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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28278/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sulla valenza intimidatoria dell'espressione utilizzata dal ricorrente; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto - non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta del tutto generico e non si confronta con il corpo motivazionale della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sulla valenza intimidatoria dell'espressione utilizzata dal ricorrente; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto - non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta del tutto generico e non si confronta con il corpo motivazionale della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 28278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris