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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 21203/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la mancanza, nell'avviso della citazione in appello, della precisazione che si dovesse procedere con udienza a trattazione scritta senza la presenza dell'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto della ormai solida giurisprudenza secondo cui «in tema di disciplina processuale pandernica da Covid-19, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179); rilevato che, quanto al secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che attiene alle statuizioni civili in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile e quantificazione del suo ammontare, risultano, rispettivamente, riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello c:he ha messo in evidenza la consistenza dei danni anche economici subiti dalla persona offesa che aveva ricevuto la somministrazione di cure (agopuntura) da soggetto non laureato in medicina e chirurgia, e indeducibile non essendo stata formulata deduzione alcuna nei motivi di gravame; rilevato che analoga inammissibilità sussiste in ordine al terzo motivo, anch'esso reiterativo di identica censura, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi a sostegno della veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che aveva evidenziato come fosse stata sottoposta a sedute di agopuntura credendo di trovarsi al cospetto di un medico che, invero, scopriva non essere tale solo a seguito di mancato rimborso da parte dell'assicurazione che avrebbe, se effettuata da un medico, coperto tale prestazione sanitaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la mancanza, nell'avviso della citazione in appello, della precisazione che si dovesse procedere con udienza a trattazione scritta senza la presenza dell'imputato è manifestamente infondato, tenuto conto della ormai solida giurisprudenza secondo cui «in tema di disciplina processuale pandernica da Covid-19, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179); rilevato che, quanto al secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che attiene alle statuizioni civili in ordine alla liquidazione del danno in favore della parte civile e quantificazione del suo ammontare, risultano, rispettivamente, riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello c:he ha messo in evidenza la consistenza dei danni anche economici subiti dalla persona offesa che aveva ricevuto la somministrazione di cure (agopuntura) da soggetto non laureato in medicina e chirurgia, e indeducibile non essendo stata formulata deduzione alcuna nei motivi di gravame; rilevato che analoga inammissibilità sussiste in ordine al terzo motivo, anch'esso reiterativo di identica censura, avendo la Corte territoriale evidenziato gli elementi a sostegno della veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che aveva evidenziato come fosse stata sottoposta a sedute di agopuntura credendo di trovarsi al cospetto di un medico che, invero, scopriva non essere tale solo a seguito di mancato rimborso da parte dell'assicurazione che avrebbe, se effettuata da un medico, coperto tale prestazione sanitaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Decreto Cassazione n. 21203/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris