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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10694/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 14.5.2018, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto ex art. 495, c.p., in rubrica ascriItogli, per avere declinato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA], in realtà corrispondenti a quelle del fratello, ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l'impunità per la contravvenzione amministrativa, di cui all'art. 688, c.p.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge penale, in relazione al disposto degli artt. 42 e 43, c.p., non avendo i giudici di merito operato un'adeguata valutazione del profilo della colpevolezza dell'imputato, che, al momento dei fatti, versava in grave stato di ubriachezza; 2) vizio di motivazione in ordine alla censura della difesa relativa alla valutazione sul piano della colpevolezza (e non della imputabilità) del grave stato di ubriachezza dell'imputato, necessaria ai fini della decisione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge per non aver qualificato il fatto in contestazione ai sensi dell'art. 496, c.p., con la possibilità di valutare l'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.

2.2. Con requisitoria scritta del 12.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni

4. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Ed invero la corte territoriale, partendo dal contenuto della deposizione dell'agente operante Ricciardi, ha evidenziato, con logico argomentare, come debbano ritenersi mere congetture le giustificazioni addotte dall'imputato, secondo cui egli, all'atto del controllo operato dalle forze dell'ordine a Soligo, di notte, nelle immediate vicinanze del bar "[OSCURATO:PERSONA]", solo per errore avrebbe esibito il documento del fratello e non il proprio ovvero non si sia reso conto che i carabinieri intendevano compilare un verbale di violazione amministrativa, "rimanendo, al contrario, provato che l'imputato esibì il documento del proprio fratello, solo dopo molteplici richieste degli agenti operanti" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso).

Tale percorso argomentativo appare del tutto conforme ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92, c.p., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43, c.p., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 31749 del 09/06/2015, Rv. 264428; Cass., Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Rv. 268482).

Se, dunque, lo stato di ubriachezza del soggetto attivo del reato non esclude di per sé il dolo e, in particolare il dolo generico (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994, Rv. 198708), il controllo da svolgere in sede di giudizio di cassazione attiene alla completezza e logicità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, che, ove risulti conforme a tali parametri, non può essere messa in discussione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti.

Orbene, premesso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021; Cass., Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549), nel caso che ci occupa non può non rilevarsi, come si è detto, l'esaustività dell'accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato operato dai giudici di merito, dovendosi, al riguardo, considerare le sentenze di primo e di secondo grado alla stregua di un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019).

Essi, infatti, hanno correttamente dedotto il dolo generico dell'imputato dalle modalità della condotta (cfr. Cass., sez.

VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007), evidenziando come il ricorrente, nella evidente consapevolezza che le generalità richieste dagli agenti operanti erano finalizzate a elevare nei suoi confronti la contestazione della indicata violazione amministrativa ex art. 688, c.p., connessa al suo stato di ubriachezza, che, infatti, era stata poi notificata al fratello, sino all'ultimo ha evitato di fornirle, finendo per consegnare ai Carabinieri il documento di identità di quest'ultimo, sul cui possesso, in quel frangente, l'imputato, peraltro, non ha fornito alcuna giustificazione.

Deve ritenersi, pertanto, manifestamente infondata, oltre che di natura meramente fattuale, la censura difensiva secondo cui il Chahbi non era consapevole che la declinazione delle proprie generalità fosse destinato alla formazione di un atto pubblico consistente nel verbale di accertamento della violazione amministrativa.

Senza tacere, che, come si è avuto modo di rilevare, i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità escludono che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 495, nella nuova formulazione introdotta dalla novella del 2008, sia necessaria la riproduzione della falsa dichiarazione in un atto pubblico.Manifestamente infondato appare, infine, il rilievo sulla qualificazione giuridica del fatto, posto che l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha ormai da tempo chiarito che integra il reato di cui all'art. 495, c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri (nel corso di un controllo stradale) false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, c.p., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839).

Tale ultima disposizione normativa, come opportunamente chiarito, è ormai configurabile solo in via residuale, quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Rv. 275489), evenienza non riscontrabile nel caso che ci occupa, posto che le false dichiarazioni sulla propria identità personale sono state rese dall'imputato proprio per evitare di essere destinatario della contestazione della violazione amministrativa determinata dal suo stato di ubriachezza, contenuta nel verbale redatto successivamente all'accertamento effettuato dagli agenti operanti e notificato al fratello del prevenuto, sulla cui natura di atto pubblico non vi sono dubbi.

Si osserva, infine, che il precedente citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, rappresentato dalla sentenza dalla sentenza n. 17359, del 9.1.2019, di questa Sezione, ad un'attenta lettura, si pone in contrasto con l'assunto difensivo, come si evince dal seguente passaggio della relativa motivazione: "Ebbene, il provvedimento cautelare impugnato ha correttamente inquadrato il reato nel paradigma dell'art. 495, c.p., poiché la falsa dichiarazione di appartenenza all'arma dei carabinieri e all'Agenzia Informazione e [OSCURATO:PERSONA] (AISE, e cioè i [OSCURATO:PERSONA] per l'Estero), resa da entrambi i ricorrenti, è volta a manifestare una qualità personale che incide sul contenuto e, quindi, sulla formazione di un atto pubblico quale è l'annotazione di servizio in seguito ad attività di controllo stradale, anche se redatta successivamente all'intervento da parte del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che vi aveva provveduto".

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 14.5.2018, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto ex art. 495, c.p., in rubrica ascriItogli, per avere declinato le false generalità di [OSCURATO:PERSONA], in realtà corrispondenti a quelle del fratello, ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l'impunità per la contravvenzione amministrativa, di cui all'art. 688, c.p. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge penale, in relazione al disposto degli artt. 42 e 43, c.p., non avendo i giudici di merito operato un'adeguata valutazione del profilo della colpevolezza dell'imputato, che, al momento dei fatti, versava in grave stato di ubriachezza; 2) vizio di motivazione in ordine alla censura della difesa relativa alla valutazione sul piano della colpevolezza (e non della imputabilità) del grave stato di ubriachezza dell'imputato, necessaria ai fini della decisione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; 3) violazione di legge per non aver qualificato il fatto in contestazione ai sensi dell'art. 496, c.p., con la possibilità di valutare l'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. 2.2. Con requisitoria scritta del 12.11.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni 4. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Ed invero la corte territoriale, partendo dal contenuto della deposizione dell'agente operante Ricciardi, ha evidenziato, con logico argomentare, come debbano ritenersi mere congetture le giustificazioni addotte dall'imputato, secondo cui egli, all'atto del controllo operato dalle forze dell'ordine a Soligo, di notte, nelle immediate vicinanze del bar "[OSCURATO:PERSONA]", solo per errore avrebbe esibito il documento del fratello e non il proprio ovvero non si sia reso conto che i carabinieri intendevano compilare un verbale di violazione amministrativa, "rimanendo, al contrario, provato che l'imputato esibì il documento del proprio fratello, solo dopo molteplici richieste degli agenti operanti" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Tale percorso argomentativo appare del tutto conforme ai principi elaborati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell'elemento psicologico del reato e, poiché l'art. 92, c.p., nel disciplinarne l'imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43, c.p., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un'analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 31749 del 09/06/2015, Rv. 264428; Cass., Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, Rv. 268482). Se, dunque, lo stato di ubriachezza del soggetto attivo del reato non esclude di per sé il dolo e, in particolare il dolo generico (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3141 del 25/02/1994, Rv. 198708), il controllo da svolgere in sede di giudizio di cassazione attiene alla completezza e logicità della motivazione resa sul punto dal giudice di merito, che, ove risulti conforme a tali parametri, non può essere messa in discussione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti. Orbene, premesso che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021; Cass., Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549), nel caso che ci occupa non può non rilevarsi, come si è detto, l'esaustività dell'accertamento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato operato dai giudici di merito, dovendosi, al riguardo, considerare le sentenze di primo e di secondo grado alla stregua di un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019). Essi, infatti, hanno correttamente dedotto il dolo generico dell'imputato dalle modalità della condotta (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007), evidenziando come il ricorrente, nella evidente consapevolezza che le generalità richieste dagli agenti operanti erano finalizzate a elevare nei suoi confronti la contestazione della indicata violazione amministrativa ex art. 688, c.p., connessa al suo stato di ubriachezza, che, infatti, era stata poi notificata al fratello, sino all'ultimo ha evitato di fornirle, finendo per consegnare ai Carabinieri il documento di identità di quest'ultimo, sul cui possesso, in quel frangente, l'imputato, peraltro, non ha fornito alcuna giustificazione. Deve ritenersi, pertanto, manifestamente infondata, oltre che di natura meramente fattuale, la censura difensiva secondo cui il Chahbi non era consapevole che la declinazione delle proprie generalità fosse destinato alla formazione di un atto pubblico consistente nel verbale di accertamento della violazione amministrativa. Senza tacere, che, come si è avuto modo di rilevare, i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità escludono che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 495, nella nuova formulazione introdotta dalla novella del 2008, sia necessaria la riproduzione della falsa dichiarazione in un atto pubblico.Manifestamente infondato appare, infine, il rilievo sulla qualificazione giuridica del fatto, posto che l'orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha ormai da tempo chiarito che integra il reato di cui all'art. 495, c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri (nel corso di un controllo stradale) false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, c.p., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Rv. 262658, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Rv. 277839). Tale ultima disposizione normativa, come opportunamente chiarito, è ormai configurabile solo in via residuale, quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4054 del 11/01/2019, Rv. 275489), evenienza non riscontrabile nel caso che ci occupa, posto che le false dichiarazioni sulla propria identità personale sono state rese dall'imputato proprio per evitare di essere destinatario della contestazione della violazione amministrativa determinata dal suo stato di ubriachezza, contenuta nel verbale redatto successivamente all'accertamento effettuato dagli agenti operanti e notificato al fratello del prevenuto, sulla cui natura di atto pubblico non vi sono dubbi. Si osserva, infine, che il precedente citato dal ricorrente a sostegno della propria tesi, rappresentato dalla sentenza dalla sentenza n. 17359, del 9.1.2019, di questa Sezione, ad un'attenta lettura, si pone in contrasto con l'assunto difensivo, come si evince dal seguente passaggio della relativa motivazione: "Ebbene, il provvedimento cautelare impugnato ha correttamente inquadrato il reato nel paradigma dell'art. 495, c.p., poiché la falsa dichiarazione di appartenenza all'arma dei carabinieri e all'Agenzia Informazione e [OSCURATO:PERSONA] (AISE, e cioè i [OSCURATO:PERSONA] per l'Estero), resa da entrambi i ricorrenti, è volta a manifestare una qualità personale che incide sul contenuto e, quindi, sulla formazione di un atto pubblico quale è l'annotazione di servizio in seguito ad attività di controllo stradale, anche se redatta successivamente all'intervento da parte del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che vi aveva provveduto". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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