CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 31933/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6557/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA n. 967 /201 7 , depositatoil 03/02/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in tre motivi per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con cui i l T ribunale di Catania h a dichiarato inammissibile, perché tardiva , la sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione , il quale resiste con controricorso. 1.1. – Dagli atti di causa risulta che, dopo aver trattenuto in decisione il ricorso che contestava l ’ ammissione al passivo fallimentare del credito vantato da Axpo a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica limitatamente ad euro 33 .007,88 ( a fronte degli euro 457.570,07 richiesti), il tribunale avevarimesso la causa sul ruolo ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per sottoporre al contraddittorio la questione della tempestività dell’opposizione ex art. 98 l.fall.,rilevata d’ufficio. 1.2. – In quella sede l’opponente aveva chiesto per la prima volta di essere rimessa in termini, deducendo con le note autorizzate che: i) il 14 gennaio 2015 aveva spedito da Genova l’atto di opposizione cartaceo al proprio domiciliatario in Catania, perché lo depositasse in cancelleria; ii) il vettore TNT aveva inutilmente tentato la consegna de l plico il giorno successivo ; iii) Axpo aveva allora tentato una notifica telematica il 1 9 gennaio 2015 (stante la scadenza del termine il precedente sabato 17 gennaio), ricevendo dapprima lacd. “RdAC” e poi la cd. “terza PEC” con “codice esito: errore imprevisto”, senza invece ricevere il rifiuto con la cd. “quarta PEC” ; i v) aveva quindi ritenuto, sulla scorta di una comunicazione del referente della Lextel per il Nord Italia (gestore del portale dei depositi telematici) , che l’errore non fosse “bloccante”; v) nel frattempo il domiciliatario aveva ritira to il plico presso la filiale locale TNT e depositato il ricorso in cartaceo il 22 gennaio 2015, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esecutività dello stato passivo, avvenuta il 18dicembre 2014. 1.3. – S econdo la ricostruzione dell’opponente, quest’ultima, essendo stata informata dal domiciliatario che non avrebbe potuto depositare nei termini il ricorso, aveva tentato senza successo il deposito telematico nell’ultimo giorno utilee poi, avendo ricevuto la convocazione per l’udienza fissata, in assenza della “4° PEC”, aveva ritenuto che l’anomalia fosse stata emendata dalla cancelleria, tanto più che né il Fallimento, costituendosi , né il giudice , alla prima udienza e con l’ordinanza riservata del 29 settembre 2015 , avevano eccepito o rilevato alcunchéal riguardo. 1.4. – I l tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione , ritenendo che l’opponente avrebbe dovuto , alternativamente, procedere a nuovo deposito tempestivo, o chiedere di essere rimessa in termini nell’immediatezza, piuttosto che attendere il rilievo officioso della tardività a settembre del 2016. 2. –Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. – Con i l primo motivo , rubricato « violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l.fall., nonchè del principio espresso dal combinato disposto degli artt. 101 e 183, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 o 5, c.p.c.», il ricorrente deduce cheil rilievo officioso del la tardività dell’opposizione ex art.98 l.fall. sarebbe possibile solo entro la prima udienza di trattazione del processo, essendo il giudice tenuto a verificare in via pregiudiziale il rispetto del termine perentorio prescritto per la proposizione del ricorso. 2.2. – Il secondo mezzo denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e/o 5, c.p.c.» poiché il giudice avrebbe dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini presentata con le note autorizzate del 24/10/2016, sussistendone tutti i presupposti. 2.3. – Il terzo motivo lamenta « Violazione o falsa applicazione dell’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, del D.M. n. 44 del 21/02/2011 e dell’art. 14, comma 8, del Provvedimento DGSIA (Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati) del 16/4/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e/o 5, c.p.c.», per travisamento di un fatto decisivo oggetto di discussione, circa la qualifica di errore “fatal” nonostante il mancato invio della cd. “4° PEC” da partedalla cancelleria, che non consentiva di ritenere il deposito rifiutato. 3. – E’ opportuno far precedere l‘esame dei motivi da una sintetica ricognizione della normativa e degli approdi nomofilattici in materia di depositi telematici. 3.1. – Q uesta Corte ha chiari to che, i n tema di deposito telematico, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito – prodotto solo in via anticipata dalla ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RdAC) – è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC), in difetto dei quali deve escludersi il perfezionamento del deposito (Cass.19307/2023; conf. Cass. 27654/2022, 16840/2022, 12422/2021, 17404/2020, 28982/2019). 3.2. –L’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012) – inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014) – stabilisce che «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza(...) ». 3.3. –L’art. 13, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”) precisa che «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente». 3.4. – In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di posta elettronica certificata (PEC) da parte del sistema informatico: 1) «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PECdel mittente (RdA) ; 2) « ricevuta di avvenuta consegna›» (RdAC , o “seconda PEC ”), con la quale il gestore PEC del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; 3) «esito controlli automatici deposito»(cd. terza PEC), inviato dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e contenente l’esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all’esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante;error, anomalia bloccante, non preclusiva dell’accettazione manuale da parte della Cancelleria; fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell’atto che non consentono l’elaborazione e accettazione manuale); 4) «accettazione deposito» (cd. quarta PEC), che viene inviata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario destinatario del deposito, all’esito di controlli manuali delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema, e contiene l’eventuale accettazione o il rifiuto del deposito. 3.5. –Solo a seguito di quest’ultima accettazione il file viene caricato sul fascicolo telematicoe diventa visibile alle controparti. 3.6. – Essendo il procedimento di deposito telematico strutturato come fattispecie a formazione progressiva, la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito solo in via provvisoria, poiché il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito – prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC – è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta PECe, quindi, al buon fine dell’intero procedimento, essendo necessario il positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, Provv. DGSIA del 16 aprile 2014 in tema di “ Specifiche tecniche sul PCT ” ) e manuali (art. 13, comma 7, d.m. cit. e art . 14, comma 10, Provv. cit. ), documentati dalle ultime due comunicazioni PEC (Cass.28982/2019, 17404/2020, 27654/2022). 3.7. – Lo scopo del deposito non può dirsi infatti raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta PEC); in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico – e in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura –il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. 3.8. –Pertanto, se è vero che il perfezionamento del deposito deve essere cronologicamente fissato al momento della seconda PEC, come stabilisce il citato art. 16 - bis , comma 7, d.l. 179 / 12 , è altrettanto vero che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli. 3.9. – Il riferito orientamento ha trovato suggello nomofilattico nella recentissima pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 28403/2023), le quali hanno confermato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito,prodottosi anticipatamente con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC). 4. – Alla luce dei richiamati principi, i motivi non possono trovare accoglimento. 4.1. – I l primo mezzo è sicuramente infondato , poiché la tempestività dell’opposizione appartiene alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda , previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della [OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte EDU - ammette anche che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. 7356/2022, 32527/2022). 4.2. – Parimenti infondato è il secondo mezzo, poiché l’istituto della rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. da ultimo Cass. 19384/2023) – caratteri non rinven uti nella fattispecie in esame – e presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo(Cass. 25289/2020), mentre nel caso di specie l’opponente, pur avendo avuto notizia con la cd. terza PEC del la presenza di un errore, non ha chiesto di essere rimessa in termini se non dopo che il tribunale ha sollevato d’ufficio la questione della tempestività. Del resto, la tempestiva e rituale regolarizzazione dell’attività processuale non andat a a buon fine per caso fortuito o forza maggiore presuppone la formulazione di un’istanza al giudice "ad quem" (Cass. 8983/2023, in tema di ripresa del procedimento notificatorio), mentre nel caso in esame la parte ha proceduto al deposito cartaceo senza chiedere la rimessione in termini. Questa Corte ha altresì chiarito che la tempestività del deposito telematicodi un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento ( che c ulmina nella cd. quarta PEC ) postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., laddove sua provato il loro decorso incolpevole,per l'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso (v. Cass. 29357/2022, in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. “quarta PEC”, dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., però in quel caso ritualmente formulata). Nel caso in esame, invece, la consapevolezza del mancato perfezionamento del deposito telematico emerge dallo stesso deposito cartaceo, però tardivo. 4.3. – L’infondatezza del terzo motivo deriva dal fatto che , nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, di cui si è dato conto, solo la ricezione della “quarta PEC” (contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria) rende retroattivamente efficace il deposito telematico perfezionatosi in via provvisoria e anticipata con la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); pertanto, in presenza d i una “ terza PEC ” segnalante "errore imprevisto"– che , come accertato dal tribunale, segnalava la necessità di «effettuare un nuovo deposito» (v. p ag. 9 decreto impugnato) –ed in assenza della “quarta PEC”, si è di fronte, da un lato, a un deposito telematico non perfeziona t o si , dall’altro ad un deposito cartaceo pacificamente tardivo , non preceduto da tempestiva istanza di rimessione in termini. 5. – Al rigetto del ricorso s egue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del co mma 1 - bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale,