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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22335/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 25 settembre 2024, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di Roma che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

Stepanova è accusata di aver offeso la reputazione di Giannandrea e Borioni, soci della società "[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]", i quali le avevano sublocato un immobile sito in Roma, per aver inviato al sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio ove era situato detto immobile, una raccomandata con cui li accusava di aver convertito gli affitti brevi in affitti ad uso civile senza registrare il contratto e pretendendo di ricevere il canone "in nero".

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di censura.

2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge per tardività della presentazione della querela.

Pacificamente dagli atti emergerebbe che la data di commissione del reato è il 10 settembre 2021, sicché la querela, essendo stata proposta il 17 dicembre 2021, sarebbe tardiva perché successiva al termine previsto dall'art. 124 cod. pen.

Secondo la ricorrente poiché il difetto della condizione di procedibilità sarebbe desumibile senza necessità di indagine specifica, esso potrebbe essere rilevato per la prima volta nel giudizio di cassazione.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della comunicazione a più persone.

Il Tribunale avrebbe desunto l'avvenuta divulgazione del contenuto diffamatorio della missiva sulla base di una mera presunzione, non essendovi la prova di tale circostanza, la quale, in modo illogico, sarebbe stata desunta dal fatto che lo scritto era indirizzato in forma impersonale alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" presso la sede legale.

Inoltre, difetterebbe la prova che la Stepanova fosse consapevole che l'amministratore della società avrebbe inoltrato la missiva alla proprietà dell'immobile.

In realtà, la raccomandata contente le frasi asseritamente diffamatorie era indirizzata non genericamente a detta società, ma all'attenzione dell'amministratore, sig. [OSCURATO:PERSONA].

Del pari illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui pretenderebbe di dedurre il carattere diffamatorio della affermazione, secondo cui le partì civili pretendevano il corrispettivo della locazione "in nero", dalla sentenza emessa nel procedimento civile di sfratto dell'imputata per occupazione senza titolo; tale sentenza, piuttosto, confermerebbe quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla circostanza che nessun contratto di locazione era mai stato sottoscritto.

In modo del tutto illogico, inoltre, la sentenza di primo grado, confermata dalla decisione d'appello, aveva rinvenuto la lesione della reputazione delle persone offese nella paura in costoro ingenerata da ripercussioni del Fisco, atteso che un tale timore attesterebbe una non corretta gestione contabile e dunque una reputazione e una onorabilità non integre.2.3.

Il terzo motivo deduce vizio di violazione della legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo, concernente la tardività della querela, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba essere determinato con un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01; conf.: Sez. 7, n. 36236 del 2024, non massimata; Sez. 7, n. 34849 del 2024, n.m.; Sez. 7, n. 18636 del 2024; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01).

Nella specie, dalla lettura del verbale di ricezione della querela, redatto dai Carabinieri di Roma, risulta che essa è stata presentata dalle persone offese in data 17 dicembre 2021.

Dal contenuto della querela (allegata al ricorso) emerge altresì che la raccomandata incriminata è stata inviata in data 10 settembre 2021 e tale data è stata indicata nel capo di imputazione come quella di commissione del reato.

Tuttavia, non risulta in alcun modo, non essendo stato documentato, quando la raccomandata inviata dall'imputata sia stata ricevuta dal destinatario e quando le persone offese ne siano venute a conoscenza; pertanto, poiché il termine previsto dall'art. 124 cod. pen. decorre dal giorno della notizia del fatto costituente reato, non è possibile stabilire se al momento di presentazione della querela da parte delle persone offese esso fosse decorso.

3. Il secondo e il terzo motivo, in quanto tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono fondati nei limiti e nei termini di seguito precisati.

3.1. Deve innanzitutto ritenersi infondato il profilo di censura con cui si contesta che sia stato integrato nella specie il requisito della pluralità dei soggetti destinatari della comunicazione inviata dall'imputata.Come correttamente affermato dal Tribunale, benché tale missiva fosse diretta all'attenzione dell'amministratore nominativamente indicato, essa era indirizzata alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" presso la sede legale della stessa, e non recava alcuna specificazione in ordine al suo carattere personale o riservato.

Pertanto, anche se materialmente inoltrata in busta chiusa, è da ritenersi, in sé comunicazione diretta a più persone.

Invero, in quanto indirizzata alla società senza la dicitura "riservata-personale", essa non era idonea ad assicurare la riservatezza del contenuto, essendo destinata ad essere conosciuta, quanto meno, anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276525 - 01; Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01; Sez. 5, 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458 - 01).

3.2. Deve invece escludersi che le espressioni utilizzate dalla ricorrente abbiano contenuto diffamatorio.

Invero, esse, pur dando una connotazione negativa dei destinatari, sono prive di valenza offensiva o denigratoria della loro reputazione.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, al fine di valutare il carattere diffamatorio, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto al fine di far emergere i modi e le ragioni della esternazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 - 01).

L'applicazione di tali criteri di valutazione al caso in esame conduce a rilevare che le espressioni contenute nella missiva inviata all'amministratore di condominio si inserivano in un contesto di elevata conflittualità tra le parti, conseguente a problematiche connesse alla sublocazione di un appartamento da parte delle persone offese alla Stepanova e che questa lamentava essere "in nero", non essendo stato il contratto registrato e pretendendo i sublocatori il pagamento del corrispettivo in contanti; corrispettivo il cui mancato versamento da parte dell'imputata aveva ingenerato ritorsioni delle persone offese, che la Stepanova intendeva portare a conoscenza dell'amministratore.

Da quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, tale situazione aveva generato tra le parti un contenzioso anche in sede civile, tant'è vero che il Tribunale di Roma aveva disposto lo sfratto della ricorrente dall'immobile per occupazione senza titolo; circostanza questa, che - come rilevato dalla difesa - attesta proprio la mancata stipula di un contratto tra le parti.

3.3. Anche laddove si accedesse alla valutazione dei giudici del merito, che hanno ritenuto le condotte attribuite nella missiva al Giannandrea e al Borioni - accusate di illeciti di natura tributaria ed eventualmente penale - offensive dell'altrui reputazione, deve comunque escludersi che ricorresse in concreto l'elemento soggettivo del reato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non è richiesto l'animus iniurandi vel diffamandi, ma è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 - 01; Sez. 5, n. 4364/13 del 12 dicembre 2012 Arcadi, Rv. 254390).

Ciò non toglie che gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbano essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito e che nel caso di specie è ricostruita compiutamente nella sentenza impugnata.

La già evidenziata elevata conflittualità del contesto in cui sono state espresse le affermazioni incriminate, depone nel senso che con esse la Stepanova intendeva denunciare un comportamento delle persone offese che ella riteneva posto in essere non solo in violazione delle norme civilistiche e tributarie, ma soprattutto lesivo dei propri interessi e di cui intendeva portare a conoscenza l'amministratore del condominio.

Ne consegue che non è ravvisabile la volontà di danneggiare il Giannandrea e il Borioni, né la consapevolezza della offensività della condotta posta in essere, quanto piuttosto la volontà dell'imputata di denunciare un comportamento di cui ella stessa si riteneva vittima.

4. Tali considerazioni portano alla conclusione della insussistenza del fatto, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art.620 cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 settembre 2024, il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di Roma che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. Stepanova è accusata di aver offeso la reputazione di Giannandrea e Borioni, soci della società "[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]", i quali le avevano sublocato un immobile sito in Roma, per aver inviato al sig. [OSCURATO:PERSONA], amministratore del condominio ove era situato detto immobile, una raccomandata con cui li accusava di aver convertito gli affitti brevi in affitti ad uso civile senza registrare il contratto e pretendendo di ricevere il canone "in nero". 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di censura. 2.1. Il primo motivo deduce vizio di violazione di legge per tardività della presentazione della querela. Pacificamente dagli atti emergerebbe che la data di commissione del reato è il 10 settembre 2021, sicché la querela, essendo stata proposta il 17 dicembre 2021, sarebbe tardiva perché successiva al termine previsto dall'art. 124 cod. pen. Secondo la ricorrente poiché il difetto della condizione di procedibilità sarebbe desumibile senza necessità di indagine specifica, esso potrebbe essere rilevato per la prima volta nel giudizio di cassazione. 2.2. Il secondo motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della comunicazione a più persone. Il Tribunale avrebbe desunto l'avvenuta divulgazione del contenuto diffamatorio della missiva sulla base di una mera presunzione, non essendovi la prova di tale circostanza, la quale, in modo illogico, sarebbe stata desunta dal fatto che lo scritto era indirizzato in forma impersonale alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" presso la sede legale. Inoltre, difetterebbe la prova che la Stepanova fosse consapevole che l'amministratore della società avrebbe inoltrato la missiva alla proprietà dell'immobile. In realtà, la raccomandata contente le frasi asseritamente diffamatorie era indirizzata non genericamente a detta società, ma all'attenzione dell'amministratore, sig. [OSCURATO:PERSONA]. Del pari illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui pretenderebbe di dedurre il carattere diffamatorio della affermazione, secondo cui le partì civili pretendevano il corrispettivo della locazione "in nero", dalla sentenza emessa nel procedimento civile di sfratto dell'imputata per occupazione senza titolo; tale sentenza, piuttosto, confermerebbe quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla circostanza che nessun contratto di locazione era mai stato sottoscritto. In modo del tutto illogico, inoltre, la sentenza di primo grado, confermata dalla decisione d'appello, aveva rinvenuto la lesione della reputazione delle persone offese nella paura in costoro ingenerata da ripercussioni del Fisco, atteso che un tale timore attesterebbe una non corretta gestione contabile e dunque una reputazione e una onorabilità non integre.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione della legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo, concernente la tardività della querela, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il dies a quo non debba essere determinato con un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01; conf.: Sez. 7, n. 36236 del 2024, non massimata; Sez. 7, n. 34849 del 2024, n.m.; Sez. 7, n. 18636 del 2024; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01). Nella specie, dalla lettura del verbale di ricezione della querela, redatto dai Carabinieri di Roma, risulta che essa è stata presentata dalle persone offese in data 17 dicembre 2021. Dal contenuto della querela (allegata al ricorso) emerge altresì che la raccomandata incriminata è stata inviata in data 10 settembre 2021 e tale data è stata indicata nel capo di imputazione come quella di commissione del reato. Tuttavia, non risulta in alcun modo, non essendo stato documentato, quando la raccomandata inviata dall'imputata sia stata ricevuta dal destinatario e quando le persone offese ne siano venute a conoscenza; pertanto, poiché il termine previsto dall'art. 124 cod. pen. decorre dal giorno della notizia del fatto costituente reato, non è possibile stabilire se al momento di presentazione della querela da parte delle persone offese esso fosse decorso. 3. Il secondo e il terzo motivo, in quanto tra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti e nei termini di seguito precisati. 3.1. Deve innanzitutto ritenersi infondato il profilo di censura con cui si contesta che sia stato integrato nella specie il requisito della pluralità dei soggetti destinatari della comunicazione inviata dall'imputata.Come correttamente affermato dal Tribunale, benché tale missiva fosse diretta all'attenzione dell'amministratore nominativamente indicato, essa era indirizzata alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" presso la sede legale della stessa, e non recava alcuna specificazione in ordine al suo carattere personale o riservato. Pertanto, anche se materialmente inoltrata in busta chiusa, è da ritenersi, in sé comunicazione diretta a più persone. Invero, in quanto indirizzata alla società senza la dicitura "riservata-personale", essa non era idonea ad assicurare la riservatezza del contenuto, essendo destinata ad essere conosciuta, quanto meno, anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276525 - 01; Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229 - 01; Sez. 5, 23222 del 06/04/2011, Saccucci, Rv. 250458 - 01). 3.2. Deve invece escludersi che le espressioni utilizzate dalla ricorrente abbiano contenuto diffamatorio. Invero, esse, pur dando una connotazione negativa dei destinatari, sono prive di valenza offensiva o denigratoria della loro reputazione. Secondo l'insegnamento di questa Corte, al fine di valutare il carattere diffamatorio, occorre calare il comportamento asseritamente offensivo nel contesto ambientale e temporale in cui il medesimo è stato tenuto al fine di far emergere i modi e le ragioni della esternazione (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866 - 01). L'applicazione di tali criteri di valutazione al caso in esame conduce a rilevare che le espressioni contenute nella missiva inviata all'amministratore di condominio si inserivano in un contesto di elevata conflittualità tra le parti, conseguente a problematiche connesse alla sublocazione di un appartamento da parte delle persone offese alla Stepanova e che questa lamentava essere "in nero", non essendo stato il contratto registrato e pretendendo i sublocatori il pagamento del corrispettivo in contanti; corrispettivo il cui mancato versamento da parte dell'imputata aveva ingenerato ritorsioni delle persone offese, che la Stepanova intendeva portare a conoscenza dell'amministratore. Da quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, tale situazione aveva generato tra le parti un contenzioso anche in sede civile, tant'è vero che il Tribunale di Roma aveva disposto lo sfratto della ricorrente dall'immobile per occupazione senza titolo; circostanza questa, che - come rilevato dalla difesa - attesta proprio la mancata stipula di un contratto tra le parti. 3.3. Anche laddove si accedesse alla valutazione dei giudici del merito, che hanno ritenuto le condotte attribuite nella missiva al Giannandrea e al Borioni - accusate di illeciti di natura tributaria ed eventualmente penale - offensive dell'altrui reputazione, deve comunque escludersi che ricorresse in concreto l'elemento soggettivo del reato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, non è richiesto l'animus iniurandi vel diffamandi, ma è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943 - 01; Sez. 5, n. 4364/13 del 12 dicembre 2012 Arcadi, Rv. 254390). Ciò non toglie che gli elementi tipici del dolo (rappresentazione e volontà) debbano essere calati nella fattispecie concreta cui esso deve essere riferito e che nel caso di specie è ricostruita compiutamente nella sentenza impugnata. La già evidenziata elevata conflittualità del contesto in cui sono state espresse le affermazioni incriminate, depone nel senso che con esse la Stepanova intendeva denunciare un comportamento delle persone offese che ella riteneva posto in essere non solo in violazione delle norme civilistiche e tributarie, ma soprattutto lesivo dei propri interessi e di cui intendeva portare a conoscenza l'amministratore del condominio. Ne consegue che non è ravvisabile la volontà di danneggiare il Giannandrea e il Borioni, né la consapevolezza della offensività della condotta posta in essere, quanto piuttosto la volontà dell'imputata di denunciare un comportamento di cui ella stessa si riteneva vittima. 4. Tali considerazioni portano alla conclusione della insussistenza del fatto, di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art.620 cod
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