vizi motivazionali, ha ritenuto di escludere l'idoneità della pena sostitutiva in ragione di plurimi precedenti penali non solo per rapina, ricettazione, porto d'armi ma anche per guida in stato di ebbrezza aggravato ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 186 cod. strada commessi da parte di soggetto che, nella fattispecie sub iudice, colto in stato di ebbrezza, si è rifiutato anche di sottoporsi agli accertamenti inerenti all'alterazione da sostanze stupefacenti. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 febbraio 2023 Il,Qdhsigtire estensore D E POSITAT
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