CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 00905/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di usura, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e adeguatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, confermate dalla produzione documentale in atti); che le doglianze relative al riconoscimento della circostanza aggravante di aver commesso il reato nei confronti di chi si trovava in stato di bisogno e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, sono prive di specificità oltre che manifestamente infondate avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti logici e giuridici - con i quali, peraltro, il ricorrente non si è confrontato criticamente - l'applicazione dell'aggravante e il diniego della rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle circostanze del fatto e sulla personalità del ricorrente); che in tema di motivazione della sentenza, non sussiste l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Sez. 6, Sentenza n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841 - 01), come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il