CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto chei nel contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ricorso non si confronta con le convergenti argomentazioni con le quali i Giudici di merito ne hanno ravvisato la colpevolezza sulla base di 'pertinenti massime di comune esperienza applicate senza incorrere in manifeste illogicità, anche dando conto, a differenza di quel che si deduce nel ricorso, della palese difformità delle dichiarazioni (scagionanti l'amico [OSCURATO:PERSONA] accusato di violenza sessuale) rese in dibattimento rispetto a quelle rese precedentemente ai Carabinieri e del loro contrasto, su punti essenziali della vicenda, con le dichiarazioni rese dagli altri testimoni; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente chiarito come l'assoluzione di Luciani non rileva perché fondata sull'assunto che questi non intese il dissenso della persona offesa rispetto al rapporto sessuale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente