Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10519/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 05/02/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina (capo A), furto con strappo (capo B) e danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede (capo C).

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A e B, con assimilazione delle condotte consistite nella violenza dell'impossessamento (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo B (secondo motivo); -erronea interpretazione della legge penale con riferimento al reato di cui al capo C (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva (quarto motivo).

La difesa del ricorrente ha presentato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie, in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni.

In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha precisato come la violenza sia stata posta in essere direttamente nei confronti della persona offesa al fine di appropriarsi del suo cellulare (condotta che integra l'ipotesi di rapina).

In relazione al secondo motivo, si è precisato che l'impossessamento delle chiavi si è attuato mediante una condotta di strappo dell'oggetto dalle mani della persona offesa (condotta che integra la fattispecie di reato di cui al capo B).

In relazione al terzo motivo, la Corte territoriale ha riconosciuto come la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto gli occhi della persona offesa non può aver determinato l'esclusione della contestata aggravante, non avendo quest'ultima i mezzi per fermare la violenza.

In relazione, infine, al quarto motivo, la censura è del tutto eccentrica rispetto a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado che ha ritenuto come nei comportamenti del Santacaterina si trovasse conferma della sua pericolosità sociale: queste conclusioni non sono state oggetto di precisa deduzione critica da parte del ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 05/05/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in data 05/02/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina (capo A), furto con strappo (capo B) e danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede (capo C). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati di cui ai capi A e B, con assimilazione delle condotte consistite nella violenza dell'impossessamento (primo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo B (secondo motivo); -erronea interpretazione della legge penale con riferimento al reato di cui al capo C (terzo motivo); -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva (quarto motivo). La difesa del ricorrente ha presentato memoria. Il ricorso è inammissibile. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie, in relazione al primo, al secondo e al quarto motivo si sia comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni. In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha precisato come la violenza sia stata posta in essere direttamente nei confronti della persona offesa al fine di appropriarsi del suo cellulare (condotta che integra l'ipotesi di rapina). In relazione al secondo motivo, si è precisato che l'impossessamento delle chiavi si è attuato mediante una condotta di strappo dell'oggetto dalle mani della persona offesa (condotta che integra la fattispecie di reato di cui al capo B). In relazione al terzo motivo, la Corte territoriale ha riconosciuto come la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto gli occhi della persona offesa non può aver determinato l'esclusione della contestata aggravante, non avendo quest'ultima i mezzi per fermare la violenza. In relazione, infine, al quarto motivo, la censura è del tutto eccentrica rispetto a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado che ha ritenuto come nei comportamenti del Santacaterina si trovasse conferma della sua pericolosità sociale: queste conclusioni non sono state oggetto di precisa deduzione critica da parte del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris