CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 25474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i cinque motivi costituiscono mera riproposizione di quelli formulati in appello, senza alcuna effettiva analisi critica dei corrispondenti passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; osservato, in particolare, che: - il primo motivo, che pretende di escludere la volontà (e quindi la responsabilità) per l'evasione per la 'fame' di metadone per astinenza, è confutato adeguatamente ..rd pg. 4 e 5 della sentenza, oltre che dalla considerazione che l'imputato è stato arrestato per il reato di rapina, non legato alla necessità di approvvigionamento del sostitutivo dello stupefacente; - al secondo e terzo motivo, sulla qualificazione del fatto come furto piuttosto che rapina e sulla sussistenza del dolo, la Corte risponde a pg. 4, osservando correttamente che (i) il coefficiente di violenza posto in essere con le gomitate al servizio di sicurezza intervenuto, è sufficiente ad integrare la rapina ed escludere il furto, e che (ii) non vi possono essere dubbi sulla intenzionalità della condotta, in base alle emergenze che attestano lo stretto collegamento tra sottrazione e seguente violenza; - il quarto e quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, confliggono vanamente con i rispettivi passaggi motivazionali (pg. 4 e 5) del tutto privi di manifeste illogicità, e pertanto sottratti alle valutazioni che possono essere condotte dalla Corte di Cassazione in questa sede; la pluralità dei precedenti, specifici e non, e l'entità del danno, che include anche le lesioni alla vittima, ritenute non compatibili con la attenuante invocata, costituiscono motivazione del tutto adeguata rispetto ai corrispondenti motivi formulati nell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così leciso in Roma, il 06/05/2025 Il CoIj1sigliere [OSCURATO:PERSONA]