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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30303/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 09 / 10/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2977 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2977del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A26 D592V) ANTONUCCI Fausto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L15 D592H) ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D41 E243X) ANTONUCCI Manuela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E46 E243P) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rossella(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 8 2 M68 G141D ) [OSCURATO:PERSONA] Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P06 D763G) -controricorrenti- nonché CAMPANELLA Maria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D) [OSCURATO:PERSONA] Elena(C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 AGENZIA DELLE ENTRATE EQUITALIA - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore PASTORE Francesca(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E54 I804L ) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1087/2022, pubblicatain data 15 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA]- tonucciha proposto opposizione avverso un atto di precetto di rilascio notificato da [OSCURATO:PERSONA], evocando altresì in giudi- zio le altre parti indicate in epigrafe e proponendo una serie di domande, dichiarate inammissibili dal Tribunale di Chieti –Se- zione distaccata di Ortona.

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Fausto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso Rossella e [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

È stata formulata proposta di definizione acceleratadel ricorso, ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c.; a seguito del depo- sito di una istanza di decisione, è stata, peraltro, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c. , è stata Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 depositata una istanza di decisione del medesimo, ai sensi della predetta norma.

Tale istanza di decisione risulta presentata dal ricorrente avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], costituito personalmente in giudizio; alla medesimanon risulta allegata alcuna nuova procura speciale, in suo favore, quale difensore costituito, da parte degli altri ri- correnti non costituiti personalmente, cioè Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come espressamente richiesto dall’art.380 bisc.p.c. (è opportuno precisare, in proposito, che il docu- mento digitale denominato come “procura speciale” nell’elenco delle produzioni telematiche allegate all’istanza di decisione, come disponibili per il Collegio all’atto della decisione,contiene solo una ulteriore copia di quest’ultima), né una siffatta procura si rinviene in atti; anzi, nell’istanza non si fa alcun riferimento neanche al suo eventuale avvenuto rilascio.

In realtà, non solo l’istanza di decisione, per come appare anche letteralmente formulata, risulta formalmente presentata dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma in essa non viene neanche adeguatamente ed espressamente specificato se uno o più degli altri ricorrenti debbano intendersi anch’essi quali parti istanti in tal senso, nonostante il mancato rilascio della necessaria pro- cura a tal fine.

La predetta istanza contiene l’indicazione nominativa del solo citato avvocato [OSCURATO:PERSONA] e un mero generico richiamo al fatto che vi sono altri ricorrenti, con una indicazione letterale formu- lata nei seguenti termini: «+ALTRI (difesi)»: non è fornita nes- suna specificazione che consenta di comprendere, con chia- rezza, se e quali di tali “+ALTRI (difesi)” debbano intendersi anch’essi come partecipi dell’istanza di decisione o siano richia- mati esclusivamente quali altri parti costituite nel procedimento di legittimità, pur non avendo inteso proporre l’istanza di deci- sione, come del resto dovrebbe indurre a ritenere la circostanza che, nell’istanza stessa, non si fa alcun riferimento all’eventuale Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 conferimento, da parte loro, della necessaria procura in tal senso al difensore.

Ritiene il Collegio che, in questa situazione, l’indicata istanza di decisione del ricorso (che, del resto, sarebbe in ogni caso ma- nifestamente inammissibile, per l’assoluto difetto della nuova procura speciale richiesta dell’art. 380 bis c.p.c., da parte dei soggetti non costituiti personalmente, maprima ancora di tale rilievo) non possa, in realtà, ritenersi effettivamente avanzata da tutti i ricorrenti, ma debba ritenersi proposta esclusivamente dal ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] (costituito personal- mente in giudizio) e non, invece, da parte degli altri ricorrenti non costituiti personalmente, cioè Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e Ma- nuela Antonucci.

A tale conclusione induce, in primo luogo, la considerazione che questi ultimi non risultano indicati chiaramente e nominativa- mente nell’istanza, quali parti richiedenti la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata del medesimo, nonché il rilievo che non vi è neanche, nell’istanza, almeno un riferimento ad una procura dai medesimi rilasciata a tale speci- ficofine (procura, peraltro, mai prodotta in atti ed ivi non rin- venuta).

Anche in virtù della delicatezza delleconseguenze della formu- lazione di una istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la Corte ritiene che la presentazione della stessa – so- prattutto in mancanza della nuova procura speciale richiesta dalla legge (che ne determinerebbe, comunque, l’inammissibi- lità) –richieda un grado di certezza e specificità non ravvisabile nella specie, in ragione della formulazione generica e poco chiara dell’istanza in concreto presentata.

Ne consegue che l’istanza di decisione del ricorsodeve ritenersi avanzata dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (e per il quale, dunque, è evidentemente da intendersi superato il requisito Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 della necessità di una nuova procura speciale, ai sensi dell’art.380 bisc.p.c., avendo egli stesso sottoscritto l’istanza di deci- sione).

Il giudizio di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato estinto in relazione alla posizione dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in proposito, per tale soluzione, in ana- loga situazione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24144 de l 09/09/2024), dovendo, invece, essere decisoil ricorso esclusi- vamente in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]:tenuto anche conto che, per quanto è possibile evincere dalla decisione impugnata, non pare trattarsi di rapporti inscindibili e, comun- que, essendo possibile tale esito in virtù delle ragioni mera- mente processuali della presente decisione, che saranno di se- guito esposte. 2.Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi radicalmente im- procedibile, in quanto esso risulta notificato a tutti gli intimati, a mezzo P.E.C., in data 16 gennaio 2023, ed è stato deposi- tato solo in data martedì 7 febbraio 2023, quindi oltre il ter- mine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c. (il quale, in scadenza domenica 5 febbraio 2023, è da ritenersi prorogato al primo giorno non festivo, cioè al lunedì 6 feb- braio 2023).

È opportuno osservare che la conclusione non muterebbe, an- che a voler considerare una o più delle notificazioni del ricorso effettuate a mezzo P.E.C. (dopo le ore 21 del 16 gennaio 2023) come perfezionate il 17 gennaio 2023 (martedì), quanto meno per i destinatari o per alcuni di essi: in tal caso, infatti, il ter- mine per il deposito del ricorso, pur decorrendo dal 17 gennaio 2023, sarebbe comunque scaduto il 6 febbraio 2023 (lunedì), senza alcuna proroga (va anche precisato, solo per comple- tezza, in proposito, che l’unica notificazione del ricorso che ri- sulterebbe effettuata in data 17 gennaio 2023, risulta indiriz- zata a tale avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di una notifica del tutto Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 priva di rilievo ai fini dell’instaurazione del giudizio di legitti- mità, in quanto il suddetto avvocato [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituito per nessuna parte nel giudizio di appello, ma parrebbe essere stato esclusivamente il difensore di AdER in primo grado, es- sendo quest’ultima costituita in appello a mezzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 3.Il pregiudiziale rilievo appena esposto determina l’improce- dibilità del ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio(ferma restando la pregiudiziale estinzione del giudizio di legittimità in relazione alla posizione dei ricorrenti non costi- tuiti personalmente) ed è assorbente di ogni altra questione.

Si tratta, peraltro, di un rilievo pregiudiziale di improcedibilità del ricorso che assorbe anche quelli (sia di improcedibilità che di inammissibilità), evidenziati nella proposta di definizione ac- celerata dello stesso, in relazione ai quali non occorre, dunque, prendere posizione. 4.Il giudizio di legittimità è dichiarato estinto in relazione alle posizioni di Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; è dichia- rato improcedibileil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base dell’art. 391 c.p.c. (per le posizioni dei ricorrenti che non hanno presentato l’istanza di decisione, Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e Ma- nuela Antonucci), nonché del principio generale di soccom- benza, come in dispositivo.

La non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, nemmeno quanto alla sola posizione processuale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio, esclude l’applicabilità dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla sola posizione del ri- corrente [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità in relazione alle posizioni di Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di- chiara improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nucci; - condanna tutti i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, li- quidandole in complessivi € 6.400,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere re latore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 09 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2977 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2977del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A26 D592V) ANTONUCCI Fausto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L15 D592H) ANTONUCCI [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67D41 E243X) ANTONUCCI Manuela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74E46 E243P) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rossella(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 8 2 M68 G141D ) [OSCURATO:PERSONA] Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57P06 D763G) -controricorrenti- nonché CAMPANELLA Maria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D) [OSCURATO:PERSONA] Elena(C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 AGENZIA DELLE ENTRATE EQUITALIA - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore PASTORE Francesca(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E54 I804L ) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1087/2022, pubblicatain data 15 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA]- tonucciha proposto opposizione avverso un atto di precetto di rilascio notificato da [OSCURATO:PERSONA], evocando altresì in giudi- zio le altre parti indicate in epigrafe e proponendo una serie di domande, dichiarate inammissibili dal Tribunale di Chieti –Se- zione distaccata di Ortona. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], Fausto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Rossella e [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata formulata proposta di definizione acceleratadel ricorso, ai sensi dell’art. 380bis, comma 1, c.p.c.; a seguito del depo- sito di una istanza di decisione, è stata, peraltro, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 1, c.p.c. , è stata Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 depositata una istanza di decisione del medesimo, ai sensi della predetta norma. Tale istanza di decisione risulta presentata dal ricorrente avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], costituito personalmente in giudizio; alla medesimanon risulta allegata alcuna nuova procura speciale, in suo favore, quale difensore costituito, da parte degli altri ri- correnti non costituiti personalmente, cioè Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come espressamente richiesto dall’art.380 bisc.p.c. (è opportuno precisare, in proposito, che il docu- mento digitale denominato come “procura speciale” nell’elenco delle produzioni telematiche allegate all’istanza di decisione, come disponibili per il Collegio all’atto della decisione,contiene solo una ulteriore copia di quest’ultima), né una siffatta procura si rinviene in atti; anzi, nell’istanza non si fa alcun riferimento neanche al suo eventuale avvenuto rilascio. In realtà, non solo l’istanza di decisione, per come appare anche letteralmente formulata, risulta formalmente presentata dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma in essa non viene neanche adeguatamente ed espressamente specificato se uno o più degli altri ricorrenti debbano intendersi anch’essi quali parti istanti in tal senso, nonostante il mancato rilascio della necessaria pro- cura a tal fine. La predetta istanza contiene l’indicazione nominativa del solo citato avvocato [OSCURATO:PERSONA] e un mero generico richiamo al fatto che vi sono altri ricorrenti, con una indicazione letterale formu- lata nei seguenti termini: «+ALTRI (difesi)»: non è fornita nes- suna specificazione che consenta di comprendere, con chia- rezza, se e quali di tali “+ALTRI (difesi)” debbano intendersi anch’essi come partecipi dell’istanza di decisione o siano richia- mati esclusivamente quali altri parti costituite nel procedimento di legittimità, pur non avendo inteso proporre l’istanza di deci- sione, come del resto dovrebbe indurre a ritenere la circostanza che, nell’istanza stessa, non si fa alcun riferimento all’eventuale Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 conferimento, da parte loro, della necessaria procura in tal senso al difensore. Ritiene il Collegio che, in questa situazione, l’indicata istanza di decisione del ricorso (che, del resto, sarebbe in ogni caso ma- nifestamente inammissibile, per l’assoluto difetto della nuova procura speciale richiesta dell’art. 380 bis c.p.c., da parte dei soggetti non costituiti personalmente, maprima ancora di tale rilievo) non possa, in realtà, ritenersi effettivamente avanzata da tutti i ricorrenti, ma debba ritenersi proposta esclusivamente dal ricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] (costituito personal- mente in giudizio) e non, invece, da parte degli altri ricorrenti non costituiti personalmente, cioè Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e Ma- nuela Antonucci. A tale conclusione induce, in primo luogo, la considerazione che questi ultimi non risultano indicati chiaramente e nominativa- mente nell’istanza, quali parti richiedenti la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata del medesimo, nonché il rilievo che non vi è neanche, nell’istanza, almeno un riferimento ad una procura dai medesimi rilasciata a tale speci- ficofine (procura, peraltro, mai prodotta in atti ed ivi non rin- venuta). Anche in virtù della delicatezza delleconseguenze della formu- lazione di una istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la Corte ritiene che la presentazione della stessa – so- prattutto in mancanza della nuova procura speciale richiesta dalla legge (che ne determinerebbe, comunque, l’inammissibi- lità) –richieda un grado di certezza e specificità non ravvisabile nella specie, in ragione della formulazione generica e poco chiara dell’istanza in concreto presentata. Ne consegue che l’istanza di decisione del ricorsodeve ritenersi avanzata dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA], personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (e per il quale, dunque, è evidentemente da intendersi superato il requisito Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 della necessità di una nuova procura speciale, ai sensi dell’art.380 bisc.p.c., avendo egli stesso sottoscritto l’istanza di deci- sione). Il giudizio di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato estinto in relazione alla posizione dei ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr., in proposito, per tale soluzione, in ana- loga situazione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24144 de l 09/09/2024), dovendo, invece, essere decisoil ricorso esclusi- vamente in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]:tenuto anche conto che, per quanto è possibile evincere dalla decisione impugnata, non pare trattarsi di rapporti inscindibili e, comun- que, essendo possibile tale esito in virtù delle ragioni mera- mente processuali della presente decisione, che saranno di se- guito esposte. 2.Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi radicalmente im- procedibile, in quanto esso risulta notificato a tutti gli intimati, a mezzo P.E.C., in data 16 gennaio 2023, ed è stato deposi- tato solo in data martedì 7 febbraio 2023, quindi oltre il ter- mine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c. (il quale, in scadenza domenica 5 febbraio 2023, è da ritenersi prorogato al primo giorno non festivo, cioè al lunedì 6 feb- braio 2023). È opportuno osservare che la conclusione non muterebbe, an- che a voler considerare una o più delle notificazioni del ricorso effettuate a mezzo P.E.C. (dopo le ore 21 del 16 gennaio 2023) come perfezionate il 17 gennaio 2023 (martedì), quanto meno per i destinatari o per alcuni di essi: in tal caso, infatti, il ter- mine per il deposito del ricorso, pur decorrendo dal 17 gennaio 2023, sarebbe comunque scaduto il 6 febbraio 2023 (lunedì), senza alcuna proroga (va anche precisato, solo per comple- tezza, in proposito, che l’unica notificazione del ricorso che ri- sulterebbe effettuata in data 17 gennaio 2023, risulta indiriz- zata a tale avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di una notifica del tutto Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 priva di rilievo ai fini dell’instaurazione del giudizio di legitti- mità, in quanto il suddetto avvocato [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituito per nessuna parte nel giudizio di appello, ma parrebbe essere stato esclusivamente il difensore di AdER in primo grado, es- sendo quest’ultima costituita in appello a mezzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 3.Il pregiudiziale rilievo appena esposto determina l’improce- dibilità del ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio(ferma restando la pregiudiziale estinzione del giudizio di legittimità in relazione alla posizione dei ricorrenti non costi- tuiti personalmente) ed è assorbente di ogni altra questione. Si tratta, peraltro, di un rilievo pregiudiziale di improcedibilità del ricorso che assorbe anche quelli (sia di improcedibilità che di inammissibilità), evidenziati nella proposta di definizione ac- celerata dello stesso, in relazione ai quali non occorre, dunque, prendere posizione. 4.Il giudizio di legittimità è dichiarato estinto in relazione alle posizioni di Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; è dichia- rato improcedibileil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base dell’art. 391 c.p.c. (per le posizioni dei ricorrenti che non hanno presentato l’istanza di decisione, Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e Ma- nuela Antonucci), nonché del principio generale di soccom- benza, come in dispositivo. La non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, nemmeno quanto alla sola posizione processuale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in proprio, esclude l’applicabilità dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla sola posizione del ri- corrente [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 2977/2023 –Sez. 3 – A d. 9 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Per questi motivi La Corte: - dichiara estinto il giudizio di legittimità in relazione alle posizioni di Luciano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di- chiara improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nucci; - condanna tutti i ricorrent i, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, li- quidandole in complessivi € 6.400,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente ufficio di merito, da parte del ricor- rente [OSCURATO:PERSONA], dell
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