CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini prelininari del Tribunale di Pesaro, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza atter Jarne di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminava lé pena allo stesso inflitta nella misura di cui al dispositivo. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difersore, chiedendo l'annullamento della decisione. La motivazione risulterebbe con riguardo alla misura della riduzione della pena legata alla citata attenuante, che si vorrebbe nel massimo di 2/3, e con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, che si vorrebbe nel senso della p -evalE nza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; misurandosi con entrénbe le questioni proposte, infatti, il Giudice di appello ha steso una motivazione de tutto logica e congrua, come tale immeritevole di censura nei termini proposti. 5. Con riferimento, innanzitutto, alla circostanza attenuante di cui 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, questa è stata riconosciuta in appello, e poi tradotta in una riduzione della pena della metà; tale misura - e dunque non il massimo consentito - è stata motivata in sentenza con un argomento Dilli che adeguato, ossia rilevando che il contributo di collaborazione offerto dal Pierucci non si era tradotto in "risultati eclatanti e definitivi in termini di sott -azi.::ne di risorse per la commissione dei delitti in materia di traffico di droga." Cpn c argomento, peraltro, la Corte di merito è andata anche oltre il costante indirizzo in forza del quale l'attenuante in esame ha natura oggettiva e sussiste nel C:350 in cui con le dichiarazioni rese sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che si misuré. col una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in -riétE.ria di stupefacenti e il conseguente impoverimento del mercato, non essend D, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza (Ira le altre, Sez. 3, n. 29621 del 13/2/2018, Alessandrini, Rv. 273719). Un argomento, infine, che non può esser superato dalle considerazioni del primo motivo di -i ::orsD, legate ad elementi di puro merito (la "misura" della collaborazione ce Pie -UCC:i) che questa Corte non è ammessa a valutare. 6. Con riguardo, poi, al bilanciamento tra le circostanze attenuan:i gen eriche e la recidiva reiterata e specifica, riconosciuto nei termini dell'equ;valen;:a, la sentenza ha motivato ancora con argomento non censurabile, evid enziando la "tutt'altro che modesta gravità del fatto", desumibile dalle molz lità della detenzione e dal dato ponderale, e dalla personalità dell'imputato, gravati (per l'appunto) da precedenti soltanto per violazione del d.P.R. n. 309 del 1.5.9e. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat3 che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia Troy:sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamrn ssit alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma ce l'ari , 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché cuella del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equita:ivaliente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen.:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -c. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicembre 2021 Il CengIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]