CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 26555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -già ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già resistente- relativamente alla pronuncia di [OSCURATO:PERSONA] n.22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza numero 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023 questa Corte disponeva: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» - nel corpo della ordinanza stessa e, precisamente, a pag. 1), la Corte ha fatto riferimento ad un unico ricorrente, identificandolo nella società Ga.Do.sas di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione; parimenti nel dispositivo, a pag.5, ha condannato unicamente la “ricorrente” al pagamento delle spese di lite; - tuttavia, il ricorso era stato proposto sia dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. che dal socio accomandatario sig. [OSCURATO:PERSONA], così come rilevabile dalla lettura del ricorso stesso, dal controricorso, dalla sentenza impugnata; sicché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto disporre la correzione materiale della predetta ordinanza aggiungendo, sia alla pag. 1) che in dispositivo ( pag.5) il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, a quello della [OSCURATO:SOCIETA]., altra ricorrente; - la causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la quale non sono state depositate memorie da controparti; considerato - che può accedersi alla richiesta, poiché l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti ne comporta la nullità se rivela l'irregolarità del contraddittorio o genera incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e meroerrore materiale, se dal contesto della decisione e dagliatti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti (v. Cass 16195/19). In conclusione: - l’istanza va accolta nel senso che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023, a) ove a pag. 1) è scritto: «…sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore…», deve leggersi: «…. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore e [OSCURATO:PERSONA]…»; b) ove a pag. 5 è scritto: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» deve leggersi: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…». - non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020). - dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto della correzione medesima. P.Q.M Accoglie l’istanza e dispone che nell’ordinanza n. 22604/2023 pubblicata in data 26.07.2023, a)ove a pag. 1) è scritto: «…sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore…», deve leggersi: «…. sul ricorso iscritto al n. 28739/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione, in persona del liquidatore e [OSCURATO:PERSONA]…»; b) ove a pag. 5 è scritto: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…» deve leggersi: «…dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore solidale dei controricorrenti, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accesoti di legge…». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso