CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
une di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 5838/2024 depositata il 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento del Comune diCava de’ Tirreni n. 5719 del 16/06/2021, relativo ad omesso versamentodel tributo TARI per l’annualità 2017, pari ad € 448,00. Lamentò, afondamento del ricorso, l’inosservanza del Regolamento TARSU art. 29comma 2 e la carenza assoluta di legittimazione passiva non essendoNumero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026proprietaria del bene immobile. Il ricorso fu respinto dal giudice di primogrado. Stessa sorte seguì l’appello interposto dalla contribuente.Nel dettaglio la Corte di Giustizia di secondo grado ribadì che, ai sensidella legge n. 147 del 2013, l’imposta era dovuta per la disponibilitàdell’area produttrice di rifiuti e quindi per il solo fatto di occupare odetenere locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti evidenziandol’irrilevanza, a tal fine, della sussistenza del diritto di proprietà in capo allacontribuente.Il Comune di Cava de’ Tirreni si è costituito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità del ricorso per incongruenza dellarubrica con il contenuto della doglianza, tesa ad evidenziare la nullità dellasentenza per violazione del giudicato esterno, nonché per omessoadempimento dell’onere di allegazione di cui all’art. 369 c.p.c. in tema digiudicato.È stata formulata proposta di definizione anticipata e la ricorrente hachiesto tempestivamente la decisione della causa.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativadall’istante.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un motivo di impugnazione, così rubricato:“Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 4 c.p.c. e 115 c.p.c.Errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova.Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 e ss. del d.p.r. 633 del 1972, inrelazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.”.Con la predetta censura ci si duole del fatto che il giudice del meritonon solo non avrebbe considerato che la contribuente non era proprietariadell’immobile cui il tributo si riferisce, ma non avrebbe nemmeno preso inconsiderazione la decisione passata in giudicato della Corte di Giustizia diII Grado della Campania, n. 6275/2022 che lo avrebbe definitivamenteaccertato.Numero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026A tal fine, la ricorrente riporta un passo motivazionale della citatadecisione in cui, in relazione agli anni 2015 e 2016, si accerta che laricorrente non fosse proprietaria dell’immobile. Al ricorso è allegata lasentenza impugnata e quella di primo grado n. 4039/2022.2. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamentedepositato il 5 maggio 2025, laddove quella del 6 maggio 2025 è la datadi accettazione da parte dell’Ufficio.L’eccezione formulata dal Comune va, quindi, respinta.3. Il motivo di impugnazione, con cui si contesta la mancataapplicazione della regola del giudicato esterno, va in primo luogoriqualificato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (v. Cass. n.30838/2018; Cass. n. 15339/2018).4. Il motivo è infondato.Innanzitutto, va ribadito che in tema di TARI la legittimazione passivanon discende, esclusivamente, dalla titolarità del diritto di proprietà o altrodiritto reale, ma anche dalla mera occupazione o detenzione dello stesso.Nella specie quindi era, ed è, sufficiente l’occupazione da parte dellaricorrente ai fini della debenza dell’imposta.5. Premesso quanto innanzi, la ricorrente ha affermato di averrappresentato nell’atto di appello l’esistenza di un giudicato esterno(costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania n. 6275/2022) dal quale emergeva che l’immobileera di proprietà di altra persona.In questa sede è stata poi prodotta la sentenza n. 5813 del 2025intervenuta successivamente al giudizio di secondo grado, relativa a TARIper gli anni di imposta 2018 e 2019, la quale ha affermato che “sulla basedella documentazione in atti, vi è dunque prova di un errore commessodalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] nell’indicazione dei dati catastali(segnatamente del numero della particella catastale). L’errore ha generatonella banca comunale l’esistenza di due posizioni fiscali TARSU/TARI: unaNumero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026intestata a [OSCURATO:PERSONA], riferita ai corretti dati catastali, e una intestataa [OSCURATO:PERSONA], riferita allo stesso immobile ma con un identificativocatastale erroneo. Per l’immobile a quo vi è prova del pagamento da partedi [OSCURATO:PERSONA] che solo apparentemente si riferisce ad altro immobile.Questa Corte, pertanto, ritiene fondato l’appello ed illegittimi gli avvisi diaccertamento opposti. Tale decisione, d’altra parte, è in linea con ilgiudicato esterno relativo a precedenti annualità”.6. In relazione ai predetti giudicati esterni, si osserva quanto segue.In relazione alla decisione n. 6275/2022 il motivo, così comeformulato, difetta di specificità, non avendo l’istante assolto ai propri oneridi allegazione, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale dellasentenza, che si assume essere passata in giudicato, limitandosi l’istantead assumere, del tutto genericamente, che era stato affermato il difettodi legittimazione della ricorrente, così precludendo alla Corte di valutareex actis la fondatezza dell'eccezione (cfr., tra le tante, Cass. n.18655/2023, che richiama Cass., Sez. U, n. 5633/2022).L’istante non ha nemmeno depositato la citata pronuncia, mentre vi haprovveduto il Comune e dal contenuto della stessa emerge che si èritenuto, sul piano giuridico, il difetto di legittimazione passiva dellaricorrente per non essere proprietaria dell’immobile negli anni 2015 e2016, il che vale rendere detta decisione comunque non utile ai fini cheoccupano, non solo perché riferita ad altri anni di imposta, ma ancheperché basata sulla reputata inesistenza del diritto dominicale, il cuiaspetto non incide necessariamente sul presupposto impositivo della Tari,che può basarsi anche sulla mera detenzione del bene.Deriva da quanto precede che la decisione n. 6275/2022, fondata sullariferita soluzione giuridica (non soggezione ad imposta da parte delsoggetto non proprietario del bene), non risulta utilmente invocabile nelpresente giudizio in ragione del principio più volte espresso da questaCorte secondo cui il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulleNumero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e nonanche su questioni giuridiche (cfr., tra le tante, Cass. n. 211/2024).Quanto alla sentenza n. 5813/2025, pubblicata successivamente alladefinizione del giudizio di secondo grado, essa non è comunque utilmenteinvocabile nel presente giudizio, non avendo fornito prova del suopassaggio in giudicato mediante produzione della certificazione di cuiall'art. 124 disp. att. c.p.c. ovvero dimostrando, in altro modo, l'inutiledecorso dei termini per l'impugnazione (Cass. Sez. 3, n. 2827/2025).Ne consegue il rigetto del ricorso.3. Quanto alla regolazione delle spese processuali va in questa sederibadito che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Statoanche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altraparte, risultata vittoriosa (Cass. Sez. 1, n. 25653/2020; Cass. Sez. 3, n.8388/2017).Va poi ribadito che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonelimina l’obbligo da parte del giudice di attestare le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (v. Cass., Sez.Un., 4315/2020; Cass. 8982/2014).Poiché il giudizio è definito in sostanziale conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022),va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto, c.p.c.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. (purenovellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi didefinizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codificaNumero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass.,SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” delprovvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria perconfermare il rigetto del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddettaprevisione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069/2023), laricorrente suddetta va condannata nei confronti della costituitasicontroricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinatadi € 500,00 oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 500,00 infavore della Cassa delle ammende. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 400,00, oltre 200,00 per spese vive ed accessori dilegge; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente della somma di euro 500,00 ex art. 96, terzo comma,c.p.c.;Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00in favore della cassa delle ammende a mente dell’art. 96 quarto comma,c.p.cAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 12.2.2026.Il PresidenteUgo CandiaNumero registro generale 9308/2025Numero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 10897/2026Data pubblicazione 23/04/2026