CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17455/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22410del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato ricorso,dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del secondo difensore (PEC): [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] unico difensore -interruzione del processo Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardian. 1327/19/2023, depositata in data 11 aprile 2023 , non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 951/16/2022 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso provvedimento di cessazione della partita Iva asseritamente emesso nel settembre del 2021; -nella sentenza impugnata il giudice di appello - confermando la pronuncia della CTPdi inammissibilità del ricorso originario per intervenuta decadenza dal potere di impugnazione del provvedimento di cessazione della partita Iva emesso nel 2018-ha rigettato l’appello della società contribuente essendo la ricostruzione fattuale della vicenda prospettata da quest’ultima (annullamento del provvedimento di cessazione della partita Iva del 2018 da parte della CTP di Roma; riattivazione della partita Iva ed emissione di un ulteriore provvedimento di chiusura della partita Iva nel settembre del 2021)rimasta priva di qualsiasi riscontro documentale; peraltro, dalle risultanze dell’interrogazione dell’anagrafe prodotta in giudizio dall’Agenziaera emersa soltanto la cessazione della partita Iva in data 16.11.2017 senza alcuna menzione né all’asserita riattivazione e/o ripristino della partita Iva in data successiva né all’emissione di un ulteriore provvedimento di chiusura della partita Iva nel settembre del 2021. L’Agenzia aveva anche provato la presentazione da parte della società, nel 2018, di distinti ricorsi in autotutela con i quali era stato richiesto il ripristino della partita Iva, entrambirigettati; il che dimostrava la conoscenza da parte della società dell’avvenuta chiusura della partita Iva con provvedimento del 16.11.2017e delle motivazioni sottostanti; -resiste, con “atto di costituzione”l’Agenzia delle entrate; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivosi denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41,42 e 43, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere il giudice di appello rigettato l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con pronuncia emessa, all’esito della camera di consiglio, in data 15.02.2023, sebbene, il 26.10.2022, per effetto della morte dell’unico difensore della società contribuente, il processo si fosse automaticamente interrotto a prescindere dalla esternazione del fatto interruttivo al giudice e/o dal suo accertamento da parte dello stesso, con conseguente travolgimento di tutti gli attiprocessuali successivamente compiuti, e, in ultimo della sentenza del 15.02.2023 emessa durante il semestre di interruzione del processo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 546/1992; con ciò, ad avviso della ricorrente, sarebbe stata preclusa ogni attività difensiva della società non avendo potuto quest’ultima né presentare documenti a sostegno delle argomentazioni difensive esposte nel ricorso introduttivo né, tantomeno , chiedere la discussionedella causa in pubblica udienza. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 Cost., 111 cost., relativo ai principi del giusto processo e contraddittorio, dell’art. 7, comma 5bis, del d.lgs.n. 546/92 e 115 c.p.c., circa l’onere probatorio e l’obbligo del giudice di decidere sulla base delle prove offerte dalle parti, 36 del d.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. per avere la CTR deciso nel merito la controversia, rigettando l’appello della contribuente, senza rilevare l’interruzione del processo ritenendo che la contribuente non avesse supportato le proprie tesi con prove documentali sebbene, alla data del decesso del difensore, non fossero ancora trascorsi i termini ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92 per la produzione dei documenti, per il deposito delle memorie di replica e per la richiesta della discussione della causa in pubblica udienza. 3.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 3.1.Invero, è noto che «La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 2 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (cfr., ex multis, Cass. n. 1574 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 13492 del 2022). 3.2.Nella specie la ricorrente, che è la parte colpita dal dedotto evento, ha allegato al ricorso il certificato di morte, in data 26.10.2022, del difensore (Avv.to [OSCURATO:PERSONA])che dalla sentenza impugnata risulta essere l'unico incaricato della difesa. 3.3.Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione; P.Q. M.La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di second