CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 04862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 31591-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 346, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 7377/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]', il quale chiede che la Corte di Cassazione accolga il ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro. A- o Il Tribunale di Roma in funzione di G.L., in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n.2123 del 2020 emesso su richiesta di PREVINDAI — Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accolto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente in quanto avente la propria sede in Napoli; il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15620 del 24 luglio 2015) secondo la quale la competenza per territorio in ordine alle controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonoma collettiva appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c. al giudice del foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.); avverso tale sentenza propone regolamento necessario di competenza PREVINDAI, lamentando la violazione dell'art. 442, secondo comma, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 444, comma terzo, c.p.c.; nella sostanza, ritiene che l'estensione indicata nel secondo comma dell'art. 442 c.p.c. (mediante la congiunzione < Anche [...1) stabilisca un parallelismo tra previdenza obbligatoria e complementare da applicare anche alla presente fattispecie, trattandosi di controversia tra datore di lavoro e Fondo; Ric. 2020 n. 31591 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con scrittura difensiva ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c. ; il P.G. ha concluso per l'ammissibilità del regolamento necessario di competenza e per il suo accoglimento con declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Roma, ritenendo che il rinvio operato dall'art. 442, secondo comma, c.p.c. al Capo I del Titolo IV, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che ritiene il rinvio diretto ai criteri dell'art. 413, comma settimo, c.p.c., comporti l'applicazione dell'art. 18 del codice di rito e del successivo art. 20 che riconosce, per le cause relative a diritti di obbligazione, anche la competenza territoriale del giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione; nel caso di specie, tale luogo è Roma, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro determinabile ed esigibile, da eseguirsi al domicilio del creditore ( art. 1182 c.c.) che per gli enti deve intendersi come la loro sede legale ( art. 46 c.p.c.); Considerato che: il ricorso per regolamento necessario di competenza per territorio è fondato; va, in primo luogo, osservato che come rilevato dal P.G., questa Corte di cassazione si è pronunciata in ordine a controversie tra Fondi ed iscritti, ritenendo applicabili le previsioni dell'art. 413 c.p.c., in forza del richiamo posto dall'art. 442 secondo comma c.p.c.; in tali occasioni, si è osservato che il rito speciale previsto dagli artt.442 e ss. c.p.c. si applica in linea di principio alle sole controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, mentre da tale genere va distinto quello delle domande relative a prestazioni assicurative e previdenziali di carattere privatistico o facoltativo alle quali si applicano le disposizioni del capo primo di questo titolo dettate Ric. 2020 n. 31591 sez. ML - ud. 21-10-2021 -3- dall'art. 413 c.p.c., comma 7, che rinvia all'art. 18 c.p.c. e così al foro generale delle persone fisiche; in particolare, si è ritenuto che, in base al disposto dell'art. 442 c.p.c., comma 2, che ha riguardo a controversie diverse da quelle in materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 1 stesso articolo, alle controversie attinenti agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, va applicato il criterio residuale di cui all'art. 413 c.p.c., comma 7, per cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate ai commi precedenti del medesimo articolo va definita in base al criterio generale di cui all'art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del convenuto ( vd. tra le più recenti: Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2018, n. 4041; Cass. n. 21954 del 2018; Cass. n. 15620 del 2015 ed in precedenza Cass. n. 2686 del 1983; Cass. n. 5648 del 1988; Cass. n. 4418 del 1994); la presente controversia, tuttavia, non ha per oggetto le prestazioni dovute dal Fondo all'iscritto ma intercorre tra datore di lavoro e Fondo ed attiene al pagamento dei contributi che il primo è obbligato dal contratto collettivo a versare al secondo; per tali ipotesi la giurisprudenza di legittimità ha svolto differenti valutazioni riconoscendo che tali controversie non sono riferite al rapporto di lavoro; in particolare, già con Cass. 14 febbraio 1987, n. 1671, si è avuto modo di affermare che seppure gli accordi aziendali siano contratti collettivi di carattere locale, le casse che gli stessi prevedono esplicano indubbiamente attività previdenziale; le loro richieste, quindi, attengono ad asserita inosservanza di obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti collettivi, con la conseguenza che la competenza in ordine alle controversie relative è del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c. p.c.; Ric. 2020 n. 31591 sez. ML - ud. 21-10-2021 -4- la citata Cass. n. 1671 del 1987 ha ricordato che nello stesso senso questa Corte aveva già deciso, ritenendo che la domanda rivolta da una Cassa previdenziale ad un datore di lavoro di versamento di somme varie, come previsto da un contratto collettivo, configura una controversia relativa agli obblighi di assistenza e di previdenza di cui all'art. 442 cp. c.p.c. (Cass. 6 marzo 1986, n. 1502, relativa ad una Cassa edile a favore della quale un contratto collettivo prevedeva versamenti di somme da parte di un datore di lavoro); la successiva giurisprudenza riferita alla natura della contribuzione dovuta alle Casse o Fondi aziendali previsti dai contratti collettivi ha confermato tali interpretazioni ed in particolare, Cass. SS.UU. n. 5157 del 2015, si è espressa nel senso della natura pienamente previdenziale del contributo dovuto ai Fondi di cui si discute con ciò, sul piano sistematico, ulteriormente segnando la differenza con i criteri di competenza derivanti dall'art. 413 c.p.c.; per finalità di coerenza sistematica, soprattutto una volta esclusa la natura retributiva del contributo di cui si discute, va dunque ritenuto applicabile, come segnalato dalla dottrina prevalente, per effetto del generale richiamo posto dall'art. 442, secondo comma, c.p.c. - che non è limitato dalla circostanza che l'art. 444, terzo comma, c.p.c. riguarda le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed anche l'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi- ritenendo competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ente; infatti, ferme restando le incontestabili differenze tra previdenza pubblica (art. 38, secondo comma, Cost.), necessaria, e quindi, obbligatoria, e previdenza complementare, (art. 38, quinto comma, Cost.), che è espressione dell'autonomia negoziale, non può negarsi Ric. 2020 n. 31591 sez. ML - ud. 21-10-2021 -5- che entrambe le forme di previdenza convergono sul piano della generale tutela previdenziale; come si è notato in dottrina, dunque, proprio per la differente matrice, alle controversie in esame non potranno applicarsi, le norme riferibili alle controversie della previdenza e della assistenza obbligatorie conseguenti all'esistenza di un rapporto con una pubblica amministrazione (art. 8, 1. n. 533 del 1973, art. 443 c.p.c.), come anche quelle norme espressamente riferite dalla legge a questa categoria di controversie (artt. 147 e 152 disp. att. c.p.c., art. 4, 1. 14 novembre 1992, n. 438, in tema di termini di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria); va, invece, fatta applicazione dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., con possibile spostamento di competenza territoriale rispetto alle controversie individuali di lavoro, essendo in questo caso rilevante il luogo in cui si trova l'ufficio investito di poteri di gestione esterna, competente a ricevere i contributi ed a pretendere giudizialmente il pagamento o a restituire quelli non dovuti, per legge o per statuto (Cass. n. 10702 del 2015; Cass. n. 23893 del 2004); nel caso di specie, come emerge dalla documentazione versata in atti dal Fondo ricorrente, tali caratteri portano ad individuare la sede di PREVINDAI a Roma; in definitiva, per i motivi esposti, il ricorso va accolto e va dichiarata la competen