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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26063/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] LAVORODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] RIFUSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] ADott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 19651/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19561/2025 R.G., propostoGiardina Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025,1427/14/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025, n.1427/14/2025, che, in controversia su impugnazione dicartella di pagamento n. 29620180013870023/002 neiconfronti della medesima da parte della “Riscossione SiciliaS.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la [OSCURATO:PERSONA], asseritamente notificata il 16 maggio 2018, perl’importo di € 571,67, in dipendenza di avviso di liquidazioneda parte dell’Agenzia delle Entrate per omesso versamentodell’imposta di registro su locazione immobiliare, dopo lacomunicazione (con nota dell’8 novembre 2018, prot. n.335947) dello sgravio integrale della predetta cartella dipagamento da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, hadichiarato l’inammissibilità (in parte) e la nullità (in parte)dell’appello proposto dalla medesima (a mezzo di praticanteavvocato e senza evocazione in giudizio dell’Agenzia delleEntrate) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione(nel frattempo, succeduta ex art. 76 del d.l. 25 maggio 2021,n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,n. 106, alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermol’8 settembre 2021, n. 2839/10/2021, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di secondo grado ha pronunciato l’absolutio abinstantia sulla decisione di prime cure – che aveva dichiaratola cessazione della materia del contendere per sopravvenutosgravio integrale della impugnata cartella di pagamento - sulpresupposto, per un verso, che il difensore dell’appellante eraiscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Agrigento in qualità di“praticante avvocato”, e, per altro verso, che l’appellante, purNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026avendo impugnato, nel giudizio di primo grado, l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro, non aveva evocato ingiudizio l’Agenzia delle Entrate.5.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.2.

In parziale deroga alla sequenza numerica illustrata inricorso, si ritiene di procedere all’esame congiunto del primo edel terzo motivo, in considerazione della stretta ed intimaconnessione delle censure per la comune attinenza allaquestione della legittimazione ad impugnare la decisione diprime cure.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118, disp. att.cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stata dichiarata dal giudice disecondo grado, con motivazione assolutamente carente oapparente, la nullità dell’appello proposto dalla contribuentenei confronti dell’agente della riscossione, in relazioneall’omessa evocazione in giudizio dell’ente impositore, dalmomento che l’appellante non aveva mai impugnato nel meritol’atto prodromico alla cartella di pagamento.2.2 Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 12, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 24Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado,con motivazione assolutamente carente o apparente,l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente neiconfronti dell’agente della riscossione, in relazione allaNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026presunta inidoneità all’esercizio del patrocinio difensivonell’interesse e per conto dell’appellante per l’iscrizione al soloregistro dei praticanti avvocati, dal momento che l’annessaprocura conteneva l’espressa menzione della professione diconsulente del lavoro.2.3 I predetti motivi sono fondati in relazione ad entrambi iprofili di censura.2.4 Anzitutto, i mezzi devono essere riqualificati d’ufficio – inbase alla volontà manifestata dalla ricorrente – sub specie diviolazione/falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360,primo comma n. 3), cod. proc. civ.), con riguardo, da un lato,all’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 119, e, dall’altro lato,agli artt. 12, commi 2 e 3, lett. c), del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.Invero, la corretta qualificazione del vizio denunciato colricorso per cassazione deve essere rapportata allaprospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto afondamento della censura, in quanto la configurazione formaledella rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma èsoltanto l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazioneche chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenutodella censura (Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass.,Sez. 5^, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12690; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6864;Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6782; Cass., Sez. Trib., 27ottobre 2025, n. 28485; Cass., Sez. Trib., 3 giugno 2026, n.17698).

Per cui, è pacifico che l'erronea intitolazionedel motivo di ricorso per cassazione non osta alla suasussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primocomma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità delricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramenteNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez.6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021,nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758;Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^,23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n.12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2025, n. 15993; Cass., Sez. 2^, 26 maggio2026, n. 16359);2.5 Con riguardo alla nullità, la ricorrente ha osservato che:«L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 dispone che leparti possono stare in giudizio personalmente, senzal’assistenza di un difensore tecnico per controversie nonsuperiore ad euro 3.000,00, come nel caso di specie,conseguendone che il giudice tributario a quo non potevadichiarare l’inammissibilità dell’appello, stante che lacontribuente poteva difendersi da sé, senza l’assistenza didifensore tecnico.

Giova, altresì, rilevare che il professionistache ha assunto il patrocinio defensionale della contribuente, hadichiarato nella procura alle liti, di essersi qualificato e firmatodigitalmente sin dal primo giudizio, ed altresì, in quella diappello, come si rileva dalla verifica della firma digitale appostanella procura alle liti (doc. n.3.18), siccome “consulente dellavoro”».2.6 Ora, il giudice del gravame non ha tenuto conto dellapossibilità dell’autodifesa in relazione al valore della lite al disotto del minimo legale e ha, comunque, escluso la sanabilitàdella carenza o irregolarità della procura ad litem.

Peraltro, siNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026deve rammentare l’orientamento consolidato di questa Corte,secondo cui, in tema di processo tributario, il giudice, nel casoin cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83 cod.proc. civ., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali normedegli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, secondo l'interpretazione datane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2000, ed anchedopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.“[OSCURATO:PERSONA]”) - invita la parte a regolarizzare lasituazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativainammissibilità (Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2024, n. 12831).2.7 In ogni caso, il difensore della contribuente era abilitatoalla proposizione dell’appello ex art. 12, comma 3, lett. c), inragione della qualità di consulente del lavoro, che era stataespressamente enunciata (con la formula «iscritta all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Agrigento») sia nell’intestazionedel ricorso (documento allegato col n. 3.8 nel fascicolotelematico di parte) che nel corpo della procura conferita perla proposizione dell’appello (documento allegato col n. 3.16 nelfascicolo telematico di parte).2.8 In relazione all’inammissibilità, la ricorrente ha censuratola pronuncia di non liquet sull’appello per la mancataevocazione in giudizio dell’ente impositore, che neppure erastato parte del giudizio di prime cure, contestando lacontestuale impugnazione dell’avviso di liquidazionedell’imposta di registro, in dipendenza del quale la successivacartella di pagamento era stata emessa.2.9 In primo luogo, si rileva che il ricorso originario dellacontribuente aveva attinto l’atto prodromico in relazione allainesistenza o alla nullità della relativa notifica, al fine di farnevalere la nullità derivata (per vizi riflessi) dell’atto principaleNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026(ex art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),senza contestare il merito della pretesa impositiva (documentoallegato col n. 3.1 al fascicolo telematico di parte), essendosilimitata a denunciare: «MOTIVI A SOSTEGNODELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/oinesistente degli atti prodromici.

Inesistenza giuridicadell’avviso di accertamento impugnato.La procedura notificatoria adottata per la notifica dell’avviso diaccertamento in contestazione è assolutamente difforme dalmodello legale previsto dal codice di rito, e tale, comunque, danon consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazioneconsiderato dalla legge, di talché, l’avviso di accertamentoimpugnato non è pervenuto nella materiale conoscenza e/oconoscibilità legale dell’odierno ricorrente, conseguendonel’inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria.

Ne conseguela nullità dell’avviso di accertamento impugnato.

Si richiedeespressamente la prova della ritualità della contestatanotificazione».2.10 In secondo luogo, si rammenta che l’indirizzointerpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez.

Un.,27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel sensoche il contribuente che impugni una cartella di pagamentoemessa dal concessionario della riscossione per motivi cheinvalidità degli atti impositivi presupposti, può agireindifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositorequanto dell’agente della riscossione, senza che tra i duesoggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta,Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il meritodella pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossionedi chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs.13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventualiconseguenze negative della lite.

In coerenza con tale indirizzo,si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n.10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che ilcontribuente, qualora impugni una cartella di pagamentoemessa dall'agente della riscossione deducendo la mancatanotifica dei prodromici atti impositivi, può agireindifferentemente nei confronti dell'ente impositore odell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcunlitisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'attopresupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'attosuccessivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione lafacoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; nondiversamente, deve escludersi la configurabilità di unlitisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promossonei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo,a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggettol'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità deglidi agire o resistere in ordine all'accertamento del credito nondetermina la necessità di procedere all'integrazione delcontraddittorio nei confronti del soggetto che ne risultieffettivamente titolare, ma comporta esclusivamentel'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cuisoluzione non è indispensabile la partecipazione al giudiziodell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n.16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez.5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^-5, 18Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n.6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez.5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n.27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass.,Sez.

Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass., Sez. Trib., 19giugno 2026, n. 20852).Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionariodel servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nellecontroversie che non riguardano solo la regolarità o la validitàdegli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio,avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire,con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuatacon qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenzadell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n.9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazioneda parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238;Cass.

Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n.13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass.,Sez.

Trib., 19 giugno 2026, n. 20852).3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamentepronunciata dal giudice di secondo grado la condanna dellacontribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favoredell’agente della riscossione, nonostante la contumacia diquest’ultimo (ancorché vittorioso) nel giudizio di appello.Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/20263.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Invero, la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, anorma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamentonell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parteche ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere ilriconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa nonpuò essere pronunziata in favore del contumace vittorioso,poiché questi, non avendo espletato alcuna attivitàprocessuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbiadiritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n.16174; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez.6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n.3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez.Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025,n. 7639; Cass., Sez. 1^, 6 settembre 2026, n. 25023).3.3 La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio,avendo condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesegiudiziali in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, puravendo dato atto - nella descrizione dello “svolgimento delprocesso” – che quest’ultima (ancorché vittoriosa) non si eracostituita in giudizio («Non si costituiva in giudizio l’Agenziadelle Entrate – Riscossione»).4.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 132, secondo comma, n. 4),cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di secondogrado i compensi spettanti al difensore dell’agente dellariscossione in misura corrispondente al triplo dei parametriNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026minimi del d.m. 11 marzo 2022 [recte: 10 marzo 2014], n. 55,senza fornire alcuna giustificazione.5.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 4 del d.m. 10 marzo 2014,n. 55 e della tabella n. 23 ad esso allegata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stataerroneamente pronunciata dal giudice di secondo grado lacondanna della contribuente alla rifusione delle spese giudizialiin favore dell’agente della riscossione, giacché esso «avrebbedovuto condannare alle spese di lite del primo giudizio secondola nota spese prodotta (…), nonché condannare l’Agenzia delleEntrate-Riscossione alle spese del secondo giudizio per ilprincipio di causalità, (Cass. n. 5842/2015), quale criteriofondamentale per l’individuazione della parte soccombente,stante l’omessa costituzione nel secondo grado della stessa,giacché l’elemento determinante per l’attribuzione delle speseè stato il comportamento dell’Agente della riscossione,antecedente e durante il processo, che ha dato causa alla litee al suo protrarsi».6.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appellodal giudice di secondo grado con motivazione assolutamentecarente, giacché: « il decisum risulta essere privo del tutto dellamotivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto deldecidere siccome risultante dallo svolgimento processualesopra riportato nelle proposte censure, segue l’enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risultaformalmente presente come parte del documento, ma le sueNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio econ passaggi logici talmente incongrui da non permettere diindividuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione deldecisum».7.

I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e delterzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.8.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento dei restantimotivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio della causa (per il riesame dell’appello) allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo e il terzomotivo di ricorso, dichiara l’assorbimento dei restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LAVORODott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] RIFUSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] ADott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 19651/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19561/2025 R.G., propostoGiardina Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] LoGiudice, con studio in Canicattì (AG), ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, inpersona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025,1427/14/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 20 febbraio 2025, n.1427/14/2025, che, in controversia su impugnazione dicartella di pagamento n. 29620180013870023/002 neiconfronti della medesima da parte della “Riscossione SiciliaS.p.A.”, in qualità di agente della riscossione per la [OSCURATO:PERSONA], asseritamente notificata il 16 maggio 2018, perl’importo di € 571,67, in dipendenza di avviso di liquidazioneda parte dell’Agenzia delle Entrate per omesso versamentodell’imposta di registro su locazione immobiliare, dopo lacomunicazione (con nota dell’8 novembre 2018, prot. n.335947) dello sgravio integrale della predetta cartella dipagamento da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, hadichiarato l’inammissibilità (in parte) e la nullità (in parte)dell’appello proposto dalla medesima (a mezzo di praticanteavvocato e senza evocazione in giudizio dell’Agenzia delleEntrate) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione(nel frattempo, succeduta ex art. 76 del d.l. 25 maggio 2021,n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,n. 106, alla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermol’8 settembre 2021, n. 2839/10/2021, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di secondo grado ha pronunciato l’absolutio abinstantia sulla decisione di prime cure – che aveva dichiaratola cessazione della materia del contendere per sopravvenutosgravio integrale della impugnata cartella di pagamento - sulpresupposto, per un verso, che il difensore dell’appellante eraiscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Agrigento in qualità di“praticante avvocato”, e, per altro verso, che l’appellante, purNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026avendo impugnato, nel giudizio di primo grado, l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro, non aveva evocato ingiudizio l’Agenzia delle Entrate.5. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi.2. In parziale deroga alla sequenza numerica illustrata inricorso, si ritiene di procedere all’esame congiunto del primo edel terzo motivo, in considerazione della stretta ed intimaconnessione delle censure per la comune attinenza allaquestione della legittimazione ad impugnare la decisione diprime cure.2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e 118, disp. att.cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stata dichiarata dal giudice disecondo grado, con motivazione assolutamente carente oapparente, la nullità dell’appello proposto dalla contribuentenei confronti dell’agente della riscossione, in relazioneall’omessa evocazione in giudizio dell’ente impositore, dalmomento che l’appellante non aveva mai impugnato nel meritol’atto prodromico alla cartella di pagamento.2.2 Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 12, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 24Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc.civ., per essere stata dichiarata dal giudice di secondo grado,con motivazione assolutamente carente o apparente,l’inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente neiconfronti dell’agente della riscossione, in relazione allaNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026presunta inidoneità all’esercizio del patrocinio difensivonell’interesse e per conto dell’appellante per l’iscrizione al soloregistro dei praticanti avvocati, dal momento che l’annessaprocura conteneva l’espressa menzione della professione diconsulente del lavoro.2.3 I predetti motivi sono fondati in relazione ad entrambi iprofili di censura.2.4 Anzitutto, i mezzi devono essere riqualificati d’ufficio – inbase alla volontà manifestata dalla ricorrente – sub specie diviolazione/falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360,primo comma n. 3), cod. proc. civ.), con riguardo, da un lato,all’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 119, e, dall’altro lato,agli artt. 12, commi 2 e 3, lett. c), del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.Invero, la corretta qualificazione del vizio denunciato colricorso per cassazione deve essere rapportata allaprospettazione delle argomentazioni in fatto ed in diritto afondamento della censura, in quanto la configurazione formaledella rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma èsoltanto l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazioneche chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenutodella censura (Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass.,Sez. 5^, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 5^, 23 maggio2018, n. 12690; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6864;Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2023, n. 6782; Cass., Sez. Trib., 27ottobre 2025, n. 28485; Cass., Sez. Trib., 3 giugno 2026, n.17698). Per cui, è pacifico che l'erronea intitolazionedel motivo di ricorso per cassazione non osta alla suasussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, primocomma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità delricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramenteNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026individuabile il tipo di vizio denunciato (tra le tante: Cass., Sez.6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass.,Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021,nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758;Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. 5^,23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n.12433; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2024, n. 3033; Cass., Sez.Trib., 15 giugno 2025, n. 15993; Cass., Sez. 2^, 26 maggio2026, n. 16359);2.5 Con riguardo alla nullità, la ricorrente ha osservato che:«L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 dispone che leparti possono stare in giudizio personalmente, senzal’assistenza di un difensore tecnico per controversie nonsuperiore ad euro 3.000,00, come nel caso di specie,conseguendone che il giudice tributario a quo non potevadichiarare l’inammissibilità dell’appello, stante che lacontribuente poteva difendersi da sé, senza l’assistenza didifensore tecnico. Giova, altresì, rilevare che il professionistache ha assunto il patrocinio defensionale della contribuente, hadichiarato nella procura alle liti, di essersi qualificato e firmatodigitalmente sin dal primo giudizio, ed altresì, in quella diappello, come si rileva dalla verifica della firma digitale appostanella procura alle liti (doc. n.3.18), siccome “consulente dellavoro”».2.6 Ora, il giudice del gravame non ha tenuto conto dellapossibilità dell’autodifesa in relazione al valore della lite al disotto del minimo legale e ha, comunque, escluso la sanabilitàdella carenza o irregolarità della procura ad litem. Peraltro, siNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026deve rammentare l’orientamento consolidato di questa Corte,secondo cui, in tema di processo tributario, il giudice, nel casoin cui la procura alle liti, per come regolata dall'art. 83 cod.proc. civ., manca o è invalida - nel rispetto delle speciali normedegli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, secondo l'interpretazione datane dallasentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 2000, ed anchedopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d.“[OSCURATO:PERSONA]”) - invita la parte a regolarizzare lasituazione e, in caso di inottemperanza, pronuncia la relativainammissibilità (Cass., Sez. Trib., 10 maggio 2024, n. 12831).2.7 In ogni caso, il difensore della contribuente era abilitatoalla proposizione dell’appello ex art. 12, comma 3, lett. c), inragione della qualità di consulente del lavoro, che era stataespressamente enunciata (con la formula «iscritta all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Agrigento») sia nell’intestazionedel ricorso (documento allegato col n. 3.8 nel fascicolotelematico di parte) che nel corpo della procura conferita perla proposizione dell’appello (documento allegato col n. 3.16 nelfascicolo telematico di parte).2.8 In relazione all’inammissibilità, la ricorrente ha censuratola pronuncia di non liquet sull’appello per la mancataevocazione in giudizio dell’ente impositore, che neppure erastato parte del giudizio di prime cure, contestando lacontestuale impugnazione dell’avviso di liquidazionedell’imposta di registro, in dipendenza del quale la successivacartella di pagamento era stata emessa.2.9 In primo luogo, si rileva che il ricorso originario dellacontribuente aveva attinto l’atto prodromico in relazione allainesistenza o alla nullità della relativa notifica, al fine di farnevalere la nullità derivata (per vizi riflessi) dell’atto principaleNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026(ex art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546),senza contestare il merito della pretesa impositiva (documentoallegato col n. 3.1 al fascicolo telematico di parte), essendosilimitata a denunciare: «MOTIVI A SOSTEGNODELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].3) Procedura notificatoria illegittima e/o irregolare e/oinesistente degli atti prodromici. Inesistenza giuridicadell’avviso di accertamento impugnato.La procedura notificatoria adottata per la notifica dell’avviso diaccertamento in contestazione è assolutamente difforme dalmodello legale previsto dal codice di rito, e tale, comunque, danon consentirne l’assunzione nel tipico atto di notificazioneconsiderato dalla legge, di talché, l’avviso di accertamentoimpugnato non è pervenuto nella materiale conoscenza e/oconoscibilità legale dell’odierno ricorrente, conseguendonel’inesistenza giuridica insuscettibile di sanatoria. Ne conseguela nullità dell’avviso di accertamento impugnato. Si richiedeespressamente la prova della ritualità della contestatanotificazione».2.10 In secondo luogo, si rammenta che l’indirizzointerpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un.,27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel sensoche il contribuente che impugni una cartella di pagamentoemessa dal concessionario della riscossione per motivi cheinvalidità degli atti impositivi presupposti, può agireindifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositorequanto dell’agente della riscossione, senza che tra i duesoggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta,Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il meritodella pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossionedi chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs.13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventualiconseguenze negative della lite. In coerenza con tale indirizzo,si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n.10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che ilcontribuente, qualora impugni una cartella di pagamentoemessa dall'agente della riscossione deducendo la mancatanotifica dei prodromici atti impositivi, può agireindifferentemente nei confronti dell'ente impositore odell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcunlitisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'attopresupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'attosuccessivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione lafacoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; nondiversamente, deve escludersi la configurabilità di unlitisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promossonei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo,a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggettol'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità deglidi agire o resistere in ordine all'accertamento del credito nondetermina la necessità di procedere all'integrazione delcontraddittorio nei confronti del soggetto che ne risultieffettivamente titolare, ma comporta esclusivamentel'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cuisoluzione non è indispensabile la partecipazione al giudiziodell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n.16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez.5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^-5, 18Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n.6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez.5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n.27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass.,Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass., Sez. Trib., 19giugno 2026, n. 20852).Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionariodel servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nellecontroversie che non riguardano solo la regolarità o la validitàdegli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio,avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire,con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuatacon qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenzadell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n.9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazioneda parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238;Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n.13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474; Cass.,Sez. Trib., 19 giugno 2026, n. 20852).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamentepronunciata dal giudice di secondo grado la condanna dellacontribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favoredell’agente della riscossione, nonostante la contumacia diquest’ultimo (ancorché vittorioso) nel giudizio di appello.Numero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/20263.1 Il predetto motivo è fondato.3.2 Invero, la condanna alla rifusione delle spese giudiziali, anorma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamentonell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parteche ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere ilriconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa nonpuò essere pronunziata in favore del contumace vittorioso,poiché questi, non avendo espletato alcuna attivitàprocessuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbiadiritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n.16174; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez.6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n.3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez.Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025,n. 7639; Cass., Sez. 1^, 6 settembre 2026, n. 25023).3.3 La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio,avendo condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesegiudiziali in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, puravendo dato atto - nella descrizione dello “svolgimento delprocesso” – che quest’ultima (ancorché vittoriosa) non si eracostituita in giudizio («Non si costituiva in giudizio l’Agenziadelle Entrate – Riscossione»).4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 132, secondo comma, n. 4),cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di secondogrado i compensi spettanti al difensore dell’agente dellariscossione in misura corrispondente al triplo dei parametriNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026minimi del d.m. 11 marzo 2022 [recte: 10 marzo 2014], n. 55,senza fornire alcuna giustificazione.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 24 Cost. e 4 del d.m. 10 marzo 2014,n. 55 e della tabella n. 23 ad esso allegata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stataerroneamente pronunciata dal giudice di secondo grado lacondanna della contribuente alla rifusione delle spese giudizialiin favore dell’agente della riscossione, giacché esso «avrebbedovuto condannare alle spese di lite del primo giudizio secondola nota spese prodotta (…), nonché condannare l’Agenzia delleEntrate-Riscossione alle spese del secondo giudizio per ilprincipio di causalità, (Cass. n. 5842/2015), quale criteriofondamentale per l’individuazione della parte soccombente,stante l’omessa costituzione nel secondo grado della stessa,giacché l’elemento determinante per l’attribuzione delle speseè stato il comportamento dell’Agente della riscossione,antecedente e durante il processo, che ha dato causa alla litee al suo protrarsi».6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appellodal giudice di secondo grado con motivazione assolutamentecarente, giacché: « il decisum risulta essere privo del tutto dellamotivazione, nel senso che, alla premessa dell’oggetto deldecidere siccome risultante dallo svolgimento processualesopra riportato nelle proposte censure, segue l’enunciazionedella decisione senza alcuna argomentazione, ovvero risultaformalmente presente come parte del documento, ma le sueNumero registro generale 19651/2025Numero sezionale 5598/2026Numero di raccolta generale 26063/2026Data pubblicazione 01/10/2026argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio econ passaggi logici talmente incongrui da non permettere diindividuarla, e cioè, di riconoscerla come giustificazione deldecisum».7. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, del secondo motivo e delterzo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del primo motivo, del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento dei restantimotivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiviaccolti con rinvio della causa (per il riesame dell’appello) allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, il secondo motivo e il terzomotivo di ricorso, dichiara l’assorbimento dei restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris