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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 34809/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21954/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10096/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su tre motivi e notificato il 23/07/2018, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma, adito in sede di rinvio all'esito della pronuncia n. 19739 del 19 settembre 2014 di questa Corte, ha infine non solo accolto l'opposizione della debitrice [OSCURATO:SOCIETA] (proposta nel giugno 2005) al precetto notificato dal Cappelleri, rideterminando in minus il debito (in soli C 1.738,81), ma pure condannato il ricorrente stesso a restituire l'eccedenza tra il dovuto e l'assegnato in esito al processo esecutivo, quantificata in C 1.241,19; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e, per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti depositano memoria; considerato che: la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011; il ricorrente lamenta l'illegittimità: dell'estensione del thema decidendum del giudizio di rinvio alle restituzioni; della «condanna alla restituzione di somme non percepite (violazione e falsa applicazione dell'art. 553 c.p.c. ... e dell'art. 2928 c.c. ...)»; della omessa compensazione delle spese di lite; il ricorso è tuttavia inammissibile, difettandovi - senza che tale lacuna possa essere emendata né dall'accesso diretto agli atti (che presuppone comunque la completezza del ricorso pure in caso siano dedotti vizi processuali: per tutte, v.

Cass. Sez.

U.22/05/2012, n. 8077; da ultimo, v.

Cass. 11/02/2021, n. 3570), né da alcun atto successivo (anche qui per giurisprudenza consolidata: da ultimo, v.

Cass. Sez.

U. ord. 09/03/2020, n. 6691) - gli analitici elementi di riscontro delle tesi poste dal ricorrente alla base dell'odierno gravame; Ric. 2018 n. 21954 sez. 53 - ud. 04-05-2021 -2- vi difettano, invero, le indicazioni sulla causa petendi specifica dell'originaria opposizione (esaurita in pochi cenni a pag. 3, privi delle determinanti date degli atti menzionati e dell'entità del pagamento rispetto alla pretesa, con analitica indicazione delle voci contestate ab origine) e soprattutto sull'andamento dei gradi successivi, tra cui quelle sul contenuto delle difese delle parti in merito alla domanda di restituzione di somme addotte come mai percepite, con riguardo all'atto di riassunzione ed alle difese in sede di rinvio sul punto sviluppate e sottoposte al giudice del rinvio: tanto non evincendosi dall'assertiva articolazione a pag. 7; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le questioni da esso sottese restano impregiudicate, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; P. cl.

M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il P (Robe waldi) Fun nari ziarid Fr cesc AN1A Ric. 2018

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21954/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10096/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su tre motivi e notificato il 23/07/2018, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma, adito in sede di rinvio all'esito della pronuncia n. 19739 del 19 settembre 2014 di questa Corte, ha infine non solo accolto l'opposizione della debitrice [OSCURATO:SOCIETA] (proposta nel giugno 2005) al precetto notificato dal Cappelleri, rideterminando in minus il debito (in soli C 1.738,81), ma pure condannato il ricorrente stesso a restituire l'eccedenza tra il dovuto e l'assegnato in esito al processo esecutivo, quantificata in C 1.241,19; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] e, per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti depositano memoria; considerato che: la motivazione, per il tenore della decisione, può redigersi in forma particolarmente sintetica, in linea con le indicazioni delle note del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte in data 14/09/2016 e 22/03/2011; il ricorrente lamenta l'illegittimità: dell'estensione del thema decidendum del giudizio di rinvio alle restituzioni; della «condanna alla restituzione di somme non percepite (violazione e falsa applicazione dell'art. 553 c.p.c. ... e dell'art. 2928 c.c. ...)»; della omessa compensazione delle spese di lite; il ricorso è tuttavia inammissibile, difettandovi - senza che tale lacuna possa essere emendata né dall'accesso diretto agli atti (che presuppone comunque la completezza del ricorso pure in caso siano dedotti vizi processuali: per tutte, v. Cass. Sez. U.22/05/2012, n. 8077; da ultimo, v. Cass. 11/02/2021, n. 3570), né da alcun atto successivo (anche qui per giurisprudenza consolidata: da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) - gli analitici elementi di riscontro delle tesi poste dal ricorrente alla base dell'odierno gravame; Ric. 2018 n. 21954 sez. 53 - ud. 04-05-2021 -2- vi difettano, invero, le indicazioni sulla causa petendi specifica dell'originaria opposizione (esaurita in pochi cenni a pag. 3, privi delle determinanti date degli atti menzionati e dell'entità del pagamento rispetto alla pretesa, con analitica indicazione delle voci contestate ab origine) e soprattutto sull'andamento dei gradi successivi, tra cui quelle sul contenuto delle difese delle parti in merito alla domanda di restituzione di somme addotte come mai percepite, con riguardo all'atto di riassunzione ed alle difese in sede di rinvio sul punto sviluppate e sottoposte al giudice del rinvio: tanto non evincendosi dall'assertiva articolazione a pag. 7; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le questioni da esso sottese restano impregiudicate, con condanna del ricorrente soccombente alle spese del presente giudizio di legittimità; infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto di quanto in dispositivo sul c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto; P. cl. M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in C 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 04/05/2021 Il P (Robe waldi) Fun nari ziarid Fr cesc AN1A Ric. 2018
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