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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 22618/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23715-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ante 2007.

Coefficiente di neutralizzazione Principio pro rata R.G.N. 23715/2017 Cron.

Rep.

Ud. 25/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 525/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/05/2017 R.G.N. 541/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che al trattamento pensionistico degli appellati (id est: odierni ricorrenti) dovesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) del 7 giugno 2003;

2. a fondamento della pronuncia, la Corte territoriale , per quanto qui di interesse, ha osservato che la liquidazione del trattamento pensionistico andava effettuata sulla base dei criteri di calcolo vigenti fino al 2004 e che, quindi, trovava applicazione il cd. coefficiente di neutralizzazione che prevede una penalizzazione in ragione del segmento cronologico che divide l’anzianità dalla vecchiaia, diminuendo il trattamento quanto più sia lungo tale segmento; ha anche osservato come la «nota pronuncia delle sezioni unite che aveva stabilito il discrimine tra il pensionato ante2007 e quello post non si fosse occupata della questione […] del tutto estranea al tema di fondo che in origine riguardava la controversia»;

3. avverso detta sentenza , ha proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], con due motivi.

Con ricorso successivo, ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], con i medesimi motivi;

4. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha resistito, in relazione ad entrambi i ricorsi, con controricorso;

5. la CNPR ha depositato , altr esì, memoria;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo di entrambi i ricorso i - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- i ricorrent i deduc ono la violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12; della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488;

8. con il secondo mo tivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488;

9. i motivi , nel complesso, censurano l’ applica zione del coefficiente di neutralizzazione .

I ricorrenti assumono la violazione de i principi enunciati dalle sezioni unite (pronuncianr. 17742 del 2015) con riferimento alla portata del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, cit. , trattandosi di pensioni aventidecorrenza antecedente al 1° gennaio 2007.

Deducono, inoltre, la natura innovativa dell’art. 1, comma 488, come tale non applicabile alla fattispecie concreta; 10.i motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all'interno di questa Corte di legittimità.

Con la sentenza nr. 23597 del 2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la deliberazione della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata garantito dalla legge nr. 335 del 1995, art. 3,comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale.

La successiva sentenza nr. 28253 del 2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall'orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dallalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione; 11.ai principi esposti - ribaditi anche da successive pronunce (v. tra le tante, Cass. nn. 1496 - 2281 - 19656 del 2019; Cass. nr. 26440 del 2021) e dai quali non vi è ragione per discostarsi in questa sede- si è attenuta la sentenza impugnata che è, dunque, immune dai mossi rilievi; 12.i ricorsi vanno pertanto rigett ati , con le spese interamente compensate tra le parti, in ragione del consolidarsi dei principi esposti in epoca successiva alla proposizione deiricorsi; 13.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicemb re 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23715-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ante 2007. Coefficiente di neutralizzazione Principio pro rata R.G.N. 23715/2017 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 525/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/05/2017 R.G.N. 541/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che al trattamento pensionistico degli appellati (id est: odierni ricorrenti) dovesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione di cui alla delibera della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) del 7 giugno 2003; 2. a fondamento della pronuncia, la Corte territoriale , per quanto qui di interesse, ha osservato che la liquidazione del trattamento pensionistico andava effettuata sulla base dei criteri di calcolo vigenti fino al 2004 e che, quindi, trovava applicazione il cd. coefficiente di neutralizzazione che prevede una penalizzazione in ragione del segmento cronologico che divide l’anzianità dalla vecchiaia, diminuendo il trattamento quanto più sia lungo tale segmento; ha anche osservato come la «nota pronuncia delle sezioni unite che aveva stabilito il discrimine tra il pensionato ante2007 e quello post non si fosse occupata della questione […] del tutto estranea al tema di fondo che in origine riguardava la controversia»; 3. avverso detta sentenza , ha proposto ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], con due motivi. Con ricorso successivo, ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], con i medesimi motivi; 4. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha resistito, in relazione ad entrambi i ricorsi, con controricorso; 5. la CNPR ha depositato , altr esì, memoria; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo di entrambi i ricorso i - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- i ricorrent i deduc ono la violazione e falsa applicazione della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12; della legge nr. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488; 8. con il secondo mo tivo di entrambi i ricorsi, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della legge nr. 147 del 2013, art. 1, comma 488; 9. i motivi , nel complesso, censurano l’ applica zione del coefficiente di neutralizzazione . I ricorrenti assumono la violazione de i principi enunciati dalle sezioni unite (pronuncianr. 17742 del 2015) con riferimento alla portata del principio del pro rata di cui all’art. 3, comma 12, cit. , trattandosi di pensioni aventidecorrenza antecedente al 1° gennaio 2007. Deducono, inoltre, la natura innovativa dell’art. 1, comma 488, come tale non applicabile alla fattispecie concreta; 10.i motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono infondati, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è affermato e consolidato all'interno di questa Corte di legittimità. Con la sentenza nr. 23597 del 2018 è stato infatti chiarito che in materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, l'applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione sull'anzianità maturata dopo la deliberazione della Cassa del 7 giugno 2003 non viola il principio del pro rata garantito dalla legge nr. 335 del 1995, art. 3,comma 12, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato, costituendo, invece, una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità, giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l'iscrizione nell'albo e di proseguire l'attività professionale. La successiva sentenza nr. 28253 del 2018, si è data carico di superare tutte le obiezioni sollevate dall'orientamento contrastante con quello sopra indicato ed ha pure chiarito che la stessa previsione, di cui alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del pro rata, quale sancito dallalegge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallalegge nr. 296 del 2006, art. 1,comma 763), ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione; 11.ai principi esposti - ribaditi anche da successive pronunce (v. tra le tante, Cass. nn. 1496 - 2281 - 19656 del 2019; Cass. nr. 26440 del 2021) e dai quali non vi è ragione per discostarsi in questa sede- si è attenuta la sentenza impugnata che è, dunque, immune dai mossi rilievi; 12.i ricorsi vanno pertanto rigett ati , con le spese interamente compensate tra le parti, in ragione del consolidarsi dei principi esposti in epoca successiva alla proposizione deiricorsi; 13.sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicemb re 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorre
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