Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 134/1975
ECLI:IT:COST:1975:134
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorsi notificati il 26 gennaio 1972, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettori del Piemonte, chiedevano al
tribunale di Torino che fosse dichiarata la decadenza dalla carica di
consigliere regionale del dott. [OSCURATO:PERSONA] di Sala per
sopravvenuta ineleggibilità derivante dalla assunzione da parte del
Calleri della carica di consigliere di amministrazione della Cassa di
Risparmio di Torino che svolge i servizi di esattoria e di tesoreria
del Comune di Torino.
Dopo la riunione della causa con altra di analogo contenuto
proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il tribunale di Torino,
accogliendo l'eccezione del resistente [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto rilevante e
non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, contenente
norme sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale.
Secondo il giudice a quo, è ravvisabile una disparità di
trattamento tra le cause di ineleggibilità previste dalla legge
impugnata e le cause di ineleggibilità previste in analoga materia
dalle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale, in quanto
mentre queste ultime limitano l'ineleggibilità solo a coloro che hanno
maneggio del denaro della Regione, la norma impugnata la estende anche
a coloro che hanno maneggio del danaro di tutti gli enti locali
sottoposti al controllo della Regione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il dott.
[OSCURATO:PERSONA] di Sala sostenendo la illegittimità costituzionale
dedotta dal tribunale di Torino.
La difesa del Calleri osserva innanzi tutto che la norma impugnata,
riferendosi a coloro che hanno maneggio di danaro della Regione e degli
enti locali sottoposti a controllo della Regione, non trova alcuna
corrispondenza nelle leggi elettorali delle Regioni a statuto speciale:
dal che dovrebbe desumersi una violazione dell'art. 3 della
Costituzione, alla stregua dei criteri già accolti dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale.
Inoltre, la norma censurata sarebbe priva di ragionevolezza, in
quanto, in base alla normativa vigente, la Regione non avrebbe alcun
potere nei confronti del tesoriere del Comune e tanto meno nei
confronti di un consigliere di amministrazione di un'azienda di credito
che svolga le funzioni di tesoriere di un Comune, o di esattore o di
esattore tesoriere. La norma impugnata, quindi, non riguardando
possibili casi di conflitti di interessi o, inversamente, possibili
collusioni di interessi, sarebbe in contrasto con il principio
costituzionale sancito dall'art. 51 della Costituzione.
3. - Si sono costituiti altresì i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, lett. b,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Secondo i ricorrenti, la varietà
delle discipline adottate dalle Regioni a statuto speciale e da quelle
a statuto ordinario trova la sua giustificazione nella diversità della
fonte normativa e nella necessità che regioni di tipo diverso abbiano
ordinamenti fra loro diversificati, in relazione alle specifiche e
differenti esigenze che esistono anche in tema di determinazione dei
casi di ineleggibiltà a consigliere regionale.
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe viene proposta questione di
costituzionalità dell'art. 5, comma quinto, lett. b, della legge 17
febbraio 1968, n. 108, contenente norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale.
Secondo l'ordinanza di rinvio, la norma denunziata sarebbe
illegittima in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,
perché sancisce la ineleggibilità a consigliere regionale non solo di
coloro che hanno maneggio del denaro della Regione, ma altresì di
quelli che hanno maneggio del denaro degli enti locali sottoposti al
controllo della Regione; laddove nelle leggi elettorali delle Regioni a
statuto speciale la ineleggibilità è prevista solo nel primo caso e
non anche per il secondo. La illegittimità deriverebbe dalla
diversità di trattamento usato dal legislatore in situazioni
formalmente e sostanzialmente eguali ed in una materia che non dovrebbe
ammettere di per sé alcuna differenza di regolamentazione, giacché
l'art. 51, ribadendo il principio dell'art. 3, stabilisce che tutti i
cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza.
2. - La questione non è fondata.
Occorre innanzi tutto premettere che, nelle leggi istitutive delle
Regioni a statuto speciale, la competenza a disciplinare la materia
elettorale è variamente regolata, nel senso che per due di esse
(Sicilia e Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) è stabilito che debba provvedersi con
legge regionale, mentre per le altre tre è disposto che debba
provvedervi con proprie leggi lo Stato, così come in base all'art. 122
Cost., primo comma, è la legge statale competente a disciplinare le
elezioni nelle Regioni a statuto ordinario.
Ne consegue che è lo stesso sistema costituzionale che,
richiedendo leggi particolari per le singole Regioni a statuto speciale
(secondo i casi, legge regionale o statale) da un lato e una legge
(statale) per quelle a statuto ordinario, implica necessariamente la
possibilità di regolamentazioni differenziate anche per quanto
riguarda i casi di ineleggibilità: di tal che, di per sé, tale
differenziazione non può implicare violazione di quel principio di
eguaglianza che, affermato in via generale nell'art. 3, viene ribadito
nel primo comma dell'articolo 51 della Costituzione. Non può pertanto
esser sufficiente ragione di illegittimità costituzionale la
circostanza che le disposizioni della legge statale che disciplinano le
elezioni dei Consigli regionali a statuto ordinario siano difformi
dalle corrispondenti norme dettate dalle singole leggi che regolano la
stessa materia per le Regioni a statuto speciale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, quinto comma, lett. b, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, contenente norme per la elezione dei Consigli regionali delle
Regioni a statuto normale, questione proposta, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere