CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 31229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28199-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1112/9/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo - con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nei confronti dell'Agenzia delle entrate Riscossione - già Equitalia sud s.p.a., impugnando la sentenza della Commissione Tributaria della Regione Toscana indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA ed IRES per l'anno 2008 emessa a carico della stessa. Il giudice di appello ha ritenuto illegittimo l'operato dell'amministrazione che aveva fatto ricorso alla procedura automatizzata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36bis per la ripresa di un credito IVA disconosciuto dall'amministrazione. Con istanza presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., veniva chiesta la sospensione del procedimento per l'avvenuta presentazione di istanza di adesione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 19478 del 2019, disponeva la sospensione del giudizio. Con istanza del 30 novembre Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- 2020 l'Agenzia delle entrate chiedeva fissarsi l'udienza di discussione depositando nota di diniego alla definizione agevolata espresso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa, in quanto, nel caso in cui si provveda al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa, si esercita una potestà riconducibile essenzialmente alla mera liquidazione delle imposte, con la conseguenza che la controversia sorta a seguito dell'impugnativa del relativo ruolo, come nel caso di specie, non è definibile. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso contro il diniego di condono notificatole il 3 settembre 2020, deducendo l'illegittimità del diniego e la violazione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, non potendosi ritenere, come invece asserito dall'Ufficio, che il ruolo opposto integrasse un atto di mera liquidazione della dichiarazione presentata, costituendo invece un atto impositivo, e da ultimo ha depositato memoria. Con sentenza n. 13045 del 2022 questa Corte chiedeva all'Agenzia delle entrate - Riscossione notizie sullo stato dei versamenti eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in dipendenza della domanda di definizione agevolata proposta con riferimento alla cartella di pagamento n. 8720120003770435(2008). Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la parte contribuente chiedeva che il proprio ricorso venisse trattato prima rispetto a quello dell'Agenzia delle entrate e che venisse accolto. [OSCURATO:PERSONA] Occorre prioritariamente affrontare il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata, in quanto il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Secondo le sezioni unite di questa Corte, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., S.U., n. 18298 del 2021). Nella specie il ricorso della parte contribuente è fondato in quanto la cartella di pagamento è stata emessa proprio a seguito di accertamento formale dell'Agenzia delle entrate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che costituisce il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente. Deve altresì ritenersi non contestato il versamento dell'importo dovuto ai fini della definizione agevolata, come affermato dalla ricorrente nel ricorso contro il diniego, tenuto conto anche che, avendo l'Agenzia opposto il diniego per ragioni formali - superati a seguito della citata pronuncia Cass., S.U., n. 18298 del 2021 - senza ulteriori specificazioni, deve presumersi che la domanda di definizione agevolata fosse corredata dall'attestazione del versamento. Va pertanto accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, sul rilievo, non contestato, che la predetta società ha adempiuto correttamente agli adempimenti prescritti dall'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. Il giudizio sul ricorso principale, avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, va invece dichiarato estinto, in ragione Ric. 2017 n. 28199 sez. MT - ud. 21-06-2022 -4- dell'accoglimento del suddetto ricorso della parte contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia. Pertanto, va accolto il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della controversia, mentre il giudizio sul ricorso principale va dichiarato estinto. Le spese di tale giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate mentre quelle del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale in materia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 14782 del 07/06/2018); Cass. n. 14608 del 2022). P.Q.M. accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata della controversia e compensa le spese tra le parti. Dichiara estinto il giudizio relativo al ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e pone le spese di tale giudizio a carico della pa