CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 42404/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 10/12/2019 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato la pena inflitta dalla sentenza in data 1/6/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lettera e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza, in relazione alla determinazione della pena base del reato di cui all'art. 73, V /.kft.ni4)n comma, del d.P.R. n. 309/90". Con l'unico motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che la pena è eccessiva e che i parametri utilizzati per determinarla sono illogici e contraddittori rispetto all'ipotesi del piccolo spaccio e alla quantità di stupefacente oggetto di imputazione. Aggiunge che la Corte di appello ha omesso di motivare adeguatamente sul punto. 2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico, risolvendosi in una eminentemente generica e apodittica asserzione di eccessività della pena e di omessa motivazione del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnata. La Corte di appello, invero, ha giustificato la pena valorizzando il dato quantitativo della sostanza stupefacente, ritenuta sufficiente a rifornire decine di potenziali clienti. A fronte di tale motivazione, il ricorso in esame si risolve in una generica prospettazione di una valutazione degli elementi fattuali e processuali alternativa a quella esposta dai giudici di merito, senza illustrare vizi scrutinabili in sede di legittimità. Le censure si sostanziano nella generica enunciazione della possibilità di raggiungere un risultato diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, non accompagnata dalla prospettazione dei vizi di legittimità annunciati nell'intitolazione. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/2021 Il Consigliere estensore Pr siderite [OSCURATO:PERSONA] irell Ce ad