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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2022

Cassazione n. 39596/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 03/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 04/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di diPascaru [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie ed il travisamento della prova, nonché l'erronea applicazione dell'art. 648 cod, pen. in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma secondo dello stesso articolo,sono inammissibili poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, oltre che meramente reiterativi di rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto, il quale ultimo è stato nitidamente riconosciuto a bordo dell'autovettura denunciata come provento di furto grazie alle telecamere di sorveglianza che lo hanno ritratto per ben due volte (prima a volto coperto e poi scoperto), mentre tentava di compiere un furto utilizzando l'automobile rubata; del resto, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato desumendo dalla circostanza per cui il prevenuto non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in ordine alla provenienza del bene che fosse logicamente compatibile con un acquisto in buona fede, in ossequio a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito daldevolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 03/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 04/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di diPascaru [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie ed il travisamento della prova, nonché l'erronea applicazione dell'art. 648 cod, pen. in merito al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma secondo dello stesso articolo,sono inammissibili poiché non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, oltre che meramente reiterativi di rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio preciso ed univoco gravante sul prevenuto, il quale ultimo è stato nitidamente riconosciuto a bordo dell'autovettura denunciata come provento di furto grazie alle telecamere di sorveglianza che lo hanno ritratto per ben due volte (prima a volto coperto e poi scoperto), mentre tentava di compiere un furto utilizzando l'automobile rubata; del resto, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato desumendo dalla circostanza per cui il prevenuto non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in ordine alla provenienza del bene che fosse logicamente compatibile con un acquisto in buona fede, in ossequio a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito daldevolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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