CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del PG t....Le ("kCe e'a 1`2L4 eQ,U f t;'n/•i(AA C44-Z t',/t2t1() L,U4 '1( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale di Parma ha rigettato il ricorso in opposizione da lui presentato ex art. 99, D.P.R. 115/2002 avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Parma aveva rigettato la sua domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non abbienti. Nel provvedimento impugnato si deduce che il beneficio richiesto dall'Attanasio ha formato oggetto di rigetto essendo il medesimo gravato da gravi precedenti penali per reati ostativi all'accoglimento della domanda, rientranti fra quelli di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 e tali da far ritenere che egli avesse accesso a fonti di reddito illecite ed ostative all'accoglimento della domanda; opera, in questo caso - secondo l'ordinanza impugnata - una presunzione relativa, che l'Attanasio non avrebbe superato, sia con riguardo ai gravi delitti che egli risulta avere commesso - per i quali scatta l'anzidetta presunzione -, sia con riguardo al fatto che vi sarebbero ad oggi plurimi componenti il nucleo familiare dell'instante (fra cui la moglie convivente) e che quindi dovrebbero considerarsi anche i redditi di costoro, sebbene l'Attanasio ne abbia omesso l'indicazione. 2. A fondamento del ricorso, l'Attanasio articola un unico motivo di doglianza, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge, deducendo che il Tribunale parmense non ha preso adeguatamente in esame le condizioni allegate dall'odierno ricorrente, così da presumere un reddito illecito da parte sua sulla base dei suoi precedenti penali, senza considerare che egli aveva fornito dimostrazione del fatto che egli é ormai da tempo unico componente del proprio nucleo familiare, avendo da tempo divorziato dalla moglie, e che le sue condizioni di indigenza sono dimostrate dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa dell'8 maggio 2019 (che certifica la sua non abbienza) e sono confermate dalle informazioni della DDA di Catania in pari data; il provvedimento impugnato mostra, nel suo percorso argomentativo, di non avere preso in considerazione tale prospettazione. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato, nei termini che appresso si illustrano. 1.1. E' ben vero che l'Attanasio rientra nella categoria di soggetti (quelli " già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo') in relazione ai quali l'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 prevede che vi sia presunzione relativa di superamento del reddito massimo ai fini dell'ammissione al patrocinio gratuito (atteso che la sentenza n. 139/2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione di riferimento nella parte in cui la presunzione in essa stabilita non ammetteva prova contraria). A fronte di ciò, sebbene il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento alla mancata indicazione, da parte dell'Attanasio, di plurimi componenti del nucleo familiare cui egli non avrebbe fatto riferimento nell'istanza (tra cui la moglie convivente), in esso non viene fatta tuttavia alcuna specificazione di quali sarebbero detti familiari conviventi, mentre per quanto concerne la moglie l'Attanasio ha comprovato per via documentale di avere da tempo divorziato dalla stessa e di essere unico componente del proprio nucleo familiare. Quanto poi alla presunzione relativa di percezione di redditi illeciti, l'Attanasio ha documentato le informative della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa e della DDA di Catania che dimostrerebbero la sua condizione di indigenza. Anche da questo punto di vista, vi é carenza argomentativa da parte del Tribunale parmense e, dunque, non può dirsi corretta, per la sua apoditticità, l'osservazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale sarebbe ostativa al mantenimento del beneficio la presenza di precedenti penali in quanto deponente per il possesso di redditi illeciti. Non risulta invece adeguatamente valutata la documentazione attraverso la quale l'odierno ricorrente intende superare la presunzione iuris tantum, di cui si é detto, attraverso l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco l'effettiva situazione economica dell'instante, che il giudice deve rigorosamente vagliare. 2. Pertanto si impone l'annullamento della stessa con rinvio al Presidente del Tribunale di Parma, che rivaluterà l'istanza avanzata dall'interessato alla luce dei principi e degli elementi dianzi enunciati, onde stabilire se l'instante possa o meno essere ammesso al beneficio richiesto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Par