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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 29532/2025

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eto Sent. n. sez. 82 5 CC – 22/05/2025 R.G.N. 9351/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 3 genna i o 202 5 il Tribunale del riesame di R oma ha confermato l’ordinanza in data 11 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di pornografia minorile (capo H) e violenza sessuale aggravata (capo I) ai danni di una minore di anni 13.

2. Il ricorrente articola sei censure.

Con la prima deduce la violazione di norme processuali, e quindi la nullità delle ordinanze dell’11 dicembre 2024 e del 23 dicembre 2024 per l’inutilizzabilità della prova documentale della messaggistica online, la nullità del decreto di perquisizione e sequestro del 21 ottobre 2024 e dei successivi verbali di perquisizione e sequestro rispettivamente del 25 e del 28 ottobre 2024, l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, la nullità dell’ordinanza del riesame del 3 gennaio 2025.

Lamenta sostanzialmente che la polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., aveva agito sui dispositivi elettronici in assenza delle cautele tecniche generalmente utilizzate al fine di non modificarne lo stato al momento del prelievo dei messaggi di whatsapp.

Con la seconda denuncia, in via subordinata, il vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi H) e I), perché non era stato lui a indurre la minore, che ne disponeva già, a produrre il materiale e a compiere atti di autoerotismo.

Con la terza eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata, considerato che aveva spontaneamente cessato qualsiasi contatto con la persona offesa, era laureato e svolgeva regolare attività lavorativa, era incensurato e non vi erano altri procedimenti a suo carico, abitava in luogo sufficientemente distante dalla minore, la condotta contestata era riferita a una sola persona e aveva avuto una limitatissima estensione temporale di soli dieci giorni, era convinto di interagire con una ragazza maggiorenne che frequentava il liceo, la condotta era stata occasionale, non vi erano elementi che facevano pensare a una incapacità di autocontrollo.

Con la quarta lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio perché non aveva mai tentato di avvicinare la minore né l’aveva minacciata, non aveva ostacolato l’acquisizione del materiale informatico.

Con la quinta censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva.

Con la sesta deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del suo ruolo di marginalità.

Nella memoria presenta un motivo nuovo con il quale evidenzia che la persona offesa aveva reso dichiarazioni su altro soggetto e che gli indizi dei reati a suo carico venivano dalla chat che era inutilizzabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso èmanifestamente infondato.

Il primo motivo è inconsistente perché le chat sono state acquisite legittimamente dalla polizia giudiziaria su ordine del P.m. come da documentazione allegata dallo stesso ricorrente.

Inoltre, non vi è evidenza né di un’irregolarità nell’acquisizione del dato, solo in astratto prospettata nel motivo, né di un inquinamento probatoria, in mancanza di contestazione specifica del contenuto dei messaggi.

Il secondo motivo è fattuale, rivalutativo e non si confronta con l’ordinanza impugnata ove è stato ben spiegato che ai fini del reato di pedopornografia non rileva che la minore già disponesse del materiale per averlo precedentemente prodotto e per averlo inviato anche ad altri soggetti.

Ciò che rileva infatti è che l’indagato abbia espressamente chiesto, e quindi ottenuto, foto della minore a contenuto erotico, condotta che integra la pedopornografia, nonché i video con il compimento degli atti sessuali, condotta che integra pacificamente la violenza sessualesecondo la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Sez. 3, n. 5688 del 18/09/2024, dep. 2025, L., Rv. 287433 – 01 e Sez. 3 , n. 31743 del 29/09/2020 , C., Rv. 280041 – 01).

I restanti motivi mirano, sotto vari profili, a censurare la misura applicata della custodia in carcere, ma nessuno è idoneo a superare la previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che pone la doppia presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della custodia in carcere in ragione della contestazione della violenza sessuale aggravata.

Tutti sono ripetitivi di quelli già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame che ha desunto il pericolo di recidiva dal fatto nel suo complesso e dalla negativa personalità del ricorrente, che aveva per giunta proposto alla minore degli incontri.

Il pericolo di inquinamento probatorio è da ritenersi assorbito nelle esigenze special- preventive già ampiamente descritte in ordinanza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto Sent. n. sez. 82 5 CC – 22/05/2025 R.G.N. 9351/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 3 genna i o 202 5 il Tribunale del riesame di R oma ha confermato l’ordinanza in data 11 dicembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di pornografia minorile (capo H) e violenza sessuale aggravata (capo I) ai danni di una minore di anni 13. 2. Il ricorrente articola sei censure. Con la prima deduce la violazione di norme processuali, e quindi la nullità delle ordinanze dell’11 dicembre 2024 e del 23 dicembre 2024 per l’inutilizzabilità della prova documentale della messaggistica online, la nullità del decreto di perquisizione e sequestro del 21 ottobre 2024 e dei successivi verbali di perquisizione e sequestro rispettivamente del 25 e del 28 ottobre 2024, l’inutilizzabilità della documentazione acquisita, la nullità dell’ordinanza del riesame del 3 gennaio 2025. Lamenta sostanzialmente che la polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 254 cod. proc. pen., aveva agito sui dispositivi elettronici in assenza delle cautele tecniche generalmente utilizzate al fine di non modificarne lo stato al momento del prelievo dei messaggi di whatsapp. Con la seconda denuncia, in via subordinata, il vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi H) e I), perché non era stato lui a indurre la minore, che ne disponeva già, a produrre il materiale e a compiere atti di autoerotismo. Con la terza eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura applicata, considerato che aveva spontaneamente cessato qualsiasi contatto con la persona offesa, era laureato e svolgeva regolare attività lavorativa, era incensurato e non vi erano altri procedimenti a suo carico, abitava in luogo sufficientemente distante dalla minore, la condotta contestata era riferita a una sola persona e aveva avuto una limitatissima estensione temporale di soli dieci giorni, era convinto di interagire con una ragazza maggiorenne che frequentava il liceo, la condotta era stata occasionale, non vi erano elementi che facevano pensare a una incapacità di autocontrollo. Con la quarta lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio perché non aveva mai tentato di avvicinare la minore né l’aveva minacciata, non aveva ostacolato l’acquisizione del materiale informatico. Con la quinta censura il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Con la sesta deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del suo ruolo di marginalità. Nella memoria presenta un motivo nuovo con il quale evidenzia che la persona offesa aveva reso dichiarazioni su altro soggetto e che gli indizi dei reati a suo carico venivano dalla chat che era inutilizzabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso èmanifestamente infondato. Il primo motivo è inconsistente perché le chat sono state acquisite legittimamente dalla polizia giudiziaria su ordine del P.m. come da documentazione allegata dallo stesso ricorrente. Inoltre, non vi è evidenza né di un’irregolarità nell’acquisizione del dato, solo in astratto prospettata nel motivo, né di un inquinamento probatoria, in mancanza di contestazione specifica del contenuto dei messaggi. Il secondo motivo è fattuale, rivalutativo e non si confronta con l’ordinanza impugnata ove è stato ben spiegato che ai fini del reato di pedopornografia non rileva che la minore già disponesse del materiale per averlo precedentemente prodotto e per averlo inviato anche ad altri soggetti. Ciò che rileva infatti è che l’indagato abbia espressamente chiesto, e quindi ottenuto, foto della minore a contenuto erotico, condotta che integra la pedopornografia, nonché i video con il compimento degli atti sessuali, condotta che integra pacificamente la violenza sessualesecondo la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Sez. 3, n. 5688 del 18/09/2024, dep. 2025, L., Rv. 287433 – 01 e Sez. 3 , n. 31743 del 29/09/2020 , C., Rv. 280041 – 01). I restanti motivi mirano, sotto vari profili, a censurare la misura applicata della custodia in carcere, ma nessuno è idoneo a superare la previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che pone la doppia presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della custodia in carcere in ragione della contestazione della violenza sessuale aggravata. Tutti sono ripetitivi di quelli già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale del riesame che ha desunto il pericolo di recidiva dal fatto nel suo complesso e dalla negativa personalità del ricorrente, che aveva per giunta proposto alla minore degli incontri. Il pericolo di inquinamento probatorio è da ritenersi assorbito nelle esigenze special- preventive già ampiamente descritte in ordinanza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore del
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