CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 06653/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del ricorso; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RABEZZANIe Antonella RABEZZANI , in proprio e quali successori della cessata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; ex legedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentati e difes i dall’[OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – Oggetto: Responsabilità per inadempimento di preliminare di cessione di azienda. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 06653/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani per la cassazione della sentenza n. 2199/2021 della Corte di appello di Bologna, depositata il 23 agosto 2021; udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., dopo aver esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare di cessione dell’esercizio commerciale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, stipulato con [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla mancata conclusione del contratto definitivo nel termine prefissato, convennero il promittente alienante, anche egli receduto dal contratto, dinanzi al Tribunale di Parma, domandando l’accertamento della inesistenza del loro inadempimento (con conseguente condanna del Manis alla restituzione della caparra di Euro 20.000,00, da loro versatagli) e l’accertamento dell’inadempimento della controparte, con conseguente sua condanna al pagamento di ulteriori 20.000,00 Euro, per complessivi 40.000,00, pari al doppio della caparra; costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] non solo resisté alla domanda ma chiesealtresì, in via riconvenzionale , che fosse dichiarato lo scioglimento del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti , con declaratoria del suo diritto a trattenere la caparra ricevuta; il Tribunale, escluso l’inadempimento di ciascuna delle parti, in accoglimento della sola domanda di accertamento negativo degli attori, condannò [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della caparra e compensò per un terzo le spese, ponendo a carico del convenuto i restanti due terzi; la decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Bologna, che ha rigettato l’impugnazionedi [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha confermato la decisione di accertamento dell’inesistenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] restituire loro la caparra, sulla base del rilievo che l’efficacia del contratto preliminare era subordinata alla condizione sospensiva che i promittenti acquirenti stipulassero con i C.C. 06/12/2022 r.g.n. 06653/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani proprietari dei locali aziendali (soggetti terzi rispetto alla cessione di azienda) un contratto di locazione a condizioni più favorevoli per i conduttori di quello attualmente in corso; la Corte di appello, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese dagli stessi proprietari dei locali aziendali – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ha ritenuto dimostrato, non solo che tale condizione sospensiva non si era verificata, ma anche che la mancata verificazione non poteva essere imputata a colpa dei promittenti acquirenti, risultando, all’opposto, che essi, diligentemente, avevano preso contatti con i locatori al fine di ridiscutere, in senso per loro migliorativo, il canone di locazione, senza peraltro ottenere risultati; in contrario – ha specificato la Corte di merito – non avrebbe potuto tarsi argomento dal passaggio della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] (uno dei due proprietari) in cui egli aveva riferito che la decurtazione del canone di locazione era stata «in parte» concessa, specificando però di non ricordare la cifra; si trattava, infatti, di una «dichiarazione generica e soggetta ad essere rivista» (dal momento che «nulla vi era di scritto o di già determinato») e «comunque espressione di uno solo dei locatori», atteso che l’altro locatore aveva «riferito di non ricordare nemmeno la circostanza»; la Corte territoriale ha quindi ritenuto che, in mancanza dell’avveramento della condizione sospensiva per causa non imputabile ai Rabezzani, il contratto preliminare era restato inefficace e il loro recesso dallo stesso era stato perfettamente legittimo, non configurandosi alcun inadempimento da parte loro; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali successori (in quanto unici soci e unici amministratori) della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni né sono state depositate memoriedi parte. Considerato che: C.C. 06/12/2022 r.g.n. 06653/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 1. con il primo motivo viene denunciata « falsa applicazione dell’art. 1350 n. 8 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; il ricorrente deduce che, avuto riguardo alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la circostanza negativa che non si era avverata la condizione sospensiva dell’efficacia del contratto preliminare (consistente nella stipulazione della locazione), in ragione della mancanza di forma scritta della stessa, omettendo di considerare che tale requisito non è richiesto ad substantiamper le locazioni commerciali ad uso diverso da quello abitativo allorché non abbiano durata ultranovennale; 2.c on il secondo motivo viene denunciata «falsa applicazione dell’art.1105 c.c., in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.»; il ricorrente sostiene che l’accertamento della mancata stipula della locazione (circostanza integrante la condizione di efficacia del preliminare di cessione di azienda) sarebbe stato fondato anche sul rilievo della ritenuta indefettibilità del consenso del comproprietario, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la locazione della cosa comune da parte di uno dei proprietari è valida ed efficace anche se il comproprietario locatore abbia travalicato i limiti a lui spettanti nella fruizione della cosa comune; 2.1. i due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente stante la reciproca connessione –sono manifestamente inammissibili; 2.1.a.in primo luogo , essi difettano di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, in quanto la Corte di merito non ha accertato la circostanza negativa dell’insussistenza della locazione (e quindi la mancata verificazione della condizione sospensiva dell’efficacia del contratto preliminare di cessione di azienda) per mancanza del requisito della forma scritta o del consenso del comproprietario, ritenuti erroneamente indefettibili, ma, sul presupposto che la mancata verificazione della predetta condizione non era controversa (per essere pacifico tra le parti che la locazione non fosse stata stipulata), ha accertato unicamente se tale mancata stipula fosse o meno imputabile ai promittenti acquirenti, al fine di statuire sulla diversa circostanza C.C. 06/12/2022 r.g.n. 06653/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani (che formava, invece, oggetto di controversia) relativa alla sussistenza o meno del loro inadempimento; questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036); l’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige, infatti, la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass.31/08/2015, n. 17330); 2.1.b.in secondo luogo, i motivi in esame, proprio per il fatto di tradursi in censure estranee al decisum della sentenza impugnata, introducono, ex novo, nel giudizio di legittimità, una questione estranea alla controversia vertente tra le parti nei gradi di merito, la quale aveva ad oggetto esclusivamente l’accertamento dell’inadempimento al preliminare di cessione dell’esercizio commerciale, non anche la stipulazione o meno della locazione tra i promittenti acquirenti e i proprietari dei locali aziendali, che costituiva la condizione di efficacia del predetto contratto preliminare, pacificamente ritenuta non avverata; imotivi sono dunque inammissibili anche per novità della censura ; 2.1.c. i n terzo luogo, infine, i motivi di ricorso criticano, inammissibilmente, l’apprezzamento che il giudice del merito ha compiuto delle risultanze istruttorie, in particolare di quelle testimoniali; apprezzamento che, in quanto debitamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità; 3. i n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4.le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidatecome da dispositivo; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 06653/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] la Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev