CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 agosto 2022
Cassazione n. 27962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26969-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.130, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso -controricorrente - avverso la sentenza n. 5298/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/08/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato GrizziAlvaro e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], invocando l’accertamento dell’usucapione della servitù di veduta e l’illegittimità delle opere di sopraelevazione eseguite dal convenuto, con condanna dello stesso al ripristino dello stato dei luoghi. Nella resistenza del convenuto, che eccepiva la natura abusiva del balcone dal quale gli attori pretendevano di esercitare il diritto di veduta, il Tribunale, con sentenza n. 11/2007, accoglieva la domanda. Con sentenza n. 5563/2011 la Corte di Appello di Roma riformava la decisione di prima istanza, dichiarando inammissibile la domanda proposta dagli originari attori in presenza di giudicato derivante dall’ordinanza n. 482/2002, emessa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con la quale era stata denegata la tutela possessoria invocata dal Grizzi e dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle opere eseguite dal Moscatelli. Con sentenza n. 24475/2017 la Corte di Cassazione cassava la pronuncia della Corte distrettuale, evidenziando l’inidoneità della decisione resa in sede possessoria a costituire giudicato, rinviando la causa alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione, per il riesame del gravame. Con la sentenza impugnata, n. 5298/2022, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal Moscatelli avverso la decisione di prima istanza, riformandola e rigettando la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di veduta rivendicato dagli originari attori in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrent e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la partericorrentelamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 31 della legge n. 1150 del 1942, 40 della legge n. 47 del 1985, nonché della legge regione Lazio n. 15 del 2008, dell’art. 21 nonies della legge n. 21 del 1990 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione del diritto di servitù di veduta sul presupposto della natura abusiva del balcone dal quale esso sarebbe stato esercitato. La censura è fondata, alla luce delprincipio, che merita di essere ribadito,secondo cui “ È ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem"(Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 1395 del 19/01/2017 , Rv. 642565; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 3979 del 18/02/2013 , Rv. 625272). La natura, abusiva o meno, del balconecostituisce, quindi, circostanza inidonea a spiega re effetti sulla domanda di acquisto per usucapione del diritto di servitù.Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l ’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che il balcone realizzato dall’odierno ricorrente non era, in effetti, abusivo, è assorbito dall’accoglimento della prima censura. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dich iarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, affinché sia esaminata la domanda di accertamento della costituzione di un diritto di servitù di veduta per usucapione, spiegata dall’odierno ricorrente nel corso del giudizio di merito, a prescindere dalla natura, abusiva o meno, del balcone dal quale la vedutaviene in concreto esercitata. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione allacensura accolt a e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione. Così deciso