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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12651/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Procedimento deciso de plano OSSERVA Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani che, in data 26.9.2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], per il reato di concorso in rapina, la pena di anni 1 e mesi 9 di recl. ed € 593,00 di multa, deducendo non corretta indicazione della pena per violazione del disposto dell'articolo 69 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché la pena può essere stata non correttamente indicata ma non è illegale perché sono partiti dalla pena di anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa e hanno ritenuto le concesse attenuanti in termini di prevalenza.

La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La P sidente [OSCURATO:PERSONA] is.ab ìta Rosi -,2 [OSCURATO:PERSONA] tite, SECONDA SEZIONE PENALE\ 4 27 MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Procedimento deciso de plano OSSERVA Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Trapani che, in data 26.9.2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], per il reato di concorso in rapina, la pena di anni 1 e mesi 9 di recl. ed € 593,00 di multa, deducendo non corretta indicazione della pena per violazione del disposto dell'articolo 69 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché la pena può essere stata non correttamente indicata ma non è illegale perché sono partiti dalla pena di anni sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa e hanno ritenuto le concesse attenuanti in termini di prevalenza. La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 19/12/2023 Il Consigliere estensore La P sidente [OSCURATO:PERSONA] is.ab ìta Rosi -,2 [OSCURATO:PERSONA] tite, SECONDA SEZIONE PENALE\ 4 27 MAR, 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12651/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris