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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 31560/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14122/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., disciolta per mutuo consenso e cancellata dal registro delle imprese in data 21.9.2017, rappresentati e difesi per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, nonchè congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 115/4/2019, depositata dalla CTR del Piemonte in data 21.1.2019, non notificata [OSCURATO:PERSONA], IVA, IRAP nei confronti di s.a.s.-metodo analitico induttivo –maggiori ricavi- imputazione utili extracontabili ai soci. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati ricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base del P.V.C. del 14.4.2015, con il quale si accertavano con metodo analitico induttivo maggiori ricavi non dichiarati per l’anno di imposta 2013, nonchè gli avvisi di accertamento notificati ai singoli soci, in relazione al presunto maggior reddito di partecipazione ad essi imputato ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R..

2. La C.T.P. di Asti, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo che l’’antieconomicità riferita ad un solo anno di imposta non costituiva presunzione e grave, precisa e concordante tale da legittimare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi.

Vi era solo il legittimo sospetto che la società non dichiarasse tutti i ricavi, ma questo poteva convivere con una diversa ipotesi ossia che la società avesse provato a continuare l’attività almeno per un altro anno, nonostante la crisi economica.

3. La C.T.R. del Piemonte, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo accertati i maggiori ricavi nella minor misura determinata dall’Ufficio in sede di mediazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.», assumendo che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che negli anni dal 2013 al 2016, allorquando gli utili prodotti erano esigui, l’antieconomicità della gestione era stata bilanciata dallo svolgimento di altre attività commerciali svolte dal gruppo familiare Bellora, in quanto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante era pure socio insieme alla moglie della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, titolare dell’albergo [OSCURATO:PERSONA], mentre il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato vita alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sempre in Montegrosso d’Asti come le altre società, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, per aggiungere l’attività di ristorazione all’attività alberghiera, attività tuttavia pesantemente penalizzate dalla crisi economica successiva al 2010.

Dunque, l’antieconomicità della gestione nel periodo dal 2013 al 2016 era ampiamente giustificata dalla scelta di contare sull’aiuto economico delle altre due società.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Osserva la Corte che in forza della ormai sua costante giurisprudenza sul punto (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012), è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. 1.3.In ogni caso, i ricorrenti non spiegano come la contemporanea esistenza di altre due società, l’una avente ad oggetto la gestione di un albergo e l’altra avente ad oggetto la gestione di un bar ristorante al servizio dell’albergo, potesse costituire elemento decisivo per escludere l’antieconomicità della gestione della società oggetto del presente giudizio, sul presupposto che l’attività era continuata nonostante gli scarsi risultati economici perché i soci contavano sull’apporto delle altre due società, che gli stessi ricorrenti ammettono essere anche esse in crisi dal 2011.

1.4. Quanto alla dedotta insufficienza dell’antieconomicità quale presupposto del ricorso al metodo analitico induttivo di ricostruzione dei ricavi, i ricorrenti non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza, nella parte in cui si spiega diffusamente per quali motivi il metodo analitico induttivo era da ritenersi legittimo (cfr. pagina 3 e 4 della sentenza impugnata).

Peraltro, è consolidato l’orientamento di questa Corte ( tra le più recenti, Cass. 21130/2018), secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento dei contribuenti.

Anche in siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai 1 fini delle imposte dirette e dell'Iva.» (Cass. n. 6951/2017; Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 6849/2009; Cass. n.13319/2011). 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 6900/73, art. 54 d.p.r. n. 633/72, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.», i ricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe inferito da un fatto impropriamente qualificato come notorio (il quantitativo di caffè necessario per una tazzina di caffè) un altro fatto ignoto, ossia che ad ogni caffè somministrato corrispondesse un pasto del ristorante.

In pratica, la C.T.R. avrebbe utilizzato una doppia presunzione ed illegittimamente utilizzato dati di comune esperienza. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o omessa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/92 e art. 132 c.p.c.», i ricorrenti lamentano motivazione meramente apparente, in quanto costituita dal mero rinvio alle deduzioni difensive dell’Agenzia delle Entrate.

3.1. Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del terzo motivo, esso va ritenuto infondato.

Leggendo la motivazione della sentenza impugnata si ricava che i giudici del gravame hanno condiviso e fatto propria la metodologia utilizzata dall’A.F. per quantificare la quantità di materia prima necessaria a preparare una tazzina di caffè, richiamando “le indicazioni generali del Ministero delle Finanzeper le modalità da seguire nel corso dei controlli di quel tipo”, a fronte delle quali “la contribuente ha richiesto di considerare 8 grammi per tazzina senza addurre alcuna argomentazione e, soprattutto, una qualche dimostrazione probatoria in merito alla maggiore attendibilità di tale stima; ha inoltre espressamente tenuto conto della parallela attività di bar, secondo l’incidenza percentuale indicata dalla stessa società in sede di dichiarazione integrativa a modifica dello studio di settore e pure della quota di autoconsumo riconosciuta dall’Ufficio nella proposta transattiva avanzata in sede di mediazione.

Appare pertanto evidente che la motivazione sia ben al di sopra del “minimo costituzionale”, apparendo analitica e priva di vizi logici.

4. Anche il secondo motivo è infondato. 4.1.Come ammettono gli stessi ricorrenti nel corpo del ricorso gli accertatori, a fronte di una contabilità inattendibile e della pacifica antieconomicità della gestione, sono partiti da un fatto certo ( la quantità di caffè acquistato e risultante dalle fatture di acquisto) e considerato la quantità di materia prima normalmente necessaria per preparare una tazzina di caffè, che non può definirsi fatto notorio o dato di comune esperienza individuato d’ufficio dai giudici del gravame, dal momento che il dato, come specificato dai giudici di appello, è stato desunto da parametri tecnici relativi al caffè espresso italiano certificato, richiamati nell’avviso di accertamento e previsti dalle Metodologie di controllo approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A fronte di tale parametro, avente valore presuntivo qualificato, spettava pertanto ai ricorrenti fornire prova contraria.

5. Il ricorso va conclusivamente respinto.

6. Spese secondo soccombenza.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14122/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., disciolta per mutuo consenso e cancellata dal registro delle imprese in data 21.9.2017, rappresentati e difesi per procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, nonchè congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Asti –ricorrenti – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– avverso la sentenza nr. 115/4/2019, depositata dalla CTR del Piemonte in data 21.1.2019, non notificata [OSCURATO:PERSONA], IVA, IRAP nei confronti di s.a.s.-metodo analitico induttivo –maggiori ricavi- imputazione utili extracontabili ai soci. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati ricorsi la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base del P.V.C. del 14.4.2015, con il quale si accertavano con metodo analitico induttivo maggiori ricavi non dichiarati per l’anno di imposta 2013, nonchè gli avvisi di accertamento notificati ai singoli soci, in relazione al presunto maggior reddito di partecipazione ad essi imputato ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.. 2. La C.T.P. di Asti, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, ritenendo che l’’antieconomicità riferita ad un solo anno di imposta non costituiva presunzione e grave, precisa e concordante tale da legittimare l’accertamento, essendo necessari ulteriori elementi. Vi era solo il legittimo sospetto che la società non dichiarasse tutti i ricavi, ma questo poteva convivere con una diversa ipotesi ossia che la società avesse provato a continuare l’attività almeno per un altro anno, nonostante la crisi economica. 3. La C.T.R. del Piemonte, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo accertati i maggiori ricavi nella minor misura determinata dall’Ufficio in sede di mediazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità, propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6. E ’ stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.», assumendo che la C.T.R. non aveva tenuto conto del fatto che negli anni dal 2013 al 2016, allorquando gli utili prodotti erano esigui, l’antieconomicità della gestione era stata bilanciata dallo svolgimento di altre attività commerciali svolte dal gruppo familiare Bellora, in quanto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante era pure socio insieme alla moglie della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C, titolare dell’albergo [OSCURATO:PERSONA], mentre il socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato vita alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sempre in Montegrosso d’Asti come le altre società, avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, per aggiungere l’attività di ristorazione all’attività alberghiera, attività tuttavia pesantemente penalizzate dalla crisi economica successiva al 2010. Dunque, l’antieconomicità della gestione nel periodo dal 2013 al 2016 era ampiamente giustificata dalla scelta di contare sull’aiuto economico delle altre due società. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Osserva la Corte che in forza della ormai sua costante giurisprudenza sul punto (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15242 del 12/09/2012), è inammissibile il motivo di ricorso che presenti la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. 1.3.In ogni caso, i ricorrenti non spiegano come la contemporanea esistenza di altre due società, l’una avente ad oggetto la gestione di un albergo e l’altra avente ad oggetto la gestione di un bar ristorante al servizio dell’albergo, potesse costituire elemento decisivo per escludere l’antieconomicità della gestione della società oggetto del presente giudizio, sul presupposto che l’attività era continuata nonostante gli scarsi risultati economici perché i soci contavano sull’apporto delle altre due società, che gli stessi ricorrenti ammettono essere anche esse in crisi dal 2011. 1.4. Quanto alla dedotta insufficienza dell’antieconomicità quale presupposto del ricorso al metodo analitico induttivo di ricostruzione dei ricavi, i ricorrenti non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza, nella parte in cui si spiega diffusamente per quali motivi il metodo analitico induttivo era da ritenersi legittimo (cfr. pagina 3 e 4 della sentenza impugnata). Peraltro, è consolidato l’orientamento di questa Corte ( tra le più recenti, Cass. 21130/2018), secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento dei contribuenti. Anche in siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai 1 fini delle imposte dirette e dell'Iva.» (Cass. n. 6951/2017; Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 6849/2009; Cass. n.13319/2011). 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 6900/73, art. 54 d.p.r. n. 633/72, artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.», i ricorrenti deducono che la C.T.R. avrebbe inferito da un fatto impropriamente qualificato come notorio (il quantitativo di caffè necessario per una tazzina di caffè) un altro fatto ignoto, ossia che ad ogni caffè somministrato corrispondesse un pasto del ristorante. In pratica, la C.T.R. avrebbe utilizzato una doppia presunzione ed illegittimamente utilizzato dati di comune esperienza. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o omessa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/92 e art. 132 c.p.c.», i ricorrenti lamentano motivazione meramente apparente, in quanto costituita dal mero rinvio alle deduzioni difensive dell’Agenzia delle Entrate. 3.1. Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del terzo motivo, esso va ritenuto infondato. Leggendo la motivazione della sentenza impugnata si ricava che i giudici del gravame hanno condiviso e fatto propria la metodologia utilizzata dall’A.F. per quantificare la quantità di materia prima necessaria a preparare una tazzina di caffè, richiamando “le indicazioni generali del Ministero delle Finanzeper le modalità da seguire nel corso dei controlli di quel tipo”, a fronte delle quali “la contribuente ha richiesto di considerare 8 grammi per tazzina senza addurre alcuna argomentazione e, soprattutto, una qualche dimostrazione probatoria in merito alla maggiore attendibilità di tale stima; ha inoltre espressamente tenuto conto della parallela attività di bar, secondo l’incidenza percentuale indicata dalla stessa società in sede di dichiarazione integrativa a modifica dello studio di settore e pure della quota di autoconsumo riconosciuta dall’Ufficio nella proposta transattiva avanzata in sede di mediazione. Appare pertanto evidente che la motivazione sia ben al di sopra del “minimo costituzionale”, apparendo analitica e priva di vizi logici. 4. Anche il secondo motivo è infondato. 4.1.Come ammettono gli stessi ricorrenti nel corpo del ricorso gli accertatori, a fronte di una contabilità inattendibile e della pacifica antieconomicità della gestione, sono partiti da un fatto certo ( la quantità di caffè acquistato e risultante dalle fatture di acquisto) e considerato la quantità di materia prima normalmente necessaria per preparare una tazzina di caffè, che non può definirsi fatto notorio o dato di comune esperienza individuato d’ufficio dai giudici del gravame, dal momento che il dato, come specificato dai giudici di appello, è stato desunto da parametri tecnici relativi al caffè espresso italiano certificato, richiamati nell’avviso di accertamento e previsti dalle Metodologie di controllo approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A fronte di tale parametro, avente valore presuntivo qualificato, spettava pertanto ai ricorrenti fornire prova contraria. 5. Il ricorso va conclusivamente respinto. 6. Spese secondo soccombenza. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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