CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03295/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 17320 del 09/12/2022, dep. 2023, Cantimir, Rv. 284527 - 01 e in motivazione); che, inoltre, l'aggravante speciale dell'età della vittima eccedente i sessantacinque anni, prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3-quinquies, cod. pen., esclude l'eventuale applicazione concorrente dell'aggravante comune, determinativa di un minore incremento sanzionatorio, di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ove contestata in riferimento all'età senile della persona offesa e alla sua ritenuta minore capacità di resistenza, vietando l'art. 68 cod. pen., in tema di componenti accessorie del reato, l'addebito plurimo di un medesimo elemento fattuale (cfr. Sez. 2, n. 3496 del 02/11/2022, Pannone, dep. 2023, Rv. 284193 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato e applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il