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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 26087/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 22236/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorsodall'AvvocatoMauro Mengucci, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'AvvocatoSabrina Magrini, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 95. - ricorrente - contro curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 7,4)t domiciliato nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tacito n. 41 - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Rimini, depositato in data 6 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 Tribunale di Rimini, con decreto del 6 agosto 2015, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso il provvedimento del giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aveva respinto la domanda tempestiva di ammissione al passivo presentata dall'opponente, quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti della fallita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s..

2. Per quel che ancora qui rileva, il tribunale ha evidenziato : che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di essere titolare del credito insinuato, non avendo prodotto in giudizio le dichiarazioni - menzionate nell'atto di opposizione - entrambe a firma di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante sia della cedente sia della cessionaria, con le quali le società avevano convenuto che tutti i debiti e i crediti di Edilfiore sarebbero stati rilevati da [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'Il maggio 2009; che la prova della cessione non poteva trarsi neppure dalla lettera inviata il 4 luglio 2012 a [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonís, scritta all'evidente scopo di contestare la pretesa creditoria della asserita cessionaria e comunque priva di data certa anteriore al fallimento; che, in conclusione, la prova della cessione e della sua notifica alla debitrice ceduta non risultavano da documenti opponibili al fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c.. 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015

3. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli articoli 1321 e 1326 c.c., in correlazione con l'art. 1260 e 2967 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

".

Premette che il contratto di cessione di credito, che non è fra quelli, contemplati dall'art. 1350 c.c., per i quali è richiesta forma scritta, si perfeziona con il consenso del cedente del cessionario e può essere provato con ogni mezzo; osserva, quindi, che nella specie la prova era stata fornita addirittura per tabulas, mediante il deposito della lettera dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella quale si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] costituiva la continuazione logica ("stessi mezzi, stesse maestranze, stessa gestione di cantiere, stesso amministratore") della [OSCURATO:PERSONA] e si riconosceva che la società poi fallita aveva ricevuto due comunicazioni, una a firma della cedente e l'altra a firma della cessionaria, nelle quali la si informava dell'intervenuta cessione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "violazione di legge e segnatamente degli articoli 1264, 2704 c.c. e art. 45 I.f., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.", per aver il tribunale affermato che la missiva a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non suppliva al difetto di prova in quanto documento privo di data certa e quindi non opponibile alla procedura fallimentare.

Rileva che il requisito della data certa non è condizione per l'opponibilità al fallimento della cessione di credito, rispetto alla quale la procedura non può vantare alcun diritto, ma si trova nella medesima posizione del fallito, ossia di debitore ceduto; deduce, ancora, che la cessione non può creare alcun pregiudizio giuridico al ceto creditorio, essendo indifferente per il curatore ammettere al passivo e pagare il cedente oppure il cessionario, in quanto rimane invariata la consistenza del passivo: ciò trova conferma nell'art. 56 l.f., in 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 materia di compensazione, che consente di rendersi cessionari di crediti nei confronti del fallito dopo la sentenza di fallimento, riconoscendo dunque l'efficacia della cessione, ancorché non notificata al debitore fallito né da costui accettata anteriormente al fallimento; assume infine che la domanda di insinuazione al passivo equivale a notifica della cessione e perfeziona, anche nei confronti del debitore ceduto, la legittimazione del cessionario.

3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati.

3.1. Non risulta che fra le parti fosse in contestazione l'esistenza del credito ceduto e la sua anteriorità rispetto al fallimento, dato che su questi punti, evidentemente pregiudiziali rispetto alla questione affrontata nel decreto, il tribunale non ha pronunciato.

3.2. Il giudice del merito si è soffermato esclusivamente sulla prova della titolarità del credito in capo ad [OSCURATO:PERSONA], escludendo che l'opponente avesse assolto al relativo onere, che le incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c., perché non erano stati prodotti in giudizio né l'atto di cessione né la notifica alla debitrice ceduta, poi fallita, muniti di data certa anteriore al fallimento. 3.3 La conclusione è errata e si fonda su argomenti fra loro contrastanti.

3.4. In primo luogo non è chiaro se il tribunale abbia ritenuto necessario un atto scritto ai fini della prova stessa della cessione, e non solo della sua anteriorità rispetto al fallimento: nel primo senso depone l'attribuzione di rilevanza alla mancata produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni attraverso le quali il negozio era stato concluso fra le parti (non desumendosi da nessun elemento che si trattasse di documenti forniti di data certa); il giudice si è tuttavia soffermato ad analizzare anche il contenuto della missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] escludendo che dalla stessa potesse trarsi la prova richiesta, oltre che per la sua mancanza di data certa, sulla scorta di un dato inconferente (la contestazione del credito, e non della cessione) - ma in tal modo ha implicitamente affermato (correttamente, ma in contraddizione col primo rilievo) che la 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 prova in questione non deve necessariamente essere fornita mediante atto scritto stipulato fra le parti. 3.5 Ad ogni buon conto,-non pare superfluo ricordare che, come evidenziato dalla ricorrente, il contratto di cessione ha natura consensuale, forma libera ed effetto traslativo immediato: il diritto si trasferisce, perciò, col mero scambio del consenso tra cedente e cessionario, col quale il primo attribuisce al secondo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva -pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ (Cass., sez. 1, 16 giugno 2006, n. 13954; Cass., sez. 3, 21 gennaio 2005, n. 1312; Cass., sez. 3, 26 aprile 2004, n. 7919; Cass., 97/6969; Cass. Civ., 95/19195), sicché quest'ultimo può dimostrare di essere titolare del credito anche attraverso mezzi documentali non sottoscritti dal suo dante causa.

3.6. Ciò premesso, va rilevato che, ai fini dell'ammissione al passivo del credito insinuato dal cessionario nel fallimento del debitore ceduto, è necessario che vi sia prova (sempre che si tratti di fatti contestati dal curatore), oltre che della cessione, della sussistenza del credito ceduto e della sua anteriorità rispetto alla sentenza dichiarativa, ma non anche dell'anteriorità della cessione medesima e della sua notifica al debitore poi fallito.

3.7. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la possibilità di partecipare al concorso non dipende dall'anteriorità della cessione, che può intervenire anche in data successiva al fallimento, e che la domanda di insinuazione al passivo vale come notifica della cessione (cfr. Cass. 21204/2021).

Del resto, che il credito verso il fallito possa essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento è espressamente previsto dagli artt. 56, secondo comma, e 127, ultimo comma, della legge, che prendono in considerazione le cessioni successive al fallimento, presupponendone l'efficacia e limitandone gli effetti, rispettivamente, ai soli fini della compensazione e del diritto di voto nel concordato fallimentare (Cass. n. 2217/2022; 10454/2014). 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015

3.8. Come sottolineato nei due precedenti appena richiamati, l'art.2704 c.c. può venire in rilievo soltanto in caso di fallimento del cedente, e non certamente nel caso, quale quello di specie, di fallimento del debitore ceduto.

In tale ipotesi, infatti, si deve soltanto distinguere se il credito ceduto sia stato o meno già ammesso al passivo fallimentare, posto che in caso affermativo il cessionario non sarà più tenuto a proporre apposita domanda per ottenerne l'accertamento, ma dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 115 l.f., nel testo successivo alle modifiche di cui ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e 169 del 2007.

4. Il decreto impugnato deve dunque essere cassato, con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Rimini in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 22236/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorsodall'AvvocatoMauro Mengucci, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'AvvocatoSabrina Magrini, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 95. - ricorrente - contro curatela del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 7,4)t domiciliato nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tacito n. 41 - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Rimini, depositato in data 6 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 Tribunale di Rimini, con decreto del 6 agosto 2015, ha rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avverso il provvedimento del giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che aveva respinto la domanda tempestiva di ammissione al passivo presentata dall'opponente, quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti della fallita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. 2. Per quel che ancora qui rileva, il tribunale ha evidenziato : che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di essere titolare del credito insinuato, non avendo prodotto in giudizio le dichiarazioni - menzionate nell'atto di opposizione - entrambe a firma di [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante sia della cedente sia della cessionaria, con le quali le società avevano convenuto che tutti i debiti e i crediti di Edilfiore sarebbero stati rilevati da [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'Il maggio 2009; che la prova della cessione non poteva trarsi neppure dalla lettera inviata il 4 luglio 2012 a [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], legale della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonís, scritta all'evidente scopo di contestare la pretesa creditoria della asserita cessionaria e comunque priva di data certa anteriore al fallimento; che, in conclusione, la prova della cessione e della sua notifica alla debitrice ceduta non risultavano da documenti opponibili al fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c.. 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 3. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli articoli 1321 e 1326 c.c., in correlazione con l'art. 1260 e 2967 c.c., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ". Premette che il contratto di cessione di credito, che non è fra quelli, contemplati dall'art. 1350 c.c., per i quali è richiesta forma scritta, si perfeziona con il consenso del cedente del cessionario e può essere provato con ogni mezzo; osserva, quindi, che nella specie la prova era stata fornita addirittura per tabulas, mediante il deposito della lettera dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], legale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella quale si dava atto che [OSCURATO:PERSONA] costituiva la continuazione logica ("stessi mezzi, stesse maestranze, stessa gestione di cantiere, stesso amministratore") della [OSCURATO:PERSONA] e si riconosceva che la società poi fallita aveva ricevuto due comunicazioni, una a firma della cedente e l'altra a firma della cessionaria, nelle quali la si informava dell'intervenuta cessione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta "violazione di legge e segnatamente degli articoli 1264, 2704 c.c. e art. 45 I.f., con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.", per aver il tribunale affermato che la missiva a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non suppliva al difetto di prova in quanto documento privo di data certa e quindi non opponibile alla procedura fallimentare. Rileva che il requisito della data certa non è condizione per l'opponibilità al fallimento della cessione di credito, rispetto alla quale la procedura non può vantare alcun diritto, ma si trova nella medesima posizione del fallito, ossia di debitore ceduto; deduce, ancora, che la cessione non può creare alcun pregiudizio giuridico al ceto creditorio, essendo indifferente per il curatore ammettere al passivo e pagare il cedente oppure il cessionario, in quanto rimane invariata la consistenza del passivo: ciò trova conferma nell'art. 56 l.f., in 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 materia di compensazione, che consente di rendersi cessionari di crediti nei confronti del fallito dopo la sentenza di fallimento, riconoscendo dunque l'efficacia della cessione, ancorché non notificata al debitore fallito né da costui accettata anteriormente al fallimento; assume infine che la domanda di insinuazione al passivo equivale a notifica della cessione e perfeziona, anche nei confronti del debitore ceduto, la legittimazione del cessionario. 3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 3.1. Non risulta che fra le parti fosse in contestazione l'esistenza del credito ceduto e la sua anteriorità rispetto al fallimento, dato che su questi punti, evidentemente pregiudiziali rispetto alla questione affrontata nel decreto, il tribunale non ha pronunciato. 3.2. Il giudice del merito si è soffermato esclusivamente sulla prova della titolarità del credito in capo ad [OSCURATO:PERSONA], escludendo che l'opponente avesse assolto al relativo onere, che le incombeva ai sensi dell'art. 2697 c.c., perché non erano stati prodotti in giudizio né l'atto di cessione né la notifica alla debitrice ceduta, poi fallita, muniti di data certa anteriore al fallimento. 3.3 La conclusione è errata e si fonda su argomenti fra loro contrastanti. 3.4. In primo luogo non è chiaro se il tribunale abbia ritenuto necessario un atto scritto ai fini della prova stessa della cessione, e non solo della sua anteriorità rispetto al fallimento: nel primo senso depone l'attribuzione di rilevanza alla mancata produzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni attraverso le quali il negozio era stato concluso fra le parti (non desumendosi da nessun elemento che si trattasse di documenti forniti di data certa); il giudice si è tuttavia soffermato ad analizzare anche il contenuto della missiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] escludendo che dalla stessa potesse trarsi la prova richiesta, oltre che per la sua mancanza di data certa, sulla scorta di un dato inconferente (la contestazione del credito, e non della cessione) - ma in tal modo ha implicitamente affermato (correttamente, ma in contraddizione col primo rilievo) che la 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 prova in questione non deve necessariamente essere fornita mediante atto scritto stipulato fra le parti. 3.5 Ad ogni buon conto,-non pare superfluo ricordare che, come evidenziato dalla ricorrente, il contratto di cessione ha natura consensuale, forma libera ed effetto traslativo immediato: il diritto si trasferisce, perciò, col mero scambio del consenso tra cedente e cessionario, col quale il primo attribuisce al secondo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva -pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ (Cass., sez. 1, 16 giugno 2006, n. 13954; Cass., sez. 3, 21 gennaio 2005, n. 1312; Cass., sez. 3, 26 aprile 2004, n. 7919; Cass., 97/6969; Cass. Civ., 95/19195), sicché quest'ultimo può dimostrare di essere titolare del credito anche attraverso mezzi documentali non sottoscritti dal suo dante causa. 3.6. Ciò premesso, va rilevato che, ai fini dell'ammissione al passivo del credito insinuato dal cessionario nel fallimento del debitore ceduto, è necessario che vi sia prova (sempre che si tratti di fatti contestati dal curatore), oltre che della cessione, della sussistenza del credito ceduto e della sua anteriorità rispetto alla sentenza dichiarativa, ma non anche dell'anteriorità della cessione medesima e della sua notifica al debitore poi fallito. 3.7. E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la possibilità di partecipare al concorso non dipende dall'anteriorità della cessione, che può intervenire anche in data successiva al fallimento, e che la domanda di insinuazione al passivo vale come notifica della cessione (cfr. Cass. 21204/2021). Del resto, che il credito verso il fallito possa essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento è espressamente previsto dagli artt. 56, secondo comma, e 127, ultimo comma, della legge, che prendono in considerazione le cessioni successive al fallimento, presupponendone l'efficacia e limitandone gli effetti, rispettivamente, ai soli fini della compensazione e del diritto di voto nel concordato fallimentare (Cass. n. 2217/2022; 10454/2014). 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 22236/2015 3.8. Come sottolineato nei due precedenti appena richiamati, l'art.2704 c.c. può venire in rilievo soltanto in caso di fallimento del cedente, e non certamente nel caso, quale quello di specie, di fallimento del debitore ceduto. In tale ipotesi, infatti, si deve soltanto distinguere se il credito ceduto sia stato o meno già ammesso al passivo fallimentare, posto che in caso affermativo il cessionario non sarà più tenuto a proporre apposita domanda per ottenerne l'accertamento, ma dovrà seguire la procedura prevista dall'art. 115 l.f., nel testo successivo alle modifiche di cui ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e 169 del 2007. 4. Il decreto impugnato deve dunque essere cassato, con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Rimini in diversa compos
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