CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 14018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 22079 del ruolo generale dell’anno 2022,proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa i l 12 luglio 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 534/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona delladott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 22079/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio di alcuni immobili asseritamente occupati sine titulo, ritenendo la decisione dipendente dalla risoluzione di altra controversia pendente innanzi lo stesso Tribunale tra le medesime parti; propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a duemotivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali invoca pronuncia declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione del regolamento di competenza, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dalsuo difensore; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con adesione sottoscritta altresì dal suo difensore; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912); r.g. n. 22079/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q.m. dichiara estinto il giudizioper regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella Came